Testamento olografo: come si scrive e quando è nullo

Che cosa è il testamento olografo, in che modo deve essere redatto, cosa può contenere, come modificarlo e quando è nullo e annullabile.

Decidere a chi lasciare i propri beni dopo la nostra dipartita può sembrare qualcosa di particolarmente macchinoso, complicato e magari costoso. In realtà se la scelta cade sul testamento olografo è semplicissimo e può essere fatto da chiunque in autonomia.

Il nostro legislatore ha pensato questo atto proprio per chi non ha voglia di rivolgersi a un notaio, magari tenendosi fino all’ultimo la possibilità di cambiare idea e quindi scrivere un nuovo testamento.

Non servono particolari competenze per disporre dei propri beni, basta la capacità di intendere e di volere e quella di scrivere in lingua italiana in modo comprensibile, mentre non è indispensabile conoscere termini tecnici, leggi e decreti.

Sempre che siano rispettate le regole sulla quota legittima, nessuno potrà mai opporsi al testamento olografo scritto di pugno, nasconderlo o falsificarlo, altrimenti commetterebbe un reato punito severamente.

Cosa è il testamento e quando si dice “olografo”

Si tratta di un atto volontario con cui una persona decide in che modo dovranno essere gestiti i propri beni dopo la sua morte.

Al suo interno si possono anche lasciare disposizioni in merito al proprio funerale, o che riguardino altre persone: per esempio si può riconoscere un figlio naturale o indicare come allevare i figli ancora minorenni.  

Non possiamo però mettere in questo atto qualsiasi cosa, e se non rispettiamo alcune precise disposizioni di legge, gli eredi potrebbero impugnarlo e chiedere a un giudice di farli entrare in possesso di quanto gli spetta.

Parliamo del diritto alla legittima: una quota che per legge deve spettare al coniuge e ai figli. Non si tratta però di un obbligo a carico degli eredi che possono comunque decidere di tenere conto del desiderio del padre o coniuge e non opporsi alle sue scelte.

A tutela della libertà del testatore, la legge stabilisce una serie di divieti per casi ambigui che potrebbero portare a degli abusi. Si tratta della nullità dei patti successori: contratti nei quali si stabilisce chi sia l’erede, oppure testamenti dove si impone al proprio successore a sua volta di designare come erede un terzo.

Vietati anche accordi tra due persone di designare lo stesso erede e infine di fare un testamento simmetrico. Si tratta del caso in cui nello stesso atto due persone si scambino, per così dire il favore. Lecito invece che lo facciano con atti diversi.

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Come si scrive

Il nostro ordinamento prevede diversi modi con cui è possibile rendere note le nostre disposizioni. Si tratta del testamento segreto, quello pubblico e quello definito dall’articolo 602 del codice civile secondo il quale

“il testamento olografo deve essere scritto per intero di pugno del testatore e deve essere firmato e datato.”

La legge precisa che la firma deve essere apposta alla fine dello scritto e che non deve necessariamente essere costituita dal nome e dal cognome leggibile del testatore. Quello che conta è che l’autore sia ben riconoscibile, ad esempio con un nomignolo noto a tutti.

Se il documento è costituito da più pagine è sempre meglio vidimarle tutte.

La data deve contenere giorno mese ed anno e può eventualmente essere contestata solo se si trovino più testamenti e ci siano dubbi su quale sia l’ultimo.

Contestabile inoltre quando si discuta della capacità dell’autore del testo. Si tratta dei casi in cui c’è il dubbio che nel momento in cui abbia redatto lo scritto fosse in grado di intendere e di volere e non lo sia più stato in seguito.

Chi può farlo

In linea di massima chiunque può redigere un testamento olografo purché sia ritenuto capace dalla legge. Quindi non lo può fare il minorenne, chi è interdetto o chi è incapace di intendere e di volere anche solo per un breve periodo. In quest’ultimo caso assume particolare importanza la data apposta in calce al testo.

A meno che il giudice abbia escluso espressamente questa possibilità, invece possono disporre in autonomia dei propri beni anche gli inabilitati e le persone per cui sia stato nominato un amministratore di sostegno. 

Deve essere scritto a mano?

Prima caratteristica del testamento olografo è che deve essere per intero scritto a mano dal testatore.

Qualsiasi altra modalità lo rende nullo: cioè è come se non fosse mai esistito. Non importa se la firma è regolare e neppure se ci sono ragioni valide per non averlo scritto in autonomia. Per esempio avere una invalidità alle mani. In quel caso si potrà ricorrere alle altre forme presso il notaio.

Quindi non si può dettare a qualcun altro, scriverlo a macchina oppure su computer e poi stamparlo, e nemmeno salvarlo su una chiavetta.

