Agenzia delle Entrate reclama il bonus Covid. Va restituito!

L'Agenzia delle Entrate reclama il bonus covid-19. Tutti i contribuenti che avranno beneficiato dell'aiuto dovranno rispondere ad ulteriori verifiche.

L’Agenzia delle Entrata reclama il bonus Covid.

In alcuni casi il bonus erogato alle imprese per far fronte all’emergenza economica innescata dalla pandemia potrebbe essere restituito al Fisco.

Pronte le nuove regole per l’autodichiarazione che dovrà essere comunicata in una finestra temporale compresa tra il 28 ed il 30 giugno 2022.

Autodichiarazione che potrà essere inoltrata in modalità esclusivamente telematica direttamente sul sito dell’AdE, tramite servizio web.

Tale procedura, obbligatoria, potrebbe però portare alla luce irregolarità rispetto a somme o crediti non dovuti, da qui il pericolo della restituzione delle cifre ricevute per il bonus covid-19.

Agenzia delle Entrate: quando è prevista l’autodichiarazione per la non restituzione del bonus Covid 

E’ disponibile dal 27 aprile il modello per l’autodichiarazione, documento obbligatorio, per tutte quelle imprese che hanno ricevuto durante il periodo di pandemia sostegni di tipo economico da parte dello Stato.

Tale autodichiarazione dovrà essere inviata all’ Agenzia delle Entrate. 

Inoltre il documento sarà necessario come ulteriore controllo rispetto per la verifica che i requisiti per la ricezione del bonus siano stati rispettati da parte delle imprese richiedenti. e nello specifico il rispetto dei:

  • il rispetto delle varie condizioni previste.

L’invio del modello dichiarativo potrà essere inoltrato all’Agenzia delle Entrate solo attraverso la modalità telematica direttamente tramite il servizio presente sul sito dell’Agenzia.

La scadenza del 30 giugno inoltre sarà anche valida per tutti quei contribuenti che hanno ricevuto somme provenienti dai diversi bonus di categoria così come previsto dal decreto attuativo del Mef dell’11 dicembre 2021, se successivo al 30 giugno entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. 

Il riferimento è nello specifico verso tutte quelle Partita Iva in attività da 31 marzo 2021 che hanno fatto registrare nell’anno 2020 un calo di almeno il 30% di fatturato rispetto all’anno 2019.

Agenzia delle Entrate: chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva per mantenere il bonus Covid

L’auto dichiarazione sostitutiva da inoltrare all’Agenzia delle Entrate si rende necessaria ed obbligatoria verso tutte quelle imprese o partite Iva che hanno beneficiato di somme ed incentivi economici durante il periodo di pandemia grazie all’ articolo 1, commi da 13 a 15, del “Decreto Sostegni” 

Ma c’è una precisazione importante da fare, nel momento in cui l’autodichiarazione dia già stata eseguita nel momento della presentazione della comunicazione, istanza per l’accesso agli incentivi, la presentazione della dichiarazione sostitutiva potrà essere evitata, non persisterà in questo caso l’obbligo a meno che il contribuente che ha ricevuto l’aiuto non abbia successivamente fruito di ulteriori bonus Covid. 

Se così dovesse essere nella nuova dichiarazione sostitutiva dovranno essere inseriti sia i dati della vecchia dichiarazione presentata per i primi incentivi, sia i dati che dimostrano i requisiti per la richiesta dei secondi aiuti economici. 

Per avere un quadro dettagliato su quando è necessario presentare l’autodichiarazione nella finestra compresa tra il 30 aprile ed il 30 giugno 2022 di seguito ulteriori informazioni:

  • l’autodichiarazione sarà necessaria superati  i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • l’autodichiarazione sarà necessaria se si risulta beneficiari delle  agevolazioni IMU senza aver precedentemente compilato la dichiarazione sostitutiva per il quadro C;
  • l’autodichiarazione sarà necessaria se il contribuente ha beneficiato della possibilità di “allocare” la stessa misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

L’autodichiarazione potrà essere inviata all’Agenzia delle Entrata o direttamente dal contribuente interessato o da una persona terza incaricata.

