Snc: che tipo di società è? Come funziona? Cosa si rischia?

SNC: che tipo di società è? Come funziona? Cosa si rischia?

Che tipo di società è una SNC? Scopri se è questa la tipologia di società che fa per te, come funziona, cosa si rischia, come si costituisce e quando si scioglie una Società in Nome Collettivo.

Potrai conoscere tutte le varie tipologie, oltre che ai suoi costi, alle tasse da pagare e ai vantaggi, in modo da poter capire al meglio se questa è la società che ti conviene aprire in base alle tue esigenze.

Andremo ad osservare tutto quello che viene disciplinato all’interno degli articoli compresi tra il 2292 ed il 2312 del Codice Civile, in modo che potrai avere una visione completa di questa particolare tipologia di società di persone.

Che tipo di società è una SNC?

La Società in Nome Collettivo (SNC) è una particolare tipologia di società di persone, come lo sono la Società Semplice (SS) e la Società in Accomandita Semplice (SAS), la quale viene disciplinata all’interno degli articoli compresi tra il 2291 ed il 2312 del Codice Civile.

Inoltre, non è ammessa la limitazione della responsabilità patrimoniale limitatamente ad uno o più soci, così come previsto all’interno dell’art. 2267 del Codice Civile, per i debiti che vengono contratti nei confronti dei soggetti terzi.

L’atto costitutivo con il quale si forma questa tipologia di società deve:

  • essere redatto mediante scrittura privata autenticata oppure per atto pubblico;

  • essere iscritto presso il Registro delle Imprese, entro il termine massimo di 30 giorni.

Solitamente, questa particolare tipologia di società di persone si presenta e si manifesta quando si svolge e, appunto, si vuole andare a creare un’attività commerciale di dimensioni medio-piccole.

Come funziona

Ecco come funziona e, soprattutto, quali sono le principali caratteristiche di una SNC (Società in Nome Collettivo):

  • il suo funzionamento è disciplinato all’interno degli articoli 2291-2312 del Codice Civile;

  • ha come obiettivo quello di perseguire lo scopo di lucro;

  • ha per oggetto l’attività commerciale;

  • tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali;

  • non è ammesso patto contrario nei confronti dei soggetti terzi;

  • la sua ragione sociale, disciplinata all’interno dell’art. 2292 del Codice Civile, prevede che la Società in Nome Collettivo debba contenere almeno uno oppure più soci per procedere con la sua costituzione;

  • può essere conservato all’interno della ragione sociale il nome del socio che è defunto o che ha effettuato il recesso;

  • l’atto costitutivo, e la relativa pubblicazione all’interno del Registro delle Imprese, è disciplinato all’interno degli artt. 2295-2297 del Codice Civile;

  • l’art. 2302 del Codice Civile prevede che la Società in Nome collettivo abbia l’obbligo di tenuta delle scritture e dei libri contabili;

  • la procedura di scioglimento e di liquidazione viene disciplinata all’interno degli artt. 2308-2312 del Codice Civile;

  • l’art. 2293 del Codice Civile, per quanto non viene disciplinato nella sezione relativa alle Società in Nome Collettivo, rinvia alle previsioni relative agli articoli che regolano la Società Semplice.

Cosa si rischia e chi risponde per i debiti sociali?

In caso di insolvenza della società, i soci saranno chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio personale.

Questo rischio, però, è controbilanciato da una tutela, la quale è disposta dalla legge per quanto riguarda le SNC. Infatti, a questo proposito, l’ordinamento giuridico prevede un’autonomia patrimoniale, oltre che illimitata, anche sussidiaria, alla quale consegue che il soggetto terzo che ha un credito nei confronti della società, possa aggredire il patrimonio personale dei soci, solamente dopo aver richiesto il pagamento alla Società in Nome Collettivo.

Quante tipologie di SNC esistono?

Esistono due differenti tipologie di SNC, ovvero:

  • la Società in Nome Collettivo Regolare;

  • la Società in Nome Collettivo Irregolare.

La prima si caratterizza in quanto l’atto costitutivo, il quale è stato stipulato mediante scrittura privata autenticata o per atto pubblico, è stato pubblicato all’interno del Registro delle Imprese, così come viene disciplinato all’interno dell’art. 2296 del Codice Civile.

La seconda, invece, si caratterizza in quanto non è avvenuta l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, secondo quanto viene disciplinato all’interno dell’art. 2297 del Codice Civile.

Chi comanda?

Colui che amministra una Società in Nome Collettivo ha il potere di eseguire tutti quegli atti che rientrano all’interno dell’oggetto sociale e che hanno quindi come obiettivo principale quello di perseguire lo scopo della società.

