Vendita auto tra privati, tutti i casi in cui è dovuta la garanzia e quando farla valere

Quando si parla di vendita di auto tra privati non si può far riferimento a una legge apposita, né si può avere la stessa garanzia di quando si compra una macchina nuova. Esistono, però, casi in cui il venditore non è sollevato da responsabilità.

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La vendita di auto tra privati è una pratica sempre più diffusa. Questo, indubbiamente, perché permette di risparmiare sull’acquisto della vettura e sulle spese di intermediazione.

Allo stesso tempo, però, questa pratica espone a un maggior numero di rischi, dal momento che comprare un veicolo usato da un privato non permette di godere della stessa garanzia valida per gli acquisti presso concessionarie o rivenditori. 

Questo anche a causa della cosiddetta clausola “vista e piaciuta”: in sostanza, l’acquirente vede la merce, si presuppone che controlli che non ci siano problemi e sceglie di acquistarla. Questa clausola viene spesso utilizzata, soprattutto perché in questo modo si riducono le possibilità che l’acquirente possa rivendicare in futuro un risarcimento da parte del venditore sulle condizioni del mezzo al momento dell’acquisto. 

Sebbene non esista una legge apposita che regoli questo tipo di vendita, è pur vero che la garanzia c’è, benché limitata (non solo nel tempo di validità) rispetto a quanto previsto nel caso di acquisto di una macchina nuova. 

Conoscere come funziona la garanzia per la vendita di auto tra privati è importante tanto per l’acquirente quanto per il venditore. Avere le informazioni necessarie, infatti, permette a entrambe le parti di non correre rischi. 

Come funziona la vendita auto tra privati e dove fare il passaggio di proprietà

Prima di arrivare a parlare di garanzia, facciamo un passo indietro per comprendere come funziona la vendita di auto tra privati. 

Può capitare, infatti, di avere un veicolo che si trova ancora in buone condizioni, ma che, per un motivo o per un altro, non si è più intenzionati a mantenere. In questi casi, dopo aver stabilito il prezzo (in base tanto alla data di immatricolazione quanto al chilometraggio) e aver pubblicato un annuncio, è possibile mettersi in contatto con un potenziale acquirente. 

Nella vendita tra privati non viene richiesto, per legge, di redigere un contratto, ma questo costituisce già di per sé una prima garanzia, tanto per il venditore che per l’acquirente. 

Ciò che invece è obbligatorio fare è il passaggio di proprietà (in breve, si certifica che il mezzo passa dal vecchio proprietario al nuovo). Venditore e acquirente devono, dunque, recarsi presso un ufficio della motorizzazione oppure al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). 

Come acquistare un’auto da un privato in sicurezza e a cosa fare attenzione

Nella vendita tra privati i rischi non riguardano solo l’acquirente, ma anche il venditore.  Da una parte, infatti, chi compra può incappare in eventuali difetti quando ormai è troppo tardi, dall’altra il venditore può incorrere in lamentale da parte dell’acquirente e doverlo risarcire. 

Per evitare qualsiasi tipo di problema è, dunque, fondamentale possedere tutte le informazioni relative anche alla garanzia (che vedremo a breve), ma anche fare attenzione ad alcuni elementi. 

Per esempio, quando è presente un contratto, spesso viene applicata la clausola “visto e piaciuto”. Se, quindi, l’acquirente, prima di procedere all’acquisto, ha controllato l’auto e non ha notato difetti, accorgendosi di eventuali problemi solo dopo aver concluso l’affare, c’è il rischio di non poter avanzare pretese. 

Ma è davvero così? Anche se, come abbiamo visto, non esistono leggi apposite che regolano la vendita tra privati, è pur vero che una forma di tutela esiste, ma ci sono casi in cui è valida e altri in cui, invece, non lo è. 

Garanzia vendita auto tra privati: come funziona e quando è valida 

Come abbiamo visto, nel momento in cui si decide di acquistare un’auto usata da un privato non è possibile godere della stessa garanzia che si avrebbe se si procedesse con l’acquisto di una macchina nuova. 

Ciò, però, non significa che il venditore non possa avere alcun tipo di responsabilità, ma che esistono diversi casi in cui è possibile o meno far valere i propri diritti. 

Per chiarire questo punto, la garanzia è valida nei seguenti casi: 

• se presenta dei vizi già esistenti al momento della firma del contratto che si palesano dopo l’acquisto (l’art. 1490 del Codice Civile, infatti, prevede che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”);

• se il venditore ha deliberatamente nascosto dei difetti già esistenti e palesi. 

Vendita auto tra privati: quando il venditore non ha responsabilità

Ci sono, poi, casi in cui il venditore non ha responsabilità. 

Come abbiamo visto, si può far valere la garanzia nel caso di vizi già esistenti che si palesano dopo l’acquisto. Qualora, però, tali vizi non fossero presenti al momento dell’acquisto e siano sopraggiunti in un momento successivo, per esempio per l’uso improprio che si è fatto dell’auto o per la semplice usura, il venditore non ha alcuna responsabilità. 

Inoltre, il venditore non ha nessuna responsabilità neanche nel caso di vizi palesi e facilmente individuabili che l’acquirente non ha tenuto in considerazione. In questo caso, infatti, si presume che l’acquirente, pur essendosi reso conto dei difetti, abbia accettato ugualmente di procedere con l’acquisto. 

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Quanto dura e quali soluzioni

La garanzia è valida per 12 mesi, nel caso della vendita tra privati. Inoltre, le tempistiche per la denuncia degli eventuali difetti dell’auto usata sono molto ristrette. 

L’acquirente, infatti, ha solo 8 giorni di tempo da quando si è reso conto del difetto per notificarlo al venditore, per mezzo raccomandata oppure una mail con PEC (Posta Certificata). 

Qualora il difetto denunciato sia riparabile, l’acquirente può richiedere al venditore di riparare a sue spese i danni o, in alternativa, può richiedere indietro una parte della somma già versata o uno sconto. 

Se, invece, il difetto comporta l’impossibilità di utilizzare la vettura, l’acquirente può richiedere di avere indietro la somma pagata, restituendola, oppure di avere indietro una somma in proporzione alla diminuzione del valore.