Si possono vietare gli animali in condominio? Ecco le regole

Animali in condominio? La legge parla chiaro al riguardo: ecco come comportarsi.

A volte la convivenza tra i proprietari di animali e gli altri condomini può essere difficile. Questi ultimi potrebbero voler cacciare via l’animale dal proprio condominio, in quanto gli arreca fastidio il suo abbaio, il suo odore o la sporcizia. Altri, invece, difendono il diritto a tenere in casa un animale da compagnia (cane o gatto che sia). 

Ma veramente si possono vietare gli animali in condominio? Che poteri ha l’assemblea condominiale in mertio? Se l’argomento ti sta a cuore, in questa guida troverai la normativa in vigore. 

Animali domestici in condominio: si possono vietare? Che cosa dice la legge

Sono tantissime le persone che amano gli animali e che, per questo, desiderano un cane, gatto, o altro animale domestico da tenere in casa. Chi abita in una casa singola o indipendente non avrà alcun problema: può tenere quanti e quali animali desidera, purché tenuti in buono stato e allevati con rispetto e dedizione. Le cose, però, si complicano inevitabilmente in condominio. Qui infatti il desiderio di un animale di compagnia di scontra con il diritto al riposo dei vicini. Non è raro che i cani abbaini di notte – nelle ore del silenzio – o quando sono lasciati in casa da soli. 

A questo proposito interviene il quarto comma dell’art. 1138 del Codice Civile che dispone espressamente quanto segue:

“Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”

Questo comma è stato introdotto con l’entrata in vigore  della Legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, e, da quel momento, avendo un’efficacia retroattiva, ha sostituito tutte le disposizioni ad esso contrastanti che vigevano fino a quel momento.

Il motivo della sua introduzione è tentare di garantire il diritto e la libertà di effettuare delle scelte di tipo personale e non togliere la possibilità, dunque, a chi lo desidera di vivere e di abitare in compagnia con il proprio animale domestico.

Logicamente questa possibilità concessa non preclude che siano presenti dei vincoli e delle regole da rispettare all’interno di un condominio, per non arrecare disturbo e preservare il decoro dell’edificio.

Ma resta il fatto che qualsiasi disposizione o clausola inserita all’interno di un regolamento condominiale che vieti l’introduzione degli animali, sia nell’abitazione del proprietario che nelle aree comuni, risulta nulla e non deve essere applicata, in quanto contraria alla normativa nazionale.

Oltre alle leggi interne, anche la normativa vigente a livello europeo sancisce l’importanza degli animali domestici nella vita delle singole persone e della collettività. In particolare lo fa attraverso:

  • la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, che stabilisce e riconosce il rispettivo ruolo di fondamentale importanza per la vita di un essere umano “a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”;
  • l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ovvero il TFUE, il quale stabilisce che “l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.

Quando si possono vietare gli animali in condominio?

Ma, al di là di tutte queste disposizioni legislative, sicuramente orientate verso il benessere degli animali domestici e la possibilità, dunque, che questi possano essere legalmente detenuti all’interno di un condominio, esistono ancora due possibilità in cui il condominio può vietarli. Si tratta di ipotesi eccezionali limitate a quando:

  • viene inserita all’interno del regolamento condominiale un’apposita clausola che prevede il divieto di detenzione degli animali domestici nel condominio, ma solamente se la delibera dell’Assemblea è approvata all’unanimità dai condomini;
  • viene inserita all’interno del contratto di locazione un’apposita clausola con cui il padrone di casa vieta la detenzione degli animali domestici nell’appartamento locato. Ciò perché il contratto d’affitto esprime la libertà contrattuale delle parti, a prescindere dalla volontà del condominio. L’affitturario, quindi, è libero di firmare o rifiutare in base alle clausole inserite. 

Sia nel primo caso che nel secondo caso, si potrà verificare quali sono le regole in merito alla detenzione degli animali da compagnia prima di acquistare oppure di prendere in affitto quel determinato appartamento. In questo modo, prima di firmare, colui che acquista o prende in locazione l’appartamento potrà prendere coscienza delle disposizioni negative in merito e avrà, dunque, la libertà di rifiutarle.

Per far sì che la seconda casistica abbia luogo, però, ci sarà necessariamente bisogno che il contratto di locazione venga regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, altrimenti si parla di affitto in nero, una pratica vietata nel nostro ordinamento.

I doveri dei padroni in condominio: tutte le regole di comportamento che bisogna seguire

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, in Italia non può essere imposto il divieto di detenzione di un animale domestico all’interno di un condominio, ma questo non esclude che, sia il cane che il suo proprietario, siano tenuti ad osservare un determinato comportamento e al rispetto di precise regole e divieti loro imposti.

