Bollo auto: stangata a sorpresa. Una sentenza mette tutti ko

Per il bollo auto arriva un'altra cattiva notizia: ecco quando tocca mettere mano al portafoglio secondo quanto deciso dalla Corte di Cassazione.

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Il bollo auto, come è noto, è quell'odiata tassa che bisogna pagare ogni anno per il semplice possesso di un automobile e in generale di un veicolo.

Bollo auto: una tassa per il possesso e non per l'utilizzo del veicolo

Anche nel caso in cui quindi il mezzo di trasporto in questione non viene utilizzato, è dovuta ugualmente l'imposta alla Regione di competenza.

Questo perchè con il decreto legge n. 953 del 30 dicembre 1982, è stata modificata la natura del bollo auto che tassa di circolazione è diventa tassa di proprietà.

La domanda che molti si pongono è se si è tenuti a versare ugualmente l'imposta quando sul veicolo è stato iscritto il fermo auto da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione o dell'Agente della riscossione.

Bollo auto: si paga anche in caso di fermo del veicolo?

Il fermo è una misura cautelare scatta in determinate situazioni e che di fatto impedisce la libera circolazione di conseguenza l'utilizzo del mezzo.

Questo può generare un po' di confusione nel contribuente che di fatto si chiede se deve pagare o meno il bollo auto in questi casi.

Una risposta chiara e inequivocabile su questo tema arriva da due sentenze della Corte Costituzionale che sciolgono qualsiasi dubbio su comportamento da adottare in caso di fermo auto.

Bollo auto: la differenza tra fermo amministrativo e fermo fiscale

Prima di addentrarci nelle indicazioni fornite dalla Consulta, è bene fare una distinzione tra due differenti forme di fermo: il fermo amministrativo e il fermo fiscale.

Il fermo amministrativo è disposto dall'autorità amministrativa o giudiziaria quale sanzione accessoria in caso di gravi violazioni del Codice della strada, come ad esempio la guida con patente sospesa o la guidance in stato di ebbrezza, giusto per citare due esempi.

Quando è iscritto un fermo amministrativo su un veicolo, quest'ultimo non può circolare durante il periodo di applicazione dello stesso, stante anche il ritiro della carta di circolazione da parte dell'autorità.

Diverso invece il fermo fiscale, noto anche come "ganasce fiscali" o "fermo auto", visto che in questo caso si tratta di una misura cautelare che l'Agente della riscossione può imporre a causa di una cartella non pagata.

Anche nel caso del fermo fiscale il veicolo non può circolare e a differenza di quello amministrativo non si può procedere alla vendita del mezzo.

Questa distinzione tra fermo amministrativo e fermo fiscale si riflette in una differente normativa per il pagamento del bollo auto.

Bollo auto: non si paga in caso di fermo amministrativo

Per il fermo amministrativo, vista l'indisponibilità del veicolo conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, scatta l'esenzione del bollo auto.

Non si dovrà versare l'imposta dovuta, in linea con quanto stabilito dall'articolo 5, comma 37, del decreto legge n. 953 del 30 dicembre 1982.

Bollo auto si paga con fermo fiscale. La sentenza della Corte Costituzionale

Diverso il discorso per il fermo fiscale, visto che in tal caso il pagamento del bollo auto è dovuto, come precisato nella sentenza n. 47/2017 della Corte Costituzionale, il cui orientamento è stato poi espresso anche nell'ordinanza n. 192/2018.

Un chiarimento che nasce dalle questioni sollevate dalle Commissioni Tributarie provinciali di Firenze e Bologna, secondo cui il fermo fiscale non ha effetti ai fini dell'interruzione e sospensione dell'obbligo relativo al versamento del bollo auto.

Bollo auto: le ragioni alla base del verdetto della Consulta sul fermo fiscale

La Consulta nella sentenza spiega che l'esenzione dal pagamento dell'imposta prevista per il fermo amministrativo dalla legge dl 30 dicembre 1982 non può essere riferita e quindi estesa al fermo fiscale.

Questa diversa ipotesi di fermo è stata infatti introdotta dalla legge del 28 febbraio 1997, successiva quindi a quella del 1982 che dispone l'esenzione per il fermo amministrativo.

Nella sentenza la Corte di Cassazione spiega altresì ch eil fermo fiscale "non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente del vincolo); e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo”.