Entro cinque giorni dall’invio si riceverà una ricevuta che attesterà la presa in carica o lo scarto del documento.

Se così dovesse essere l’Agenzia delle Entrate da tempo altri 5 giorni per inviare una nuova dichiarazione a partire dal giorno in cui il precedente invio è risultato non valido.

Agenzia delle Entrate: chi sono i contribuenti chiamati a restituire il bonus Covid

Ma perchè questi ulteriori controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate?

La risposta è presto fatta, inizialmente nel periodo compreso tra marzo ed aprile 2020, ovvero in pieno lockdown c’è stato da parte del Governo un tempestivo aiuto economico concesso “a pioggia” verso tutte quelle imprese che si dichiaravano in difficoltà economica.

In un secondo momento visto il prolungarsi della pandemia per rendere gli aiuti sostenibili si è deciso di dare accesso al bonus Covid-19 solo ad alcune categorie di contribuenti che rispettassero determinate caratteristiche. 

Questi controlli dunque servono per far luce su eventuali appropriazioni indebite, come già accaduto ul superamento di limiti (soprattutto reddituali) che escludono dal riconoscimento delle agevolazioni.

Se questo dovesse essere il caso l’unica possibilità per il contribuente sbadato sarà quella di presentare una dichiarazione sostitutiva errata o comunque e stato convocato dall’Agenzia delle Entrata per delle spiegazioni sulla posizione fiscale anomala è quella di restituire il contributo economico precedentemente ricevuto, totalmente o in modo parziale.

A prevedere una restituzione spontanea dell’aiuto economico erroneamente ricevuto c’è il il regolamento  CE n. 794/2004  della Commissione del 21 aprile 2004.

Se la restituzione non dovesse avere luogo, l’Agenzia delle Entrate potrà liberamente trattenere quanto dovuto al Fisco da Bonus ed incentivi accreditati nei periodi successivi.

 In ultimo, nel caso in cui il beneficiario non sia in attesa di credito da parte del Fisco o nel momento in cui l’importo del nuovo incentivo non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo dovrà essere effettivamente restituito e – quindi – riversato alle casse dell’Erario.

Agenzia delle Entrate: i professionisti rischiano rivalse da parte dei clienti. Perchè?

Tutti gli studi o i professionisti che avranno assistito i propri clienti nel contribuire a beneficiare di quanto previsto dai bonus Covis-19, visto le ultime disposizioni, dovranno porre massima attenzione riguardo un eventuale ravvedimento operoso con riversamento del contributo non spettante e della sanzione del 100% in misura ridotta da 1/9 a 1/5.

Il pericolo infatti è che il contribuente se non regolarizzerà la posizione anomale con il Fisco di essere raggiunto da pesanti sanzioni che ammontano al 100% al 200%, non solo in caso di frode, ma anche in caso di errori non dolosi e dei possibili risvolti penali. 

L’indebita percezione del contributo a fondo perduto è trattata, infatti, dal legislatore alla stregua di una compensazione di crediti inesistenti.

Nel caso di ricorso accolto ci sarà l’esenzione intera di contributo e sanzioni.

Una procedura particolarmente rigida che può esporre il professionista a rischio di rivalsa da parte del cliente.

Insomma il Fisco vuole vederci bene rispetto agli aiuti elargiti durante il periodo Covid-19, molte le risorse dello Stato verso i contribuenti, ma molte anche le frodi ai danni dello Stato.

Frodi che hanno caratterizzato un po’ tutti i bonus Caovid-19, dai contributi alle imprese alle agevolazioni fiscali previste dai bonus edilizi.

Pensare che per il solo Superbonus 110% gli organi competenti hanno riscontrato frodi per un valore superiore a 5 miliardi di euro.

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