Si può firmare con le inziali? Ecco cosa dice la legge

Può capitare, magari per fretta, di firmare con una sigla o con le inziali anziché con il nome per esteso.

Chiaro a tutti che firmare è una cosa seria, ma che cosa si intende esattamente con il termine firma. Scrivere in modo comprensibile e perfettamente leggibile il proprio nome e cognome, oppure qualcos’altro. In particolare il dubbio è se sia sufficiente scrivere in calce al contratto o al documento anche solo le proprie iniziali e se farlo ci sottopone a qualche rischio.

Per esempio potremmo vedercelo annullato, perché irregolare, oppure qualcuno potrebbe approfittarne per sostituirsi a noi. In effetti i dubbi sono legittimi, visto che nel nostro ordinamento non esiste una precisa normativa che specifichi in che modo debba essere fatta la sottoscrizione, lasciando di fatto a ognuno di noi la scelta di identificarsi come riteniamo più opportuno.

Vediamo cosa dice la legge al riguardo e quando sarebbe meglio firmare sempre con il proprio nome per esteso per evitare frodi o contestazioni. 

Che cosa è la firma

Partiamo dall’inizio e vediamo che cosa si intende per firma nell’ordinamento italiano. Nel codice civile e neppure nelle leggi collegate, si trova una definizione di questo termine. Vi ha provveduto la dottrina indicandolo come il segno grafico capace di collegare a un soggetto unico quanto scritto o dichiarato nel contratto o nell’atto che la precede. In sostanza delle iniziali o un nome che ha il potere di impegnarci a fare qualcosa anche di fronte alla legge.

Se le cose stanno così, allora ciò che conta non è tanto che cosa contenga la sottoscrizione, ma solo il fatto che ci permetta in qualche modo, per esempio perché abbiamo visto qualcuno scriverla di proprio pugno, oppure perché corrisponde a quella che si trova in altri documenti, di collegarla a un viso.

Firma con le iniziali o per esteso: cos sapere

Sappiamo tutti che porre una firma al di sotto di un documento è qualcosa che ci obbliga a fare qualcosa. Questo però non significa che il fatto che un atto abbia il nostro nome, automaticamente lo renda legittimo e vincolante per noi. Visto che per noi spesso comporta un onere c’è sempre la possibilità di contestarla nel caso non sia stata apposta da noi.

Si ribadisce nel caso non sia nostra, non nel caso, tanto per tenerci una porta aperta abbiamo alterato la nostra grafia, abbiamo commesso volutamente un errore nello scrivere, oppure siamo ricorsi al vecchio quanto inutile trucchetto di scrivere con la sinistra anche se non siamo mancini. Quindi, se qualcuno vuole fare valere contro di noi un documento che siamo certi di non avere sottoscritto, possiamo contestarlo.

I modi per farlo sono diversi a seconda del tipo di atto. Se si tratta di un scrittura privata, cioè di un documento stilato e formalizzato solo da privati senza l’intervento di un pubblico ufficiale che lo certifichi potremo sempre disconoscere sigla o nome intero, che sia. Basterà farlo a voce, o per autotutelarci inviando anche una raccomandata con ricevuta di ritorno, così che rimanga traccia dell’opposizione.

Se chi detiene l’atto continua a insistere ci rimarrà la possibilità di rivolgerci a un giudice. In quel caso l’onere della prova spetterà alla nostra controparte che con testimoni che ci avrebbero visto firmare, o perizie calligrafiche dovrà dimostrare quanto sostiene. Attenzione però, se nel frattempo si sono tenuti dei comportamenti che fanno presumere una approvazione dell’atto, per esempio eseguendo le nostre obbligazioni, il giudizio si chiuderà a favore del nostro avversario.

Diverso è il caso che di fronte abbiamo un atto pubblico, cioè un documento che è stato firmato davanti a un notaio o a un pubblico ufficiale dove spesso è chiesta anche la presenza dei testimoni. In quel caso il disconoscimento non è così semplice, perché stante le cautele che la legge ha posto a garanzia di questo tipo di atto, si presume che la firma sia valida. Si potrà sempre, se ne ricorrono le condizioni, presentare una querela per falso.

Leggi anche: Falsificare una firma può essere reato: cosa si rischia

Firma con le iniziali quando è valida

Come detto il silenzio della legge fa presumere che la firma possa essere apposta nel modo in cui meglio si ritine, anche con le sole iniziali. Su questa posizione si è assestata anche la giurisprudenza lasciando una certa libertà. Con la sentenza numero 4746 del 1979 la Corte di Cassazione ha ribadito che:

”Non necessita la piena intelligibilità della sottoscrizione del contraente, essendo valida anche la firma abbreviata o la sigla purché sai dotata di una individualità che consenta di collegarla a una persona.”

In sostanza firmate pure come volete, ma fatelo in modo d rendere per quanto possibile unico il segno o l’insieme di lettere utilizzate. La corte poi sottolinea che il segno usato deve essere tale da non poter essere riprodotto in modo semplice e meccanico. Non quindi qualcosa di troppo elementare che lo renderebbe certamente facilmente falsificabile.

