Se un vaso cade dal balcone chi paga? Cosa dice la legge

Ancorare bene un vaso sul balcone non è un dettaglio. Se dovesse cadere qualcuno risponderà sia per i danni che a livello penale. A pagare però non è sempre il proprietario.

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Un balcone fiorito è una tentazione a cui difficilmente si resiste. Ci si preoccupa di verificare se il condominio consente di tenere delle fioriere, quali sono i colori che si intonano meglio con la facciata, quali piante non diano luogo a fastidiose allergie e di molti altri dettagli. Meno, invece, dei guai che potrebbe causare la caduta di un vaso in strada o nella proprietà di chi abita più in basso.

Quello che è certo è che se ci sono danni qualcuno li dovrà pagare. Si tratta di capire, se pagherà il singolo, il condominio, o magari la ditta a cui è stato affidato il compito di ancorare i vasi in modo sicuro ed evidentemente non lo ha fatto in modo efficace. E non finisce qui, a seconda dei casi si può essere chiamati a rispondere in sede civile, penale o amministrativa.

Vasi sui balconi, le regole da rispettare

Se abitiamo in una casa di nostra proprietà esclusiva in linea di massima possiamo sbizzarrirci nella scelta delle piante e dei fiori da mettere sul nostro balcone. Potremmo, se ci troviamo in una zona di particolare pregio, dovere però sottostare a qualche regolamento comunale. Se invece viviamo in un condomino il nostro riferimento è il regolamento condominiale, che però non ci potrà mai imporre il divieto di avere il pollice verde, a meno che anche noi abbiamo dato parere favorevole a quella regola. Basterà la maggioranza invece per imporci delle regole dettare dal decoro o dalla necessità di non alterare il particolare pregio artistico o architettonico del nostro palazzo.

Altra questione invece è la sicurezza, che non può mai essere derogata, neppure da un documento approvato da tutti gli altri comproprietari. Evidente a tutti che trattandosi di oggetti come i vasi spesso piuttosto pesanti se situati in alto sono potenzialemnte molto pericolosi.

Responsabilità civile per i vasi caduti dal balcone

Il primo tipo di responsabilità di fronte alla quale potremmo essere messi nel caso un nostro vaso cada dal balcone è quella di tipo civilistico. L’articolo 2051 del Codice Civile sancisce che:

“Ciascuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”

La legge ci dice che noi dobbiamo sempre risarcire i danni causati da quello che custodiamo, non importa che sia dimostrata la nostra colpa, la nostra disattenzione o dolo, cioè volontà di ledere qualcuno o qualcosa. Potremmo essere esentati solo nel caso fossimo in grado di dimostrare che l’evento scatenante è qualcosa di non prevedibile. Ma non basta qualche raffica di vento particolarmente forte, serve un uragano o un temporale del tutto inusuale per quel luogo.

La norma parla di chi custodisce un oggetto, non di proprietario o di detentore. Nella maggior parte dei casi le figure coincidono e quindi non ci sono problemi a  individuare chi debba mettere mano al portafogli. Potrebbe però succedere che non coincidano, per esempio se sono acquistate con la cassa comune del condominio. In questa ipotesi si dovrà capire qaul’è il ruolo di chi abita in quell’appartamento. 

Per custode si intende chi abbia il compito di vigilare sulla cosa, anche se non ne tragga alcun vantaggio e anche se non sia sua. Ci si aspetta che questa persona, se non sia compito suo provvedere alla sicurezza, lo segnali a chi di dovere.

Quindi un modo per evitare di essere condannanti al risarcimento potrebbe essere quello di avvisare l’amministratore di condominio con una lettera del pericolo incombente, e della inefficacia del sistema utilizzato per ancorare le fioriere. Adottando questa cautela potremmo anche rivalerci su amministratore, assemblea di condominio o ditta che non abbia eseguito i lavori  con la necessaria diligenza e farci rimborsare quanto pagato.

Accertato il dovere di custodia, andranno pagati tutti i danni, come testimoniato dalle fatture o dai referti medici presentati. Non conterà il grado di colpa o la possibilità di evitare, con maggiore attenzione, la caduta. Non conterà neppure l’entità del danno: non importa se la fioriera abbia sfasciato un’auto, o abbia solo sfiorato un passante, magari imbrattandolo di terriccio: il malcapitato andrà comunque risarcito. Lo stesso vale se ad essere colpito è qualche oggetto steso sul terrazzo di chi abita sotto di noi.

Quando scatta il penale

Altro livello di responsabilità, legato alla caduta di vasi da un balcone è quello penale. Si tratta di un livello diverso, che non sostituisce, ma se ce ne sono le condizioni si aggiunge al risarcimento del danno. In questo caso il riferimento è l’articolo numero 674 del Codice Penale, che dice:

“Chiunque getta o versa, in un luogo pubblico di pubblico transito o privato, ma comune, o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.” 

