Bollo auto: prescrizione salva tutti. Quando non paghi nulla

Il bollo auto non pagato può portare all'emissione di una cartella esattoriale che in alcuni casi è da considerare nulla. Come funziona la prescrizione e cosa ha deciso una recente sentenza.

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Come accade all'inizio di ogni anno, milioni di italiani si trovano a dover fare i conti con il pagamento del bollo auto.

Entro il mese di gennaio infatti bisogna provvedere a versare la tassa automobilistica scaduta a dicembre, ricordando che in questo mese cade una delle tre scadenze più importanti dell'anno (le altre due sono aprile e agosto).

Bollo auto: alcune conseguenze del mancato pagamento

Che succede in caso di mancato pagamento della tanto odiata tassa automobilistica?

Come è noto chi non ottempera all'obbligo del versamento del bollo auto va incontro in primis a delle sanzioni amministrative, ma le conseguenze possono essere anche più gravi, tanto da arrivare persino alla radiazione del veicolo al PRA.

Da ricordare che a partire dal 1993 il bollo auto è un tributo che finisce nelle casse delle Regioni, cui spetta quindi l'attività di accertamento e di riscossione.

Bollo auto: entro quando vale l'accertamento del versamento

Un decreto legislativo risalente a quasi 30 anni fa, e ci riferiamo al DL 953/82, ha stabilito che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

In sintesi, l'attività di accertamento da parte della Regione relativamente al bollo auto può essere realizzata in un arco temporale pari ad un massimo di tre anni, trascorso il quale non può più essere avviata.

Bollo auto: le regole della prescrizione

Anche nel caso dell'attività di riscossione è previsto un limite massimo di tempo entro il quale la Regione può esigere dal contribuente il pagamento dell'imposta, trascorso il quale scatta la prescrizione.

In generale per le imposte erariali il termine di prescrizione è di 10 anni, mentre per le quelle locali scende a 5 anni.

Un'eccezione è rappresentata dal bollo auto che, pur rientrando nella categoria dei tributi locali, vede l'applicazione di una prescrizione pari a 3 anni.

La tassa automobilistica quindi si prescrive in un termine più breve del previsto, quindi non in 10 ma in 3 anni, che decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il bollo auto doveva essere versato.

In altre parole, per chi ad esempio non ha versato la tassa automobilistica 2019, la richiesta di pagamento potrà essere valida fino al 31 dicembre 2022, mentre la prescrizione scatterà dall'1 gennaio 2023.

Bollo auto: importante sentenza Commissione Tributaria del Lazio

Un'importante novità è contenuta in una sentenza della Commissione tributaria del Lazio risalente allo scorso anno. Con la sentenza n. 2953/2020, viene infatti stabilità che è nulla la cartella esattoriale relativa al mancato pagamento del bollo auto, se la stessa è ricevuta dopo tre anni.

Chi non ha provveduto quindi al versamento della tassa automobilistica e riceve la cartella dopo 3 anni, non è più tenuto al pagamento della stessa.

Bollo auto: quando la prescrizione non diventa decennale

La Commissione tributaria del Lazio ha altresì stabilito che la nullità vale anche nel caso in cui l'automobilista non ha impugnato l'atto con il quale l'ente ha richiesto la riscossone del tributo dovuto.

Con la sentenza n.2953/2020, la Commissione tributaria del Lazio di fatto ha chiarito che la mancata impugnazione di una cartella non determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario, cioè quello pari a dieci anni.

Un principio questo già espresso quattro anni prima dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, nella quale si legge: "la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.".