5×1000: come destinarlo con o senza dichiarazione!

Il 5x1000 è una quota Irpef sul reddito che si può destinare nei confronti di enti, associazioni e organizzazione no profit, con o senza dichiarazione.

Siamo in pieno periodo dichiarativo e, in fase di compilazione, tocca anche scegliere a chi destinare il 5×1000. Non si tratta di una operazione obbligatoria. Il contribuente, infatti, può decidere o meno di indicare un ente no profit, tra quelli presenti nell’elenco che viene aggiornato ogni anno, al quale destinare il 5×1000.

Ma cos’è il 5×1000? Si tratta di una quota Irpef sul reddito che si può destinare nei confronti di associazioni, enti e organizzazioni no profit.

Quel che è importante sapere è che il 5×1000 possono destinarlo anche i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditiModello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche. In che modo? Indicando la destinazione della donazione nella scheda integrativa per il 5×1000 contenuta nella Certificazione Unica e comunicandolo all’Agenzia delle entrate.

In questo articolo parleremo del 5×1000 spiegando dettagliatamente e molto semplicemente cos’è, come funziona e a cosa serve. Successivamente, ci focalizzeremo su come indicare la scelta della donazione nella dichiarazione dei redditi, sia nel Modello 730 sia nel Modello Redditi PF, e come destinarlo senza dichiarazione.

5×1000: cos’è e come funziona!

Il 5×1000 è una quota Irpef (Imposta sui redditi delle persone fisiche) sul reddito che i contribuenti possono decidere o meno di donare ad enti, associazioni e organizzazioni no profit. Ovviamente, l’ente prescelto deve risultare iscritto su un apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle entrate, che viene annualmente aggiornato.

Quando è stato introdotto il 5×1000? Parlando un po’ di storia e normativa, ricordiamo che il 5×1000 è stato introdotto nel 2006 – ovvero con la Legge n. 266/05, art. 1, cc 337-3400 – successivamente è stato confermato dalle altre leggi finanziarie.

Qualche anno dopo, nel 2014, con la Legge n. 190/14 il 5×1000 è stato stabilizzato. Tre anni dopo, nel 2017, con la Riforma del Terzo settore e con il Decreto Legislativo n. 11/2017, il suo meccanismo ha subito un rinnovamento e nel 2020, con il DPCM del 23 luglio è stato definitivamente regolamentato.

La lunga parentesi normativa, per il momento, termina qui.

Abbiamo detto poc’anzi che il 5×1000 è, sostanzialmente, una parte dell’imposta Irpef sul reddito. Pertanto, il 5×1000 si calcola sulla base dell’imposta e il suo valore è pari a 0,5% dell’Irpef

Ti starai domandando allora: come faccio a sapere a quanto ammonta il mio 5×1000? Saperlo è molto semplice; è sufficiente dividere l’importo Irpef per 1000 e moltiplicare il risultato ottenuto per 5. 

Pertanto, come si legge sul sito lavoroediritti.com:

“Ogni contribuente che effettua questa scelta, effettivamente non tira fuori dei soldi, ma destina all’ente da lui prescelto il cinque per mille delle proprie imposte effettive”.

Come abbiamo anticipato nell’introduzione, non è obbligatorio per il contribuente destinare il 5×1000. Cosa succede se non si effettua nessuna scelta? Per il contribuente, praticamente non cambia nulla, ma la quota Irpef da destinare al 5×1000 rimane allo Stato.

5×1000: quali enti possono beneficiarvi?

Il 5×1000 non si può destinare indiscriminatamente a tutti, ma ad alcuni specifici enti, associazioni e organizzazioni no profit, il cui elenco viene aggiornato annualmente dall’Agenzia delle entrate.

In generale, il contribuente che decide di destinare la quota Irpef sul reddito del 5×1000 può scegliere una delle seguenti finalità:

  • Sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Runts, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché sostegno delle onlus iscritte all’anagrafe;
  • Finanziamento della ricerca sanitaria;
  • Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
  • Sostegno degli enti gestori delle aree protette;
  • Finanziamento della ricerca scientifica e della università;
  • Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  • Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche e riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Adesso che abbiamo stilato l’elenco delle finalità per le quali si può destinare il 5×1000, andiamo ad analizzare come si effettua la scelta in dichiarazione, sia nel Modello 730/2022 sia nel Modello Redditi Persone Fisiche 2022.

5×1000: come effettuare la scelta in dichiarazione!

Vi starete chiedendo a questo punto come e dove si inserisce la destinazione del 5×1000 nella dichiarazione dei redditi? È bene spiegare per bene come si deve indicare nei due modelli dichiarativi: 730 e Modello Redditi PF.

In generale, in entrambi i modelli, il 5×1000 si può destinare in due modi: si può compilare l’apposita sezione, barrare il riquadro della categoria di appartenenza e si può inserire il codice fiscale dell’ente scelto – si ricorda, a tal proposito, che si può esprimere solo un’unica preferenza.

In alternativa, si può firmare direttamente nel riquadro di una categoria, in modo tale da destinare la quota a tutti gli enti ad essa appartenenti – anche in questo caso, si ricorda che si può apporre la propria firma solo per una categoria.

