Testimoni di nozze: quanti se ne possono avere e requisiti

Scopri quanti testimoni di nozze si possono avere e quali requisiti devono possedere.

Quanti testimoni di nozze si possono avere al proprio fianco durante la celebrazione dell’atto del matrimonio? Secondo il galateo dovrebbero essere otto o dodici, a seconda dei casi, ma anche la legge e la Chiesa la pensano così?

Infatti, per poter conoscere qual è il numero dei testimoni consentito dalla legge dobbiamo andare ad effettuare una distinzione tra ciò che dispone la Chiesa e quanto viene disciplinato all’interno della normativa nazionale, per poter celebrare il matrimonio civile in Comune.

La cosa che questi due matrimoni, quello civile e quello religioso, hanno in comune è che entrambi non possono essere celebrati senza testimoni, ma andiamo a vedere quanti se ne possono avere e quali sono i requisiti che questi devono possedere per svolgere questo ruolo.

Quanti testimoni di nozze si dovrebbe avere al massimo secondo il galateo

Secondo quanto viene indicato all’interno del galateo, il numero massimo di testimoni e di damigelle che si dovrebbe scegliere non dovrebbe mai essere superiore ad otto.

Questo limite è stato imposto, dal momento che l’unico caso eccezionale nel quale questo potrebbe essere trasgredito, è quando viene effettuato un matrimonio regale.

In questo caso, infatti, il numero massimo consentito di testimoni e di damigelle supererebbe il suddetto limite e si potrebbe attestare fino ad un massimo concesso pari a 12.

Che differenza c’è tra damigelle e testimoni di nozze

Ecco qual è la principale differenza che intercorre tra una damigella ed una testimone di nozze, secondo quanto viene stabilito dalla prassi e dalle tradizioni.

In particolare, la seconda è chiamata ad esercitare ed a svolgere il suo ruolo a livello giuridico e del tutto simbolico. Infatti, quest’ultima è presente solamente durante l’atto dell’unione tra i due coniugi e, dunque, non interviene nell’organizzazione del matrimonio, né prima e né dopo la celebrazione dello stesso.

La damigella, invece, ricopre un ruolo maggiormente pratico all’interno della celebrazione del matrimonio e, quindi, ha il compito, oltre che di partecipare attivamente durante l’atto dell’unione tra i due coniugi, anche di intervenire sia prima che dopo la celebrazione, svolgendo le funzioni di organizzazione e che garantiscono il corretto funzionamento e la buona riuscita dell’evento.

Ma, pur avendo dei compiti leggermente diversi, questi due ruoli possono coesistere all’interno di un atto di matrimonio.

Quanti testimoni si possono avere

Al di là di quelle che sono le tradizioni e di quanto viene previsto all’interno del galateo, in un matrimonio civile conta, nella pratica, quello che dice il diritto. E, infatti, la legge interviene in materia e dispone che non è possibile effettuare un matrimonio civile senza avere dei testimoni, i quali possono essere decisi scegliendo tra qualsiasi persona si preferisce.

Inoltre, è previsto che, se non si provvede alla scelta dei testimoni oppure se questi ultimi risultino assenti nel momento del matrimonio, allora si può richiedere direttamente al Comune di far svolgere questo ruolo a qualcuno che è disponibile in quell’orario.

Il numero massimo consentito per il corretto svolgimento di un matrimonio civile deve essere obbligatoriamente pari a due, né uno di più e né uno di meno.

Chi può fare da testimone di nozze al matrimonio civile: ecco i requisiti

Per poter fare da testimone di nozze in un matrimonio civile, la legge non prevede dei grossi ostacoli oppure dei requisiti particolarmente stringenti per ricoprire questo ruolo. Infatti, ecco quali sono questi requisiti previsti dalla normativa nazionale per permettere a costui di poter adempiere ai propri compiti e alle proprie funzioni:

  • aver raggiunto la maggiore età e, dunque, aver compiuto i 18 anni;
  • essere capace di intendere e di volere;
  • avere la capacità di agire;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • almeno uno dei due deve avere la cittadinanza italiana;
  • buon senso.

Da questi requisiti, si evince che non servono degli specifici gradi di parentela o di affinità per poter ricoprire questo ruolo, anche se, comunque, nella prassi, all’interno della maggioranza dei matrimoni vengono scelti, per svolgere questa funzione, coloro che hanno un legame di parentela con i coniugi, ad esempio spesso si decide per un fratello, un genitore oppure un cugino.

Quali documenti servono per farlo

In realtà, l’unico documento che è richiesto per fare da testimone in un matrimonio civile è il possesso di un proprio documento d’identità in corso di validità al momento della celebrazione dell’atto.

Ciò nonostante, gli sposi devono provvede a fornire la presente documentazione prima del compimento del matrimonio, ovvero:

  • il nome;
  • il cognome;
  • l’età anagrafica (bisogna iscrivere quella relativa al momento del matrimonio);
  • qual è la città dove ha la residenza;
  • qual è la sua cittadinanza, importante se ci dovessero essere dei testimoni stranieri oppure che hanno la propria residenza in uno Stato estero.

