Tatuaggio prima dei 18 anni: si può? Cosa dice la Legge

Sono sempre di più i giovani e giovanissimi che desiderano un tatuaggio. Anche i minori possono rivolgersi a un tatuatore? Ecco cosa dice la legge.

Nell’ambito della cultura Maori — popolo di origine polinesiana diffuso principalmente in Nuova Zelanda — il tatuaggio era perlopiù riservato agli uomini nobili e liberi. Come scrive un autorevole antropologo che si è a lungo occupato di interventi estetici sul corpo, Francesco Remotti, tra i Maori il tatuaggio

«era collegato a un lungo processo di acquisizione di un grado più completo di umanità: un uomo senza tatuaggio è nudo, simile a un’asse liscia.»

Da qualche decennio, il tatuaggio si è diffuso ampiamente anche nell’ambito delle culture occidentali. E spesso sono proprio i giovani e i giovanissimi ad esserne attratti, in ragione della sua capacità di porsi come gesto di ribellione rispetto all’autorità dei genitori durante l’adolescenza.

D’altra parte, la scelta di raffigurare una immagine sul proprio corpo, utilizzandolo come una vera e propria tela, deve sempre essere ben ponderata. Poiché essa ci accompagnerà per tutta la vita. Motivo per il quale il legislatore ha stabilito un’età prima della quale non è possibile scegliere autonomamente di rivolgersi a un tatuatore senza l’approvazione dei propri genitori o di chi ne fa le veci.

Nell’articolo vediamo nel dettaglio quali sono le norme che regolano l’attività dei tatuatori, e proveremo inoltre a capire come un minore può approcciarsi al suo primo tatuaggio.

A quale età si possono fare i tatuaggi in Italia?

Sfatiamo subito una credenza diffusa. In Italia non esiste, al momento, una legislazione a livello nazionale che regoli l’attività dei tatuatori. Le normative sono perlopiù affidate alle singole regioni, le quali disciplinano tale attività in modalità differenti.

Questa legislazione a macchia di leopardo genera una gran confusione tra tatuatori e possibili clienti. Si legge, infatti, spesso che per i minori di 18 anni sia necessario un consenso scritto da parte dei genitori che autorizzi il tatuatore ad avviare la propria attività sul corpo del minorenne. O ancora, si legge altrettanto spesso che non sia necessario un consenso scritto ma che la semplice presenza del genitore (o del tutore) durante l’attività del tatuatore autorizzerebbe questo senza la necessità di un consenso scritto.

La realtà è che — lo ribadiamo — a livello nazionale non esiste alcuna normativa specifica che disciplini le modalità di esecuzione di tatuaggi sui minori. Tuttalpiù, si può fare riferimento all’art. 337-ter del Codice Civile, il quale sancisce che

«La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.» E che «le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.»

Se dunque includiamo tra le «decisioni di maggiore interesse relative […] alla salute» anche il tatuaggio — e ciò non senza solide motivazioni — ciò significa in effetti che tale scelta deve essere assecondata da entrambi i genitori. Senza però che sia chiaro come tale autorizzazione debba essere manifestata nei confronti dei figli e dei tatuatori stessi.

A quale età si possono fare i tatuaggi nelle diverse regioni?

A livello regionale, invece, sono molte le leggi che impongono limiti e restrizioni più precise. In Toscana, ad esempio, la Legge Regionale n° 28 del 31 maggio 2004, stabilisce che 

«È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.» E che «è comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici

Parimenti, la Regione Lazio, con la Legge Regionale n° 2 del 3 marzo 2021, ha stabilito il divieto di eseguire tatuaggi e piercing ai minori di quattordici anni, sempre ad esclusione dei piercing ai lobi delle orecchie (i classici orecchini). E la necessità, per i minori di 18 anni, di presentare un consenso informato redatto da chi ne detiene la potestà genitoriale. 

Discorso simile per quanto riguarda la Regione Lombardia. Anche qui, grazie a una Legge Regionale (la n° 13 del 23 luglio 2021), si stabilisce il divieto di eseguire tatuaggi ai minori di 18 anni senza il consenso informato di chi ne esercita la potestà genitoriale. Ma viene alzata a 16 anni la soglia sotto la quale è fatto divieto assoluto di rivolgersi a un tatuatore. Mentre rimane a 14 anni l’età oltre la quale è consentita l’esecuzione di piercing. Rimane anche qui escluso dal divieto il piercing al lobo dell’orecchio.

La normativa italiana a proposito dei tatuaggi: cosa dice la legge

Le uniche disposizioni nazionali relative ai tatuaggi sono contenute all’interno di una circolare ministeriale (la n° 2.9/156 del 5 febbraio 1998) — le «Linee guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» — la quale però ha da intendersi perlopiù come una serie di raccomandazioni di carattere sanitario per i titolari di attività autorizzati ad eseguire tatuaggi e piercing.

Qui vengono elencati una serie di comportamenti da porre in essere al fine di limitare i

«rischi di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee, anche gravi.»

