Banche e SOS, quali sono le principali operazioni sospette da tenere d’occhio

In caso di segnalazioni le banche devono subito correre ai ripari, soprattutto nel caso di queste operazioni sospette.

Banche e professionisti devono sempre tenere alta la guardia quando si parla di SOS, ovvero di segnalazioni di operazione sospetta.

Rientra nell’ABC di ogni addetto all’intermediazione bancaria e finanziaria, nonché un mezzo di tutela contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo da parte di vari operatori e professionisti.

Per quanto di SOS ce ne siano a bizzeffe, consigliamo di tenere d’occhio in particolar modo queste specifiche operazioni, al fine di contrastare al meglio qualsiasi operazione che possa portare al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. E anche di evitare pesanti sanzioni amministrative, nonché pene.

Banche e SOS, quali sono le principali operazioni sospette da tenere d’occhio

Facciamo alcune precisazioni in merito a cosa sia un SOS. Si tratta della segnalazione di operazione sospetta, compiuta da un professionista per qualsiasi attività (compiuta o tentata dal cliente) apparentemente finalizzata al compimento di due reati:

  • operazioni di riciclaggio del denaro,

  • finanziamento al terrorismo,

  • fondi per attività criminose.

In genere scatta a seguito di una valutazione condotta dal professionista sulla base di un’anomalia, ovvero di un’operazione o comportamento non coerente col profilo economico e finanziario del cliente.

Se però tali operazioni sono giustificate e documentate, l’anomalia viene archiviata, altrimenti si procederà ad inoltrare una segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Detto questo, le principali operazioni sospette da tenere d’occhio possono essere:

  • il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista per legge;

  • il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente;

  • l’apertura di strumenti finanziari o assicurativi (es. polizze) e la loro immediata chiusura.

Quando un’operazione diventa sospetta

Come visto poco prima, l’operazione diventa sospetta se il professionista (es. intermediario finanziario, revisore contabile, commercialista…) nota che c’è qualcosa che non torna tra i soldi versati/prelevati, o in generale le operazioni richieste, e il cliente stesso.

Essendo sospetta, il professionista non ha alcun diritto a procedere per vie legali (es. denuncia): il suo compito sarà solo quello di segnalare all’UIF, compilando l’apposito modulo in cui dovrà riportare le caratteristiche, l’entità, la natura dell’operazione.

In pratica una valutazione complessiva dei rapporti intercorsi nel tempo con il cliente sospetto.

Tutto ciò dovrà avvere prima di compiere l’operazione sospetta (raramente si può procedere dopo il compimento dell’operazione), inviando senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.

Tali SOS dovranno comunque rientrare nell’alveo delle attività indirizzate al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o al finanziamento del terrorismo.

Per rimanere sempre aggiornati in merito alle particolari operazioni da SOS, la UIF emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette.

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Quando scatta l’obbligo di segnalazione antiriciclaggio

L’obbligo di segnalazione è previsto per tutti i professionisti legati al mondo dell’economia bancaria e assicurativa (investimenti, polizze, fondi…), così come al mondo della contabilità e del fisco (es. revisori contabili, commercialisti…).

Sono escluse nel SOS le trasmissioni di informazioni nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria, anche nel caso di una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati.

Tale obbligo riguarda sempre operazioni intentate dal cliente su sua precisa richiesta. La norma raccomanda di inoltrare la segnalazione prima del completamento di tale operazione, al fine di evitare l’immissione di denaro sporco nell’economia legale.

Solo nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata, ad esempio se sottoposta ad obblighi di legge o nel caso in cui differimento dell’operazione potrebbe ostacolare le indagini successivamente, si può procedere al completamento di essa, e poi a segnalare all’UIF.

Tale segnalazione dovrà contenere dati, informazioni, descrizione delle operazioni e motivi del sospetto, secondo le istruzioni dispsote dall’UIF.

Ricordiamo che tali segnalazioni, se effettuate in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comportano responsabilità di alcun tipo al cliente se in buona fede in merito alle attività criminose nel quale si trovava suo malgrado coinvolto.

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