Abbiamo raccolto le norme comportamentali principali a cui ogni padrone di un animale dovrebbe attenersi per la pacifica convivenza in ambito condominiale. Sono le seguenti: 

  • l’animale domestico non può in nessun caso essere lasciato libero oppure non sorvegliato all’interno delle aree comuni che sono presenti nel condominio, perciò, ne conviene, che deve essere sempre tenuto al guinzaglio e che deve indossare la museruola, ma solamente se figura tra una delle razze che vengono considerate pericolose per l’uomo;
  • l’animale non deve disturbare la quiete dei condomini che vivono all’interno dell’edificio e, dunque, pur rispettando il suo diritto esistenziale di poter abbaiare, il rumore prodotto non deve, in alcun modo, arrecare un fastidio ripetuto nel tempo agli altri condomini. In altre parole deve essere rientrare nella “normale tollerabilità”;
  • non deve compromettere l’igiene di quei luoghi che figurano come aree comuni e, dunque, appartenenti a tutti i condomini, perciò, il proprietario sarà obbligato a pulire immediatamente eventuali deiezioni, eventuali odori fastidiosi o altro sporco che l’animale andrà a creare, dotandosi di tutta l’attrezzatura utile a perseguire questo scopo (come i sacchetti e la paletta);
  • non deve provocare dei danni a persone, altri animali oppure alle cose che sono presenti all’interno del condominio: il proprietario sarà, dunque, responsabile, sia in sede civile che in sede penale, per tutti quei comportamenti che generano dei danni oppure della altre conseguenze negative verso chiunque o qualsiasi cosa sia presente all’interno del condominio;
  • collegandoci al punto relativo alla corretta tenuta del cane e a quello relativo all’igiene, l’animale domestico non deve essere lasciato per troppo tempo da solo, come ad esempio sul balcone, dal proprio padrone, dal momento potrebbe rilasciare cattivi odori con le deiezioni e dal momento che il proprietario potrebbe essere denunciato per omessa custodia.

Inoltre, i proprietari dei cani da compagnia, oltre ad avere questi obblighi di comportamento nei confronti del condominio, devono anche rispettare altre regole che gli vengono imposte dalla legge e le quali prevedono che:

  • il cane domestico deve essere obbligatoriamente identificato e registrato all’Anagrafe canina, la quale è situata presso l’ASL che risulta competente a livello territoriale, mentre per i gatti e per i furetti questa registrazione risulta ancora essere su base volontaria e, dunque, a discrezione del proprietario;
  • ai cani, ai gatti e ai furetti deve essere obbligatoriamente applicato il microchip, per la rispettiva identificazione e anche per ottenere il passaporto europeo, in modo da poter viaggiare all’estero;
  • i cani ed i gatti devono essere obbligatoriamente vaccinati contro quelle malattie per le quali risultano essere maggiormente esposti al rischio di acquisizione;
  • devono essere effettuate la sverminazione e l’applicazione di antiparassitari;
  • devono possedere obbligatoriamente un libretto sanitario, il quale contiene al suo interno tutte le informazioni che riguardano l’animale domestico in questione, sia a livello dei dati anagrafici che a livello di salute, ed il quale viene rilasciato al proprietario dal proprio veterinario di fiducia.

Quali sono le conseguenze in caso di rumori che disturbano i condomini

Il disturbo della quiete pubblica ed i rumori molesti che vengono prodotti dagli animali domestici in condominio, sono uno dei punti relativi agli obblighi di comportamento, che abbiamo analizzato nel corso del precedente paragrafo.

In particolare, l’art. 659 del Codice Penale, il quale è intitolato “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” e prevede che il rumore provocato dall’animale diventa illecito quando supera il limite della normale tollerabilità e disturba la quiete di più soggetti. Per stabilire questo limite possono essere effettuate delle perizie e possono essere ascoltati i testimoni.

Ecco quali sono le sanzioni previste per chi commette questo illecito penale:

  • la reclusione fino a 3 mesi;
  • una multa fino a 309 euro.

Come imporsi in caso di divieto riguardo alla presenza di animali in condominio

Qualsiasi delibera emanata dall’Assemblea condominiale che vieta la presenza di animali in condominio può essere impugnata ed annullata. In particolare, ecco che cosa si può fare:

  • presentare ricorso presso il Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla data relativa alla deliberazione dell’Assemblea condominiale;
  • redigerla su carta libera;
  • fornire la documentazione dell’animale domestico obbligatoria per legge e una copia della delibera.

Se, invece, l’Assemblea condominiale non conteneva l’ordine del giorno, la relativa deliberà è già nulla di per sé e basta inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’amministrazione per informarlo di ciò.

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