Modello 730 congiunto, conviene farlo? Ecco tutti i vantaggi e chi può presentarlo

Conviene presentare il modello 730 2023 in maniera congiunta? Ecco tutti i vantaggi legati alla presentazione e quanto può essere usato.

730-modello-congiunto-coniugi-vantaggi

Il 6 febbraio 2023 è stato approvato in maniera definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate il nuovo Modello 730/2023, riferito ai redditi 2022. 

La nuova dichiarazione prevede molte novità, come le nuove regole IRPEF, novità in tema di detrazioni da lavoro e per figli a carico.

Interessanti anche le modifiche al quadro E, quello relativo alle detrazioni e oneri per spese, a causa delle novità dei bonus edilizi e del superbonus.

Non tutti lo sanno ma la dichiarazione dei redditi e il conseguente modello 730 può essere presentato in maniera congiunta.

Il modello 730 permette al contribuente e al partner di presentare un’unica dichiarazione dei redditi che permetterà dunque tassazione unitaria dei redditi percepito.

 Ma chi può presentare la dichiarazione congiunta e quali sono i vantaggi legati a tale modalità?

Vediamo nel dettaglio ciò che dice a riguardo la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Modello 730 congiunto, conviene farlo? Ecco tutti i vantaggi e chi può presentarlo

E’ ufficialmente iniziato il periodo più caotico dell’anno per i contribuenti che devono presentare la dichiarazione 730.

Molti sono i dubbi circa le spese da poter portare in detrazione ma anche sulla possibilità di poter presentare un modello congiunto così liquidare l’imposta dovuta tramite soltanto il sostituto d’imposta del soggetto dichiarante.

Naturalmente non tutti possono presentare la dichiarazione dei redditi in maniera congiunta.

La presentazione del modello 730 in maniera congiunta può essere effettuata soltanto se uno dei due coniugi rispetta i requisiti per poter presentare il modello 730 e si tratta di persone unite in matrimonio con rito religioso, ma anche persone unite civilmente.

Attenzione perché il modello congiunto non può essere presentato da coloro che convivono e che ancora non sono sposati con rito religioso o civile.

Il modello 730 può essere presentato in maniera congiunta in due casi:

  • quando entrambi i coniugi o gli uniti civilmente sono in possesso di redditi dichiarabili mediante modello 730. Si tratta di redditi da lavoro dipendente, di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di redditi di terreni e fabbricati, di redditi per prestazioni di lavoro autonomo non abituali, di redditi di capitale e redditi diversi, redditi assoggettabili a tassazione separata e redditi indicati nella sezione II quadro D della dichiarazione precompilata;

  • quando almeno uno dei due uniti civilmente o coniugi possiede un sostituto di imposta al momento della presentazione del modello 730.

Dichiarazione redditi congiunta, questi i vantaggi

Presentare il modello 730 congiunto significa avere la possibilità di presentare due dichiarazioni dei redditi in un unico modello 730.

Attenzione perché le due dichiarazioni restano distinte come separati restano i redditi che non si sommano, ma a compensarsi saranno soltanto i crediti/debiti di uno e dell’altro.

Dunque tra i principali vantaggi collegati alla presentazione del 730 congiunto c’è la possibilità del coniuge sprovvisto di sostituto di ottenere eventuali rimborsi di crediti o pagare eventuali debiti attraverso la compensazione con l’altro coniuge.

Attenzione però perchè in caso di decesso di un coniuge non è possibile presentare il modello 730 congiunto se questo è avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Inoltre non può essere usata quando la dichiarazione dei redditi si presenta per conto di persone incapaci o minori.

Ecco cosa succede per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

Va subito detto che anche per le unioni civili fra persone dello stesso sesso c’è la possibilità di fare la dichiarazione dei redditi in modalità congiunta.

A stabilirlo un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del marzo 2016 che recita:

“In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Si tratta di un recepimento da parte dell’Agenzia delle Entrate delle disposizioni introdotte con la cosiddetta Legge Cirinnà n. 76/2016 che ha regolamentato, equiparandole alla forma del matrimonio e quindi con eguali diritti e doveri, le unioni civili fra persone dello stesso sesso.

Tale equiparazione ha dunque ripercussioni anche sul piano fiscale.