Qui non è neppure necessario causare un danno e colpire qualcuno. Si tratta di un reato di pericolo: un fatto che viene punito perché potenzialmente pericoloso. La sanzione ha lo scopo di fare da deterrente e invitare i proprietari a vigilare con maggiore attenzione sulle loro cose.

Si tratterà eventualmente di dimostrare che il getto fosse potenzialmente in grado di provocare dei danni. Differenze potrebbero esserci tra un vaso in terracotta con annessa pianta, oppure un contenitore di plastica di piccole dimensioni con un fiore secco che ha un peso e una capacità di ledere molto inferiore.

Tutto quanto detto sopra va visto pensando a danni alle cose, oppure alle persone, ma di lieve entità. Evidentemente un danno maggiore potrebbe integrare un reato di tipo diverso: per esempio l’omicidio colposo nel caso venga dimostrata la colpa, oppure le lesioni personali. Va poi sottolineato che nonostante il codice parli di gettare o versare, la responsabilità sussiste per il solo fatto che qualcosa sia volato dall’alto, non importa se in qualche modo lo abbia provocato il custode, se sia soddisfatto di avere fatto un dispetto al vicino antipatico o se in quel momento non fosse neppure in casa e sia dispiaciuto.

Responsabilità di tipo amministrativo

Sempre partendo dal presupposto che qualsiasi cosa sia posta in alto e sporga su un luogo di passaggio, sia esso una strada, un cortile o il balcone di qualcun altro, costituisca potenzialmente un pericolo, ci sono anche delle norme che impongono di adottare tutte le cautele necessarie a metterli in sicurezza. L’articolo 675 del Codice Penale dice che:

“Chiunque senza le debite cautele pone o sospende cose che cadendo in un luogo pubblico possano offendere o imbrattare persone è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 103 e 619 euro.”

Se qualche passante, o un condomino dovesse fare una segnalazione, o se un vigile urbano passando notasse che le nostre fiorire non sono state fissate in modo adeguato ci potrà comminare la multa. Non importa che non sia stato alcun danno, ma solo che essita un pericolo.

E se invece del vaso mi cadono solo i petali dei fiori?

Anche questa ipotesi potrebbe provocarci non pochi fastidi, soprattutto se i nostri rapporti con chi vive nell’appartamento sotto al nostro non sono proprio idilliaci. La legge, infatti quando parla di cadute dall’alto non fa riferimento all’entità del danno o del fastidio causato. Potremmo allora essere costretti a risarcire il fastidio di dovere spazzare il pavimento dalle nostre foglie secche o dai petali appassiti.

Ancora peggio ci potrebbe andare se chi vive sotto di noi abbia qualche allergia a una pianta, o magari dovesse scivolare su una delle nostre foglie e farsi male. Stesso discorso se siamo di quelli che tendono ad abbondare con l’acqua durante le annaffiature e dal nostro balcone cade un ruscelletto di acqua mista a terra. Peggio ancora se a sfuggirci sono residui di pesticidi o se irroriamo le nostre piantine con concimanti o antiparassitari.

Assicurazioni per la caduta di oggetti dal balcone

Spesso i condomini ma anche i privati stipulano delle assicurazioni per tutelarsi contro i danni che potrebbero essere causati a terzi. Tra questi vi sono compresi anche quelli derivanti dalla caduta di oggetti dall’alto tra cui i vasi di fiori. Si tratta però di polizze aggiuntive che esulano da quelle fatte per tutelarsi contro gli incendi o altri danni all’edificio. Da tenere presente, poi che coprono solo la responsabilità civile e non quella penale, e in caso di nostra negligenza neppure la prima.

Cosa posso fare se mi cade un vaso in testa?

Se invece ci troviamo dall’altro lato, cioè siamo la persona che passeggiando in centro si prende un vaso in testa, la prima cosa da fare è quella di recarsi al pronto soccorso e farsi rilasciare il referto con la prognosi e la cure ricevute. Questo primo passo, al di là dell’ovvia scelta di chiedere quanto prima assistenza medica ci fornisce la base da cui partire per chiedere il risarcimento del danno.

La richiesta andrà fatta rivolgendosi al proprietario o al locatario dell’appartamento da cui è avvenuta la caduta. Probabilmente sarebbe saggio prima provare a discutere e vedere in che modo la nostra richiesta è stata accolta. In genere soprattutto per piccoli importi, per esempio le spese della lavanderia per lavare la giacca macchiata di terra, oppure per ripagare al busta della spesa che si è beccata l’oggetto al nostro posto, si riesce a raggiungere un accordo. In caso di problemi più gravi, per esempio l’auto sfasciata o danni di tipo fisico probabilmente sarà il caso di contattare un legale e valutare le azioni da intraprendere.