La scrittura dovrebbe essere quella consueta, così da poter fare una rapida verifica con altri documenti per verificare che sia autentica. 

Meglio non cercare di impegnarsi a scrivere in modo chiaro, alterando così la grafia normale. Per quanto riguarda lo stampatello, viene in genere accettato, ma potrebbe creare dei dubbi. Accettata dalla giurisprudenza, invece, la pratica di allegare, purché rientrino in una lista scritta a mano, documenti o planimetrie predisposte da tecnici.

Quando è nullo

Per non commettere errori e rischiare di vanificare il testamento è necessario conoscere i casi di nullità previsti all’articolo 606 del Codice civile:

“Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio.”

In tali circostanze il testamento olografo non può produrre effetti e si considera come se non fosse mai esistito.

Invece per anomalie meno gravi è annullabile, vuol dire che produce i suoi effetti ma su di esso può essere proposta l’azione di nullità da parte degli eredi.

Che forma deve avere il testamento olografo

La forma utilizzata viene lasciata alla libera scelta del testatore.

Scrivere in testa al foglio “testamento olografo”, sicuramente toglie ogni dubbio sulla funzione dello scritto.

Nessuno vieta però che sia scritto sotto forma di lettera: ciò che conta è che non si tratti di una promessa non ancora definitiva, di un proposito, o di un pensiero vago.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati, va bene qualsiasi strumento di scrittura come penna matita o pennarello. Deve trattarsi di un inchiostro di lunga durata, che non sbavi troppo rendendo illeggibile il testo.

In genere si scrive su carta: va bene un foglio di qualsiasi tipo e formato, anche su più facciate, possibilmente numerate per evitare che qualcosa vada perso.

Oltre alla carta è possibile usare ogni altro materiale su cui sia possibile scrivere a mano e che non si deteriori facilmente.

I testimoni

Questo tipo di testamento non richiede la presenza di testimoni né per verificare che sia lo stesso testatore ad averlo scritto, né per confermare in seguito che il contenuto del testamento olografo non sia stato alterato.

In genere viene redatto in autonomia a casa propria e poi conservato in autonomia.

Se si decide di depositarlo presso un notaio, in busta chiusa, diventa segreto e sarà chi lo conserva a renderlo noto dopo il decesso. In tal caso i testimoni devono essere due e sono obbligatori.

Che succede se cambio idea

Il nostro codice civile all’articolo 587 stabilisce che:

“il testamento è un atto revocabile con cui si dispone delle proprie sostanze o di una parte di essa per quando si avrà cessato di vivere.”

Qui la parola che deve subito saltare all’occhio è revocabile.

Significa che qualsiasi contenuto abbia il nostro documento non ci vincola in alcun modo. C’è sempre la possibilità di riscriverlo, cambiare gli eredi, aggiungere beni che siano entrati in nostro possesso, o togliere quelli che non sono più nella nostra disponibilità.

Si deve avere però l’accortezza, o di riscrivere totalmente il testo, o se facciamo delle aggiunte o mettiamo delle postille di firmare e datare anche quelle per evitare che ci siano dubbi di contraffazione.

Naturalmente si può anche strappare senza lasciare alcuna disposizione. 

Testamento olografo pubblicato: cosa significa

Dopo il decesso del testatore si apre il processo di successione. Come stabilito dall’articolo 620 del codice civile:

“chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve portarlo a un notaio per la pubblicazione.” 

Con possesso si intende sia il caso in cui il testatore abbia nominato un esecutore, sia nel caso in cui ne abbia ricevuto una copia, o quello in cui lo abbia trovato sistemando le cose del defunto.

Sarà compito del notaio, dopo che gli sarà consegnato l’atto originale, un estratto dell’atto di morte e una copia dei documenti di identità, compilare un verbale sul quale sarà copiato il testamento e farlo firmare da due testimoni. Lo stesso notaio darà notizia della pubblicazione a tutti gli interessati.

Quando si può impugnare

Il testamento olografo può essere impugnato in caso di nullità o di annullabilità, nel primo caso si considera come inesistente e chiunque vi ha interesse lo può contestare senza limiti di tempo.

Unica eccezione per chi, nonostante fosse a conoscenza della causa di nullità, lo abbia convalidato. Sono cause di nullità la mancanza della firma o della scrittura autografa, la presenza di disposizioni illegali o una tale genericità da rendere impossibile capire a chi spetti cosa.

I casi di annullabilità devono essere fatti valere da chi ne trarrebbe un beneficio, entro cinque anni dalla data di esecuzione delle disposizioni o da quella in cui ne sia venuto a conoscenza. Questo tipo di ricorso non può essere accettato se prima non si sia tentata la mediazione obbligatoria. Le ipotesi che possono rientrare in questa categoria sono quelle che riguardano degli errori di forma non così gravi da provocare la nullità.

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