Separazione consensuale senza avvocato: come risparmiare

Che cosa è la separazione consensuale, come farla davanti al Presidente del tribunale o all'ufficiale di stato civile senza avvocato, quali sono i costi.

In passato spesso i matrimoni si trascinavano stancamente per anni, a volte con i coniugi che vivevano già di fatto separati in casa, magari senza parlarsi. Oggi, invece, è molto diffusa la separazione consensuale che si ha quando sia marito che moglie sono d’accordo con la scelta di sospendere temporaneamente gli effetti del matrimonio.

In presenza del consenso di entrambi, infatti, ci si può separare anche senza avvocato, con un notevole risparmio sia di tempo che di soldi. In questi casi la legge prevede una procedura semplificata e alternativa alla causa dinanzi al tribunale. Anzi, da alcuni anni, è possibile concludere il tutto in Comune dinanzi al sindaco o all’ufficiale dello Stato civile.

Per farlo servono due presupposti:

  • l’accordo su tutti gli aspetti pratici ed economici (su assegno, beni mobili e immobili);
  • l’assenza di figli minori, con handicap grave o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti.

Se vuoi saperne di più, in questa guida abbiamo raccolto tutte le informazioni su questo tipo di separazione e come evitare di rivolgersi ad un legale e instaurare una causa lunga e costosa.

Cos’è la separazione

Con separazione si intende non lo scioglimento del matrimonio, che può avvenire solo con il divorzio, la dichiarazione di nullità o l’annullamento, ma la presa d’atto ufficiale della crisi del rapporto. Ne parla l’articolo 150 del codice civile, secondo il quale:

“è consentita la separazione personale dei coniugi, che può essere giudiziale, o consensuale.”

Con questo istituto giuridico il matrimonio continua ad esistere e i coniugi non possono contrarre un nuovo matrimonio, altrimenti ci sarebbe un caso di bigamia (circostanza vietata in Italia).

Continuano poi ad avere alcuni diritti ed alcuni doveri l’uno verso l’altro. In particolare quello di assistenza anche se con un’accezione più ristretta.

Chi sia più debole economicamente, infatti continua ad avere il diritto al mantenimento, attraverso il versamento da parte dell’altro coniuge di un assegno mensile. Permane poi il diritto alla successione, la pensione di reversibilità e al Trattamento di Fine Rapporto dell’altro.

Viene meno in modo completo l’obbligo alla convivenza, cioè ad avere la residenza sotto lo stesso tetto e con esso anche il dovere di assistenza nella parte in cui è legato alla vita di tutti i giorni, mentre come detto, sopra permane l’obbligo ad un aiuto di tipo solo economico.

Si scioglie in modo automatico la comunione legale, cioè quell’istituto che prevede, per volontà degli interessati, che tutto quanto è stato acquistato in costanza di matrimonio sia intestato ad entrambi in parti uguali.

Discussa è la permanenza dell’obbligo di fedeltà, da valutare caso per caso. La regola comunemente accettata è che questo dovere, visto che i due non vivono più assieme sia da valutare con minore rigore. Sarebbe accettabile un comportamento discreto anche se porti a una relazione sentimentale alla luce del sole. Non lo sarebbe, invece un comportamento tale da offendere o ledere la reputazione dell’ex. In ogni caso la presunzione di legittimità dei figli nati in costanza di matrimonio non è più applicabile.

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Quando la separazione è consensuale

Se entrambi i coniugi convengono sulla crisi del matrimonio e sulla necessità di intraprendere strade diverse ci troviamo di fronte alla separazione consensuale.

È possibile utilizzare questo iter solo quando, oltre a convenire sulla necessità di non vivere più sotto lo stesso tetto, i due trovano un accordo anche sulla suddivisione dei beni che hanno in comune, e sull’affidamento e sul mantenimento degli eventuali figli.

Se non ci sono queste premesse la separazione è comunque possibile, ma in quel caso diventa giudiziale e la presenza dell’avvocato è sempre obbligatoria.

Solitamente è richiesta da uno solo dei coniugi, oppure da entrambi con istanze diverse, che poi vengono riunite in una sola. In casi di questo tipo le ipotesi più frequenti sono che solo uno dei due si voglia separare, oppure che su quel punto siano entrambi concordi, ma che non lo siano sui dettagli.

A quel punto dovrà essere il giudice, dopo un tentativo di conciliazione, a decidere sulle questioni economiche e di gestione dei figli.

Come funziona la separazione consensuale senza avvocato

La sospensione del matrimonio in via consensuale è possibile senza l’assistenza di un legale solo nel caso in cui entrambi i coniugi presentano la richiesta in modo congiunto firmando lo stesso documento. La premessa è che tutto quanto c’era da discutere sia stato già messo sul piatto e che si sia trovata una soluzione accettabile per tutti e due.

Leggiamo sul sito del Tribunale di Milano che:

“il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale competente per territorio del luogo dove gli sposi hanno fissato l’ultima residenza comune. Deve essere firmato da entrambi, ma è sufficiente che lo consegni materialmente uno solo dei due munito di documento di identità valido.”