Chi non può farlo

Ecco quali sono i soggetti che non possono fare da testimone in un matrimonio civile:

  • coloro che non hanno ancora compiuto la maggiore età;
  • coloro che sono infermi mentalmente;
  • coloro che hanno un’età avanzata, la quale non gli permette di comprendere il significato delle proprie azioni;
  • coloro che abusano di alcool o di sostanze stupefacenti;
  • coloro che si trovano e che riversano in qualsiasi altra condizione che non gli permette di capire il significato delle proprie azioni;
  • coloro che non hanno la cittadinanza italiana, se anche l’altro soggetto che ricopre questo ruolo non la possiede.

Quando si comunicano i nomi

Prima del matrimonio civile, gli sposi dovranno procedere con la comunicazione dei nomi relativi ai propri testimoni e con la consegna di tutta la documentazione che viene richiesta per permettere loro di svolgere questo ruolo.

In particolare, i nomi dei testimoni, i loro documenti d’identità in corso di validità e tutti gli altri documenti che abbiamo indicato in precedenza, devono essere consegnati, in maniera congiunta, obbligatoriamente otto giorni prima della celebrazione del matrimonio.

Per presentare questa scelta al Comune nel quale avrà luogo il matrimonio civile, gli sposi dovranno recarsi personalmente, entro la data indicata, presso l’ufficio di stato civile dell’ente, in modo da scegliere anche il proprio regime patrimoniale.

Quando e come cambiarli

Se non si era sicuri della propria scelta e si vuole cambiare il proprio testimone, oppure se quest’ultimo, per qualunque motivo, non potrà presentarsi in Comune nel giorno e nell’orario previsto per la celebrazione del matrimonio civile, allora gli sposi potranno procedere con il cambiamento della persona incaricata di svolgere questo ruolo.

Per poter cambiare questa figura, i coniugi hanno tempo fino anche al giorno stesso in cui viene celebrato il matrimonio. Per poter procedere con la nuova scelta, bisognerà semplicemente portare il documento d’identità e l’altra documentazione indicata presso l’ufficio di stato civile del Comune.

L’unico momento nel quale non si può effettuare questo cambiamento è dopo che sia avvenuta la celebrazione del matrimonio civile. In questo caso, infatti, la firma apposta dal soggetto incaricato sull’atto di matrimonio, fa sì che tale persona abbia adempiuto al suo incarico ed abbia permesso la pubblicazione del vincolo coniugale tra gli sposi.

Da quel momento, logicamente, non sarà più possibile procedere con alcun cambiamento.

Cosa succede se il testimone di nozze non si presenta al matrimonio civile

L’art. 255 del Codice di Procedura Civile, intitolato “Mancata comparizione dei testimoni”, prevede che se il testimone non si presenta ad adempiere alle sue funzioni nel matrimonio civile, nel quale è stato designato, allora egli rischierà:

  • l’accompagnamento coattivo, se necessario anche con la forza, effettuato insieme alle autorità;
  • una sanzione pecuniaria compresa tra i 100 euro ed i 1.000 euro.

Di solito, però, l’accompagnamento coattivo avviene dopo la seconda assenza ingiustificata ed è accompagnato da un raddoppiamento della multa minima inflitta per questa tipologia di illecito. Dunque, la sanzione pecuniaria sarà pari ad un importo compreso tra i 200 euro ed i 2.000 euro.

Quanti testimoni di nozze in Chiesa

Secondo la Chiesa, il numero dei testimoni non deve essere massimo di otto, oppure di 12, come previsto dal galateo per quanto riguarda i matrimoni regali, ma, invece, deve essere quello disposto all’interno dell’art. 1108 del Codice di diritto canonico.

Il diritto canonico è il diritto della Chiesa ed è formato da una serie di norme giuridiche, le quali hanno lo scopo di regolare le relazioni all’interno della Chiesa, quelle rivolte verso i soggetti esterni e, nonché, la vita e le attività dei fedeli.

Secondo questo articolo, infatti, la Chiesa ammette la possibilità di avere al proprio fianco, nel momento del matrimonio religioso, fino ad un numero massimo pari a due testimone per ogni coniuge e, dunque, con un massimo di quattro.

Anche qui, come per il matrimonio civile, l’atto sarà nullo, se questo numero fissato per effettuare la celebrazione non fosse rispettato.

Chi non può farlo

In un matrimonio religioso, che si svolge in Chiesa, per fare da testimone agli sposi, non serve né aver fatto il battesimo, né aver fatto la comunione e la cresima, né essere dei cristiani cattolici che praticano la propria fede religiosa e nemmeno avere un proprio matrimonio che funziona.

Infatti, possono ricoprire questo ruolo anche dei soggetti atei, dei musulmani, degli induisti, degli ebrei, dei protestanti, e così via… Ma, soprattutto, possono partecipare attivamente al matrimonio religioso anche coloro che sono separati, che sono divorziati, che non si sono sposati, che convivono oppure che si sono sposati solamente in Comune, con il rito civile.

Se, malauguratamente, dovesse succede che il parroco si presenti agli sposi e comunichi dover annullare il matrimonio se costoro non potranno presentare i documenti relativi ai sacramenti conseguiti dai propri testimoni, potrete tranquillamente ribellarvi e far valere il vostro diritto di scegliere chi volete al vostro fianco nell’atto di celebrazione dell’unione con il vostro partner.

LEGGI ANCHE Matrimoni, la crisi del settore. Ma tengono le seconde nozze

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