In smart working all'estero: dove pagare le tasse?

State pensando di andarvene a trascorrere l'inverno in un paese esotico, tanto siete in Smart working? Prima però è meglio pensare a come regolarsi con il fisco però non è poi così semplice capire a chi andranno le tasse sul nostro sudato lavoro. Il paese di residenza, la sede della nostra azienda o quello dove lavoriamo?

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Le tasse si pagano, su questo non c’è da discutere. A volte però può diventare un problema sapere a chi devono essere versati i contributi dovuti, per evitare dei problemi con il fisco. È il caso che ha presentato all’agenzia delle entrate un lavoratore con la cittadinanza italiana, ma con la residenza in Lussemburgo.

Se la questione fosse solo questa non ci sarebbero problemi, perché chi lavora e risiede all’estero nulla deve al fisco italiano per la parte di reddito che è stata prodotta in uno stato straniero. Di mezzo, però ci si è messo il Covid.

Si tratta infatti di un lavoratore che a causa di necessità di tipo sanitario ha dovuto trascorrere la maggior parte del 2020 in Italia. Lo Smart working gli ha risolto il problema di continuare ad avere un lavoro e un reddito, ma lo ha lasciato in dubbio sul modo in cui comportarsi con il fisco italiano. 

La risposta è stata che si trova in uno di quei casi dove la tassazione è doppia: in sostanza la dichiarazione dei redditi deve essere presentata in entrambi gli stati, con riferimento al reddito prodotto col lavoro agile in Italia, salvo poi avere diritto a un credito di imposta da parte del Lussemburgo per compensare il doppio esborso.

Che cosa è lo Smart working

Lo Smart working, conosciuto anche come lavoro agile, è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2017 con una legge che ha messo mano a un fenomeno che si stava già diffondendo, ma che ha raggiunto una capillare estensione lo scorso anno, quando la pandemia da Covid ha imposto l’allontanamento del maggior numero possibile di lavoratori da luoghi chiusi dove poteva esserci contatto con un numero anche elevato di colleghi.

La legge numero 81 del 2017 definisce all’articolo 18 il lavoro agile come

l’attività di lavoro subordinato che si svolge in parte all’interno dei locali dell’azienda e in parte all’esterno, senza che ci sia una postazione fissa. Dovranno essere rispettati i limiti dell’orario giornaliero e settimanale in riferimento alla legge e ai contratti collettivi.

Deve trattarsi di un lavoro dipendente, non di lavoro autonomo, dove in sostanza il lavoratore non firma un contratto di lavoro, ma uno con cui si impegna a prestare la propria attività in modo libero e con la responsabilità anche in termini di sicurezza sul luogo di lavoro.

Deve poi essere un lavoro dove non ci sia una postazione fissa intesa come un luogo dove recarsi tutti i giorni, sotto la diretta supervisione del datore di lavoro o di un suo delegato.

Il luogo dove si svolge l’attività può essere scelto dallo stesso lavoratore, con l’obbligo però di comunicarlo soprattutto per questioni legate alla sicurezza: può essere sia in Italia che all’estero, in casa propria, o in locale pubblico e al limite anche all’aperto. 

Tassazione dello Smart working

Lo Smart working come abbiamo detto, salva la particolarità del luogo in cui si svolge è del tutto assimilato alle prestazioni di lavoro autonomo classiche. Quindi è soggetto alla tassazione IRPEF secondo gli stessi criteri e con le stesse eccezioni e sgravi previsti per tutti i lavoratori.

Spettano a questi dipendenti anche tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali previsti a favore della forza lavoro. Si tratta dei contributi ai fini pensionistici da versare all’INPS, del trattamento di malattia e anche all’assicurazione sugli infortuni che dà diritto a ricevere un risarcimento a carico dell’INAIL o nei casi più gravi a ottenere la pensione per malattia professionale o per invalidità.

Se lavoro all’estero dove pago le tasse per lo Smart working

Per sapere dove dobbiamo pagare le imposte se, pur essendo italiani, lavoriamo all’estero in Smart working il riferimento è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi che all’articolo 2 indica tra i soggetti passivi, cioè quelli devono pagare le tasse, le persone fisiche residenti e non residenti sul territorio italiano.

Fino agli ultimi anni del secolo scorso una norma prevedeva espressamente che il lavoro dipendente prodotto all’estero fosse escluso dall’imponibile tassabile in Italia. I lavoratori erano assoggettati alle regole del paese dove svolgevano la loro professione e nulla dovevano in termini di tasse sul lavoro all’Italia. 

A seguito dell’abrogazione di quella norma adesso la questione è un po’ più complicata e non del tutto risolta, nonostante siano passati parecchi anni. È possibile che ci si trovi con un problema di una doppia imposizione da parte del paese in cui si è svolto il lavoro e di quello di cui si è residenti.

In linea generale bisogna guardare al contenuto degli accordi internazionali firmati dalle nazioni. Le possibilità sono che si decida in quale dei due paesi si paghino le tasse, che non ci sia accordo, o che sia prevista la doppia tassazione.

Per sicurezza è sempre meglio informarsi anche inviando una richiesta di chiarimenti all’agenzia delle entrate.