Passiamo all’analisi dei modelli dichiarativi. Nel Modello 730/2022, la destinazione del 5×1000, così come dell’8×1000 e del 2×1000 deve essere effettuata nel Modello 730-1. Come si legge sulle istruzioni di compilazione del 730:

“Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse”.

In ogni caso, il Modello 730-1 deve essere presentato integralmente anche quando si compila solo una delle operazioni consentite.

Le regole di inserimento del 5×1000 nel Modello Redditi PF 2022 sono le medesime del Modello 730/2022. Tuttavia, nel Modello Redditi la scelta del 5×1000 si deve indicare nella seconda pagina della “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF”.

Passiamo al capitolo scadenze. Quando si deve presentare la dichiarazione dei redditi? Le scadenze cambiano in base al tipo di modello da presentare. Il Modello 730, sia nella sua versione ordinaria che precompilata, può essere presentato fino al 30 settembre 2022. Invece, il Modello Redditi Persone Fisicheex Modello Unico – può essere presentato entro il 30 novembre 2022.

5×1000: come destinarlo senza dichiarazione!

Abbiamo anticipato che il 5×1000 lo possono destinare anche i contribuenti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, il 5×1000 può essere destinato da tutte le persone fisiche che pagano l’Irpef.

Come potranno effettuare la scelta del 5×1000 i contribuenti che non presentano la dichiarazione? Ci sono diversi modi per effettuare la scelta.

È possibile recarsi presso un ufficio postale o bancario, al quale consegnare in busta chiusa la scheda integrativa per il 5×1000 contenuta nella Certificazione Unica. Sulla busta deve essere riportata la dicituraScelta per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef“, insieme al nome, cognome e al codice fiscale del contribuente. La banca o la posta provvederà alla trasmissione della scelta effettuata dal contribuente all’Agenzia delle entrate.

In alternativa a questa prima modalità, si può effettuare la scelta:

  • Presso un intermediario abilitato alla trasmissione telematica;
  • Per chi è in possesso delle credenziali, la scelta potrà essere effettuata utilizzando il servizio Fisconline.

Si ricorda che la Certificazione Unica deve essere inviata, telematicamente, all’Agenzia delle entrate entro e non oltre il 16 marzo di ogni anno.

5×1000: pubblicati gli elenchi per l’anno d’imposta 2021!

Entro il 31 dicembre del 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi

Come viene indicato sul sito lavoro.gov.it, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio, le scelte e gli importi determinati, entro il 7° mese successivo alla data in cui scadono i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il 9 giugno 2022, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un Comunicato stampa, nel quale si annuncia che sono online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi alle liste per la destinazione del 5×1000, relative all’anno 2021.

Gli enti beneficiari sono un totale di 72.738 suddivisi per categoria e i Comuni sono 7918. Come sono suddivisi gli enti?

  • 52.162, sono quelli di volontariato;
  • 11.854, le associazioni sportive dilettantistiche;
  • 528, quelli impegnati nella ricerca;
  • 106, quelli operanti nel settore sanitario;
  • 146, quelli relativi ai beni culturali e paesaggistici;
  • 24, gli enti gestori delle aree protette.

Infine, facciamo presente che non è sufficiente essere inseriti negli elenchi degli ammessi per ricevere i fondi, ma è necessario presentare un’istanza per l‘accredito del 5×1000. Come si presenta l’istanza? L’Agenzia delle entrate mette a disposizione due software utili a presentare l’istanza di accredito, uno riservato agli enti no profit e un altro rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche

Cosa si deve indicare nel modello? Si devono inserire i dati relativi all’ente o all’associazione, il rappresentante legale e l’Iban su cui l’Agenzia delle entrate provvederà ad effettuare l’accredito delle quote del 5×1000 destinate.

Chi non è in grado di presentare il modello telematicamente, lo può scaricare e presentarlo in forma cartacea presso uno sportello dell’Agenzia delle entrate.

Come iscriversi alle liste del 5×1000!

Infine, è opportuno dare un ultimo sguardo a come si ci iscrive alle liste per ricevere le destinazioni del 5×1000.

Innanzitutto, l’iscrizione deve essere effettuata in base all’ambito a cui l’ente, l’organizzazione o l’associazione fa riferimento. Quali sono gli ambiti? Quelli che abbiamo elencato in precedenza come, per esempio, il volontariato, la ricerca scientifica e universitaria, le attività di tutela e così via.

Sul sito italianonprofit.it:

“A seconda della tipologia di organizzazione e delle attività svolte, la legge ha definito la finalità e l’amministrazione di riferimento”.

Sara Bellanza
Sara Bellanza
Aspirante storica contemporaneista, classe 1995.Amante della lettura e della scrittura sin dalla tenera età, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche, conseguite entrambe presso l’Università della Calabria. Sono autrice di alcune pubblicazioni scientifiche inerenti alla storia contemporanea e alla filosofia: "L'insostenibile leggerezza della storia" e "L’insufficienza del linguaggio metafisico" per la rivista "Filosofi(e)Semiotiche", e "Il movimento comunista nel cosentino" per la "Rivista Calabrese di Storia del '900".Nonostante la formazione prettamente umanistica, la mia curiosità mi ha spinto a conoscere e a informarmi sugli ambiti più disparati. Leggo, scrivo e fotografo, nella speranza di riuscire a raccontare il mondo così come lo vedo io.
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