In particolare:

  • viene raccomandata una suddivisione degli spazi nei quali vengono effettivamente eseguiti tatuaggi e piercing rispetto a quelli adibiti a sale d’attesa e a quelli riservati alla disinfezione, alla pulizia e alla sterilizzazione della strumentazione;
  • si invitano gli operatori a indossare guanti in lattice, sterili e monouso, durante tutte le fasi di esecuzione dell’attività;
  • si raccomanda l’utilizzo di materiali impermeabili (e dunque facilmente lavabili) per i rivestimenti delle pareti;
  • si invita ad effettuare una minuziosa valutazione della cute del cliente, accertandone l’integrità e l’assenza di micosi, ustioni o lesioni, prima di eseguire qualsivoglia attività;
  • si invitano ad osservare meticolosamente i protocolli di disinfezione e di sterilizzazione, nonché a eliminare la strumentazione monouso in accordo con la legislazione in merito allo smaltimento dei rifiuti;
  • si raccomanda un utilizzo quanto più attento della strumentazione (come aghi e apparecchi taglienti, i quali debbono rigorosamente essere monouso) durante l’attività.

La nuova legge europea sui tatuaggi: quali colori sono vietati?

A partire dal 4 gennaio 2022 è entrato in vigore un nuovo regolamento europeo (il 2020/2081 del 14 dicembre 2020), il quale stabilisce alcune restrizioni relative alle tipologie di colore che possono essere utilizzati dai tatuatori di tutti i paesi facenti parte dell’Unione.

In particolare, vengono vietati tutti quei pigmenti che contengano isopropanolo. Tale sostanza, un solvente utilizzato per conservare e fluidificare i colori, può infatti provocare allergie, irritazione della pelle, degli occhi e del sistema nervoso, e (sebbene in rarissimi casi) può avere effetti cancerogeni.

L’isopropanolo era uno degli elementi presenti in moltissimi dei più utilizzati pigmenti colorati che venivano utilizzati per i tatuaggi. Motivo per il quale la notizia aveva in un primo momento suscitato un certo scalpore poiché si riteneva che ciò potesse portare a un divieto tout court dei tatuaggi a colori.

In verità le cose non stanno così. I produttori di pigmenti per tatuaggi hanno infatti avuto un anno di tempo (dal dicembre 2020 al gennaio 2022) per sviluppare nuovi materiali il cui contenuto di isopropanolo fosse inferiore alla soglia stabilita dal regolamento UE. E ci sono in effetti riusciti per la maggior parte delle tonalità utilizzate.

Gli unici due colori per i quali gli sforzi dei laboratori dei produttori non hanno ancora trovato una soluzione sono due particolari tonalità: il verde 7 e il blu 15:3. Tuttavia, essi non sono ancora stati vietati de facto. All’interno del regolamento è infatti presente una deroga che prolunga fino al 4 gennaio 2023 il permesso di utilizzare tali pigmenti con un contenuto di isopropanolo eccedente rispetto alla soglia stabilita. I produttori hanno insomma ancora tempo per provare a sviluppare materiali di tali tonalità che rispettino il nuovo regolamento europeo.

Il medesimo regolamento UE, inoltre, stabilisce che i produttori di miscele per tatuaggi dovranno applicare sui prodotti venduti delle etichette contenenti precise informazioni. Deve infatti essere indicata l’eventuale presenza di nichel, di cromo, l’elenco degli ingredienti e un numero univoco che permetta di identificare il lotto di produzione, nonché le istruzioni per un utilizzo che garantisca il rispetto delle misure di sicurezza. Nell’etichetta deve inoltre essere presente la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente».

I rischi per i tatuatori che violano la legge

Come detto, non esiste una normativa nazionale che regoli l’esecuzione di tatuaggi ai minori. Le disposizioni sono perlopiù demandate agli enti locali. Motivo per il quale in questa sede è possibile riportare un elenco soltanto parziale delle sanzioni previste per i titolari di tali attività che infrangano la legge.

In Toscana, ad esempio, l’art. 12, comma 5, stabilisce una sanzione da 2 mila a ben 10 mila euro per tutti coloro che eseguano tatuaggi o piercing ai minori di 18 anni senza il consenso dei genitori (o tutori). Mentre a tale sanzione si aggiunge anche la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno per coloro che eseguono tali operazioni su minori di 14 anni.

Uguale entità hanno le sanzioni pecuniarie previste dalla Regione Lazio per i titolari di attività di tatuaggio e piercing che violino le restrizioni relative all’età dei propri clienti: da un minimo di 2 mila a un massimo di 10 mila euro. Mentre non sono previste sospensioni e fermi per quanto riguarda l’attività dell’esercizio commerciale.

Più severa è invece la legislazione della Regione Lombardia. Le sanzioni, qui, ammontano infatti a una cifra che va da un minimo di 3 mila a un massimo di 15 mila euro per coloro che violano le restrizioni imposte per l’esecuzione di piercing o tatuaggi sui minori.

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