Quando l’imposta è quella del luogo dove si svolge lo Smart working

Le regole generali in materia di tassazione dei redditi vanno ricercate nel Testo Unico dei Tributi. l’articolo 3 del TUIR stabilisce che

le imposte dovute allo stato italiano si devono calcolare su tutti i redditi prodotti dal soggetto debitore verso il fisco. Questi redditi sono costituiti, per chi risieda in Italia, da tutti i redditi prodotti previa detrazione degli oneri deducibili.

Per chi invece, pur essendo cittadino italiano, risieda all’estero si deve tenere conto solo dei redditi prodotti sul territorio italiano. Gli altri saranno oggetto di tassazione da parte del paese dove sono prodotti, sulla base delle regole in vigore in quel luogo.

Parlando di Smart working si ritiene che il luogo in cui viene prodotto il reddito sia quello in cui si trovi fisicamente il lavoratore. Qui però bisogna guardare anche a quante giornate lavorative sono state trascorse in uno piuttosto che nell’altro paese.

Esclusa quindi questa ipotesi e il conseguente regime fiscale per chi faccia viaggi di affari, durante i quali evidentemente lavora e produce reddito. Esclusa anche per chi sfrutti la tecnologia decida di lavorare solo per il periodo estivo dalla postazione allestita su una spiaggia in un paese diverso da quello in cui risiede e lavora abitualmente.

La tassazione dello Smart working dipende dagli accordi 

Il nostro ordinamento si occupa di definire in che modo si possa stabilire che il reddito sia prodotto in Italia piuttosto che in uno stato straniero. Lo fa con l’articolo 23 del TUIR, dove si dice che

il lavoro dipendente, cioè quello che viene fatto a seguito di un contratto di lavoro, e non in modo autonomo, si considera come prodotto in Italia tutte le volte che quel lavoro sia fisicamente prestato sul territorio nazionale.

Rientra pienamente in questa ipotesi il caso di chi con computer o smartphone lavori dall’Italia, pur essendo dipendente di un’azienda estera e pur avendo ufficialmente la residenza in quel paese.

C’è però un’eccezione nel caso in cui con lo stato di residenza di quel soggetto ci siano degli accordi internazionali che prevedono una regolamentazione diversa ai fini fiscali. In particolare accordi che abbiano il fine di evitare le doppie imposizioni fiscali.

Nel caso del Lussemburgo, esaminato dall’agenzia delle entrate con la risposta all’interpello numero 626 del 27 settembre 2021, esiste una convenzione che prevede che i lavori da reddito dipendente siano tassati esclusivamente dallo stato di residenza, tranne i casi in cui il lavoro sia svolto nell’altro stato. In questa ipotesi si applica la doppia tassazione.

Il caso del richiedente era quello di un soggetto di nazionalità italiana, con residenza all’estero, ma che ha lavorato per un lungo periodo in Italia. Il lavoro però era fatto da casa con le modalità del lavoro agile alle dipendenze di un’azienda con sede nel paese dove ha il domicilio abituale.

Qual è il luogo di prestazione dello Smart working

Visto il contenuto di questa convenzione e la particolarità del caso, il problema da risolvere a questo punto è quello di capire esattamente che cosa si intenda per luogo di prestazione.

Le possibilità sono due: una è che si abbia come riferimento la sede dell’azienda per la quale si lavora. Il presupposto di questa ipotesi è che anche se il lavoro agile è stato fatto in un paese e in quello è stato creato il reddito, in realtà i suoi effetti e lo stesso reddito vanno a ricadere sull’azienda.

La seconda alternativa è quella di fare una valutazione esclusivamente fisica. Si dovrebbe in quel caso tenere conto solo del luogo dove si trovi al postazione di lavoro. Non avrebbe in questo caso alcun rilievo il fatto che a beneficiare di quel lavoro sarà un’azienda situata in un’altra nazione.

Secondo l’interpretazione data dell’agenzia delle entrate con la risposta numero 626 del 27 settembre 2021,

il luogo della prestazione del lavoro è quello in cui si svolgono fisicamente le mansioni da contratto. Il riferimento fatto dal fisco è all’articolo 15 della convenzione ocse dove si dice che il luogo della prestazione è quello dove si trovi fisicamente il lavoratore nel momento in cu porta a termine le sue mansioni.

Regole diverse per lo Smart Working breve

L’agenzia delle entrate sottolinea che in linea generale c’è la possibilità di una deroga al disposto di questo articolo.

Si trova nel secondo comma dello stesso, dove si stabilisce che la tassazione è a favore del solo stato di residenza anche per i redditi ottenuti lavorando sul territorio dell’altro stato, in questo caso l’Italia, se il lavoro si sia protratto in quel paese per mendo di 183 giorni. Nel caso in esame invece il soggiorno era stato superiore a quel periodo.

Per chiudere nessun problema se quando andiamo in vacanza ci portiamo anche il lavoro. In quel caso, che presumibilmente non si protrarrà oltre i sei mesi, non è necessario comunicare al fisco i nostri spostamenti.

Molta attenzione invece nel caso la trasferta duri a lungo: il rischio è quello di pagare le tasse nel paese sbagliato e di avere problemi con quello in cui non le abbiamo pagate. Possibile, poi che ci tocchi una doppia imposizione, che darà poi diritto in uno dei due stati a un credito di imposta, ma che richiede comunque un certo impegno di tempo dal punto di vista burocratico.