Sui siti dei tribunali è possibile trovare i moduli già prestampati da compilare con i dati richiesti, firmati e datati, sia per la richiesta di separazione che per quella di iscrizione a ruolo.

Ai moduli devono essere allegati:

  • l’estratto per sunto dell’atto di matrimonio che è richiedibile all’ufficio anagrafe del comune dove è stato celebrato;

Sarà richiesta, inoltre, la dichiarazione dei redditi di entrambi relativa agli ultimi tre anni.

Al momento della consegna della richiesta i coniugi riceveranno il numero di iscrizione a ruolo e una copia del verbale di udienza e del modulo ISTAT, che potranno compilare a casa con calme, e non dovranno dimenticare di portare il giorno in cui si svolgerà l’udienza.

Andando sul portale dei servizi telematici online potranno verificare la data fissata per la comparizione. In alternativa potranno presentarsi di persona presso la Cancelleria del tribunale per ottenere questa informazione.

Come funziona l’udienza di separazione consensuale

L’udienza si svolge davanti al Presidente del Tribunale nella data dallo stesso fissata dopo aver esaminato la domanda presentata da entrambi i coniugi. Tutti è due devono essere presenti in questa occasione di persona, non è possibile delegare qualcun altro.

Il primo passo dopo avere identificato le parti è quello di tentare la conciliazione. In sostanza il Presidente chiede se non ci sia la possibilità di trovare un punto di incontro e di proseguire con la convivenza.

Se i due si conciliano, viene redatto un verbale e la procedura si chiude.

Se, come succede nella normalità dei casi, entrambi rimangono sulla propria posizione si dà lettura del verbale con l’accordo di separazione, che poi viene firmato.

Il giudice di seguito emette il decreto di omologazione che verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale. Dopo 45 giorni sarà possibile richiederne una copia autenticata.

Gli effetti della decisione iniziano a decorre dalla data dl verbale e non da quelle in cui entra effettivamente nelle mani degli interessati.

Separazione consensuale in Comune

Altra possibilità, ancora più rapida e meno costosa, è quella che è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 12 della Legge numero 162 del 2014. Questa legge consente ai coniugi di chiedere la separazione consensuale presentandosi in comune davanti all’ufficiale di stato civile.

La domanda può essere fatta in alternativa al comune di residenza di uno dei due, in quello dove si sono celebrate le nozze o in quello dove il matrimonio sia stato trascritto in caso di rito religioso o celebrato all’estero.

Come spiegato sul sito del comune di Padova:

“questo tipo di separazione è esclusa se siano presenti figli minori, incapaci, con disabilità grave o non autosufficienti dal punto di vista economico. Esclusa anche la possibilità con questa modalità di accordarsi su trasferimenti di tipo patrimoniale o sull’erogazione di un assegno periodico.”

La richiesta può essere inoltrata da uno solo degli interessati, ma entrambi devono comunque compilare un modulo fornito dal comune al quale allegare una copia del documento di identità in corso di validità. Tutti gli altri documenti necessari e già in possesso di una pubblica amministrazione italiana saranno acquisiti d’ufficio.

In un giorno concordato con l’ufficiale di Stato civile entrambi si dovranno presentare per sottoscrivere l’accordo.

Dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni, i due si dovranno presentare nello stesso ufficio per confermare che l’accordo sottoscritto la prima volta sia valido. Se uno dei due non si fa vedere l’accordo è considerato d’ufficio come non valido.

Gli effetti della decisione inziano a decorrere dal momento in cui è stato firmato da entrambi l’accordo la prima volta.

Quanto costa 

Questa procedura senza avvocato ha dei costi ridotti al minimo. Se fatta davanti all’ufficiale di stato civile sarà sufficiente versare a titolo di diritti la somma di 16 euro.

Quella cifra sale a 43 euro se si decide per la procedura in Tribunale. Si precisa che, nel caso della separazione giudiziale, cioè quella in cui non ci sia accordo, i diritti da versare arrivano a 98 euro, ma a questi devono essere aggiunte anche le parcelle di entrambi gli avvocati.

Quando conviene?

La separazione consensuale è quella chi viene scelta dalle coppie che nonostante tutto hanno dei rapporti abbastanza rilassati. Ha il vantaggio di essere più rapida e di costare relativamente poco. Spesso, poi la possibilità di interagire senza un legale aiuta a trovare soluzioni in modo rapido e soddisfacente per entrambi.

Tutto questo però ha valore solo se le due parti si trovano, dal punto di vista contrattuale, sullo stesso piano.

Se uno dei due si trova in condizioni di inferiorità economica, per qualche ragione è ricattabile, o teme il coniuge, vale la pena affrontare la spesa per la parcella di un legale. In questo modo ci sarà la garanzia che qualcuno vigili sul rispetto dei diritti di chi si trovi in difficoltà a provvedere da solo.

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