Il discorso fatto sopra vale a maggior ragione nel caso si abbia davanti una scrittura privata, dove le due parti in contrapposizione potrebbero avere l’interesse a ritrattare, oppure ad appioppare ad altri una sottoscrizione. Meno nel caso in cui si tratti di un atto pubblico, dove viene accertata con i documenti l’identità del firmatario e qualcuno assiste al momento in cui la sigla viene apposta.

Conviene firmare per esteso o con le iniziali?

In realtà la risposta non è univoca. Il problema non è il tipo di grafica o le lettere che nel concreto si scelgono, è piuttosto la difficoltà che altri incontreranno nel contraffare il nostro segno identificativo. Si dovrà inoltre avere l’accortezza di usare, almeno nei documenti ufficiali e di rilievo sempre la stessa sigla, o le stesse iniziali, così da reneure più semplice una eventuale contestazione fatta sia da noi che da altri.

A questo proposito la Corte di Cassazione con la sentenza numero  6753 del 19 marzo 2018 ha stabilito che :

”L’illeggibilità delle sigla non comporta la nullità del contratto, anche quando prevede una forma scritta, ma deve essere caratteristica e riconducibile al sottoscrittore.”

Riconducibile al sottoscrittore significa appunto che sia comunemente utilizzata e quindi facilmente riconoscibile. Un freno alla fantasia e alla bizzarria dei firmatari però viene comunemente fissato. A farlo è il vecchio buon senso, che nega il valore a uno scarabocchio qualsiasi quando, in base alla percezione dell’uomo di media diligenza non sia riconducibile ad alcuno. Ad incarnare l’uomo mediamente diligente sarà il giudice, se chiamato a decidere.

Posso firmare con iniziali diverse dalle mie?

In teoria anche questo è possibile, visto che abbiamo stabilito che la firma non deve essere necessariamente leggibile, anzi che anche nel caso non sia comprensibile del tutto è comunque valida. Dovrebbe essere sufficiente in questi casi, che sia una sigla usata sempre, e che poi non si disconosca. Rimane fuori eventualmente qualche dubbio a proposito dell’opportunità di complicarsi la vita andando a inventarsi grafiche complicate da riprodurre o sequenze di lettere, che poi potremmo nella fretta sbagliare a scrivere.

Assolutamente vietato e sanzionato in modo civile, nel caso di scrittura privata e in modo penale, nel caso si tratti di atto pubblico, invece utilizzare o falsificare la firma di altri. Se intendiamo la sottoscrizione come il collegare una sigla ad un nome, evidentemente non potremo usare le iniziali di altri col preciso scopo di appioppargli un contratto, perché ad attenderci potrebbe esserci se non il carcere almeno una multa da diverse migliaia di euro.

Quando la firma deve essere leggibile

Sarà capitato a tutti, presentendosi davanti a un notaio o a un pubblico ufficiale che vi sia la richiesta di apporre la propria firma in modo leggibile. In questo caso non solo non possiamo usare le sole iniziali, o il segno che di solito ci è abituale, ma dobbiamo scrivere il nostro nome e cognome, in questo ordine, e in modo che possa essere letto correttamente.

In realtà non si tratta di un obbligo di legge, ma di una prassi. Come visto sopra nessun documento viene considerato nulla per il solo fatto che la sottoscrizione non sia stata fatta con i canonici nome e cognome. Si tratta del modo utilizzato per avere un doppio controllo su chi abbia effettivamente fatto la firma e accettato un impegno.

Nessun timore, che qualcuno ce la possa contestare, perché del tutto diversa da quella che usiamo di solito, e magari anche con una variazione di calligrafia per fare in modo che sia del tutto intelligibile. Nel caso di un atto pubblico è lo stesso pubblico ufficiale che assiste, a farsi garante della nostra identità. Potremmo rifiutarci di adeguarci alla richiesta sostenendo che l’atto sarà lo stesso valido, ma in fin dei conti si tratterebbe solo di una questione di principio che per noi non cambia nulla.

Quando la firma può essere una croce

Come visto una firma può essere sostituita sia dalle iniziali che da altri segni, purché siano difficilmente riproducibili. Non rientra quindi in questa definizione il cosiddetto crocesegno. Si tratta dell’apposizione di un segno a forma di croce, che come noto in passato era ampiamente utilizzato vista l’enorme diffusione dell’analfabetismo. Ai giorni nostri non è vietato, ma consentito solo in casi particolari ed accompagnato da particolari cautele, anche a tutela di chi sottoscrive con questa modalità.

In genere viene chiesta la presenza di due testimoni, che assistono all’apposizione del segno e poi firmano un verbale. Nel caso dei non vedenti la legge prevede che se il soggetto che deve firmare non possa neppure utilizzare questo mezzo è necessario redarre un verbale dove si indica le ragioni dell’impossibilità a sottoscrivere e poi con l’assistenza di due testimoni si raccolga la volontà del soggetto interessato.

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