Superbonus ed Ecobonus 110% sono un’ottima occasione per ristrutturare la propria casa, innalzare la classe energetica e, nel medio termine, spendere meno in bolletta aumentando il valore di mercato dell’immobile.
Eppure in molti preferiscono non richiedere le agevolazioni per paura di errori formali o tecnici da parte dell’impresa edile.
Impossibile non domandarsi a chi spetti pagare in caso di errori, se al proprietario (quindi al committente), al Responsabile dei lavori o all’amministratore di condominio.
C’è da dire che non tutti gli errori sono uguali perché esistono quelli meramente formali, e quindi risolvibili, e quelli strutturali che possono far perdere il diritto alle detrazioni.
Se stai pensando di richiedere Superbonus ed Ecobonus ma sei spaventato dai rischi, questa guida ti sarà certamente utile a capire contro chi può rivalersi l’Agenzia delle Entrate.
Chi paga gli errori del Superbonus 110%
Le pratiche per avviare il Superbonus sono tante e richiedono l’intervento di diversi soggetti, tra questi il committente, la ditta, il commercialista e, talvolta, l’amministratore di condominio.
Obblighi e requisiti per richiederlo sono tassativamente elencati nel decreto Rilancio e nella Legge di Bilancio per il 2022.
Un dubbio ricorrente riguarda chi paga qualora i lavori non fossero a norma, dato che l’Agenzia delle Entrate può revocare l’agevolazione e avviare un recupero fiscale.
Per legge il controllo finale sulle detrazioni spetta sempre al committente dell’opera, quindi al proprietario di casa. Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate può prelevare le somme evase direttamente dal contribuente.
Questo non deve spaventare: il proprietario può rivalersi sull’impresa che ha eseguito i lavori in modo sbagliato facendo perdere l’agevolazione.
Per farlo bisogna aprire un processo civile e chiedere il risarcimento dei danni, sia patrimoniali che morali.
Il recupero integrale della somma sborsata è assicurato dal fatto che i tecnici sono obbligati a stipulare un’assicurazione per coprire eventuali difformità nell’esecuzione dei lavori.
Questa deve avere un importo non inferiore a 500 mila euro e serve proprio come garanzia per il committente.
Errori formali e sostanziali: a cosa fare attenzione
Gli adempimenti previsti dal Superbonus 110% richiedono conoscenze tecniche che aumentano le possibilità di errore. Si devono rispettare le direttive su materiali e gestione del cantiere, gli obblighi documentali e le asseverazioni.
A ciò si aggiunge la corretta comunicazione con l’Agenzia delle Entrate; il committente, infatti, deve indicare la sua scelta tra cessione del credito d’imposta e sconto in fattura.
Quali sono le sviste più frequenti? Il Ministero dell’Economia ha individuato due categorie di errori più comuni:
- quelli formali che si possono correggere e non fanno decadere agevolazioni e detrazioni;
- quelli sostanziali, invece, sono gravi e invalidano la procedura come ad esempio la mancata indicazione della spesa complessiva, la descrizione dell’intervento, il codice fiscale e così via.
Superbonus ed Ecobonus 110%: cosa rischia il proprietario
Tra le preoccupazioni più grandi ci sono i rischi che corre il proprietario per gli errori strutturali o formali nell’esecuzione dei lavori. Egli è responsabile e deve pagare di tasca sua?
Prima di rispondere è necessaria una premessa. Il decreto legislativo n. 81/2008 sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede espressamente all’articolo 89, comma c:
“il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.”
Significa che la nomina di un Responsabile non è obbligatoria tuttavia in sua assenza a rispondere degli errori sarà il committente. Per questo motivo è sempre consigliato rivolgere la nomina ad un esperto del settore.
Una volta accettato l’incarico, egli diventa l’unico responsabile del cantiere sollevando il proprietario dell’immobile, come si evince dall’articolo 93, comma 1, del decreto n. 81/2008:
“il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.”
Chi è il Responsabile dei lavori?
Considerando il delicatissimo ruolo che svolge, è importante che il committente nomini un Responsabile dei lavori competente e di fiducia.
Il Responsabile dei lavori, dopo aver accettato la nomina, risponde degli errori sotto due punti di vista:
- per “culpa in eligendo” ovvero per aver scelto male collaborati e dipendenti che hanno eseguito l’opera senza rispettare le indicazioni per richiedere Superbonus ed Ecobonus;
- per “culpa in vigilando” ovvero per mancato controllo e verifica del lavoro svolto.
I rischi per l’amministratore di condominio
Se Superbonus ed Ecobonus interessano un intero condominio, l’amministratore riveste un ruolo fondamentale. Egli deve proporre i lavori di adeguamento e ristrutturazione, organizzare assemblee e fare da mediatore tra la ditta e i condomini.
L’amministratore di condominio può proporsi o essere nominato Responsabile dei lavori. In tal caso i suoi poteri – ed anche le sue responsabilità – si moltiplicano.
Infatti in caso di errori i rischi possono essere sia civili (quindi di tipo economico) che penali, fino alla reclusione per omissioni gravi e false dichiarazioni.
Per questo motivo condomini e amministratore devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Invece per quanto riguarda il penale la responsabilità è sempre dell’amministratore.
La stessa polizza deve coprire anche dagli errori dei professionisti incaricati e stabilire l’importo massimo del risarcimento danni nel caso in cui lo Stato revochi le agevolazioni fiscali.