Inoltre, bisogna aggiungere che tutte le limitazioni, che si vogliono inserire nei poteri di cui dispone l’amministratore, devono essere pubblicate all’interno del Registro delle Imprese, dal momento che devono essere portate a conoscenza anche dei soggetti terzi. Dunque, per fare in modo che ciò avvenga, bisogna che queste siano inserite:

  • nell’atto costitutivo;

  • nella procura.

Inoltre, il rappresentante legale di una SNC, ossia l’amministratore (o gli amministratori) deve depositare la propria firma autografa presso il Registro delle Imprese, entro il termine di 15 giorni dalla sua nomina.

Quali diritti ed obblighi hanno gli amministratori

I diritti e gli obblighi degli amministratori di una SNC sono disciplinati all’interno dell’art. 2260 del Codice Civile, il quale prevede che all’amministratore spetta:

  • il diritto al compenso;

  • il dovere di gestire la società con la diligenza del buon padre di famiglia;

  • il dovere di ripartire l’utile tra i soci;

  • il dovere di adempiere a tutti gli oneri tributari che gravano sulla società;

  • il dovere di risarcire la società per i danni causati dall’inadempienza verso quelli che sono i suoi obblighi.

Che responsabilità hanno i soci

All’interno di una SNC tutti i soci rispondono in maniera solidale ed illimitata per tutte le obbligazioni sociali, così come previsto all’interno dell’art. 2291 del Codice Civile.

Come per quasi tutte le altre società, a parte nella Srl Unipersonale nella quale esiste eccezionalmente un socio unico, ci devono essere almeno 2 soci, mentre, invece, non esiste alcun limite massimo.

Come ci si può liberare di un socio? Ebbene, questa procedura è disciplinata all’interno dell’art. 2287 del Codice Civile. Questo specifico articolo prevede che:

  • se questa particolare tipologia di società di persone è composta da soli 2 soci, allora l’esclusione di un socio deve essere pronunciata dal Tribunale, su richiesta dell altro socio;

  • se, invece, questa particolare tipologia di società di persona è composta da più di 2 soci, allora l’esclusione di un socio sarà decisa attraverso una delibera, la quale richiede il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Come si costituisce una SNC Regolare?

Per costituire una SNC è richiesta la redazione di uno statuto, il quale serve per disciplinare il funzionamento della società, e di un atto costitutivo, il quale può essere fatto con:

  • scrittura privata autenticata;

  • atto pubblico.

Nello specifico, per costituire una SNC Regolare ci sarà bisogno anche di procedere con la registrazione dell’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese. Questi due documenti, necessari per la costituzione di una Società in Nome Collettivo possono essere redatti anche in due momenti diversi.

A differenza di alcune altre tipologie di società, questa non prevede l’apporto di un capitale sociale minimo, ma comunque ci sono altri costi che bisogna sostenere per la sua costituzione, ovvero:

  • un’imposta di registro, pari a 200 euro;

  • un’imposta di bollo, pari a 156 euro;

  • delle spese per l’atto notarile, le quali dipendono dall’ammontare del capitale sociale che viene introdotto all’interno della società e che possono aggirarsi attorno ad una cifra compresa tra i 500 euro ed i 1.300 euro circa.

Quali sono le tasse da pagare

Ecco quali sono le tasse che deve versare una Società in nome collettivo:

  • l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), la quale viene versata dalla società stessa, in una misura pari al 4,25%;

  • la tassa CCIAA, la quale viene versata per il diritto annuale nei confronti della Camera di Commercio nella quale la società risulta registrata, in una misura pari a circa 130 euro.

Queste imposte e tasse devono essere pagate dai singoli soci presenti al momento della data relativa alla chiusura dell’esercizio.

Ma, dopo aver parlato delle spese relative alla costituzione di una Società in Nome Collettivo e, all’interno di questo paragrafo, delle tasse che deve versare quest’ultima, quanto costa mediamente all’anno questa particolare tipologia di società di persone?

Stando alle stime che abbiamo effettuato, i costi che si dovranno sostenere ogni anno per tenere in vita una SNC si aggirano all’incirca attorno ad una cifra pari a 5.000 euro.

Quali sono i vantaggi

Ecco alcuni vantaggi di questa società:

  • non è richiesto l’apporto di un capitale sociale minimo;

  • è prevista una responsabilità solidale dei soci;

  • è prevista l’azione di regresso sugli altri soci.

Quando conviene aprire una SNC? Conviene nel caso si voglia far partire un’attività commerciale di piccole dimensioni.

Che cosa bisogna fare per sciogliere una SNC

L’art. 2308 del Codice Civile dispone che una SNC si scioglie:

  • nei casi previsti all’interno dell’art. 2272 del Codice Civile;

  • attraverso il provvedimento di un’autorità governativa;

  • per fallimento.

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