Con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla questione del credito d’imposta destinata agli investimenti sui nuovi beni strumentali. Il bonus – si legge nel messaggio trasmesso dall’Istituto fiscale – non verrà erogato nei confronti delle imprese che sono soggette a sanzioni interdittive.
Lo stop allo stanziamento del bonus riguarda, in particolare, i nuovi investimenti effettuati nel periodo di tempo in cui sono effettivi i provvedimenti sanzionatori dovuti alla violazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa (ex d. lgs. n. 231 del’8 giugno 2001). Ma andiamo ad approfondire cos’è il credito d’imposta e quali sono gli "ambiti" in cui il soggetto interdetto non può fruirne.
Credito d’imposta sui beni strumentali: in cosa consiste il bonus?
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strutturali è un bonus (conosciuto come "Bonus 4.0") che ha come scopo quello di incentivare e supportare le imprese italiane con nuovi investimenti in beni sia materiali che immateriali o 4.0.
Il bonus 4.0 è destinato a:
- Tutte le attività d’impresa residenti nel territorio italiano (incluse quelle appartenenti a soggetti non residenti) e indipendentemente dalla dimensione, dal settore economico, dalla forma giuridica o dal regime fiscale.
- Agli esercenti nel settore artigianale o nelle professioni e limitati agli investimenti in beni materiali e immateriali.
Nel dettaglio, la circolare dell’Agenzia dell’Entrate dello scorso 23 luglio – nel paragrafo 1.1 – ha precisato meglio i settori professionali che possono avvalersi del credito d’imposta e che sono:
- Reti d’imprese (sia "soggetto" che "contratto").
- Enti non commerciali (facendo riferimento all’esercizio commerciale effettivamente esercitato).
- Imprese agricole.
- Associazioni tra professionisti.
- Società Tra Professionisti (STP) che sono titolari di reddito d’impresa.
- Soggetti che intraprendono attività commerciale a partire dal periodo d’imposta del 16 novembre 2020.
Con la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) vengono ridefiniti alcuni aspetti della normativa relativa al credito d’imposta. Nello specifico, il bonus su nuovi beni strumentali viene stanziato a quelle imprese che effettuano investimenti a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Entro quest’ultima data, l’ordine effettuato dal titolare deve essere stato registrato dal venditore e l’acquisto risultare pagato per almeno un 20%. Inoltre, il credito d’imposta può essere erogato anche alle imprese che fanno nuovi investimenti entro il 30 giugno 2022.
Credito d’imposta sui beni strumentali: gli investimenti su cui si può applicare il bonus 4.0
Come già accennato, il credito d’imposta può essere richiesto da tutte le imprese stabilmente attive sul territorio nazionale ed è applicabile a diversi tipo di investimenti quali:
- Quelli aventi a oggetto beni "ordinari" (non 4.0). Per questi investimenti il bonus è riconosciuto al 10% del costo fino a un massimo di 2 milioni di euro.
- Quelli destinati a beni materiali 4.0. In questo caso il credito d’imposta è pari al 50% e fino ad una somma di 2,5 milioni di euro (30% se ci si muove tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di euro e 10% per un investimento compreso tra i 10 milioni e i 20 milioni di euro).
- Quelli sui beni immateriali sui quali il bonus copre il 20% del prezzo, entro un range di investimenti di un milione di euro.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in tre rate annuali di uguale importo, ovvero in "compensazione" e solo contestualmente ad una perizia tecnica che le imprese sono tenute a far effettuare da un professionista del settore che attesti che i beni siano conformi ai requisiti richiesti per la fruizione del bonus.
Credito d’imposta sui nuovi beni strumentali: i requisiti soggettivi per l’utilizzo del bonus d’imposta
Nel testo della Legge di Bilancio 2021 – all’articolo 1 comma 1052 – vengono riportati i requisiti necessari ai soggetti spettanti il bonus (che siano imprese o esercenti arti e professioni) e che sono subordinati a:
- Corretta osservanza degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti.
- Rispetto della regolamentazione circa la sicurezza sul posto di lavoro (relativo ad ogni settore).
Come riportato nel paragrafo 5.1.2 della circolare dell’Agenzia delle Entrate 9/E/2021, tali requisiti possono essere riscontrati nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità nel momento in cui il bonus viene fruito.
Se tale documentazione risulta irregolare e i controlli effettuati dalle autorità sono di esito negativo, allora i richiedenti credito d’imposta non ne potranno usufruire e – se utilizzato illecitamente – saranno tenuti a restituire la somma (con relativi interessi) e a pagare una sanzione per "credito non spettante" pari al 30% del bonus indebitamente acquisito.
Credito d’imposta sui nuovi beni strutturali: quando inizia concretamente il godimento del bonus 4.0
Nella parte finale della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito quanto sia importante tenere in considerazione il momento esatto in cui si è effettuato l’investimento per cui si richiede il credito d’imposta. Infatti – già nella passata circolare 4/E/2017 relativa al Super/Iper-ammortamento – l’Istituto fiscale precisava che:
- Per gli investimenti in beni di proprietà bisogna tener conto della data di consegna dello stesso.
- Per i beni finalizzati alla locazione finanziaria bisogna considerare la data in cui si redige il verbale di consegna nei confronti del soggetto che ne usufruirà.
- Per i beni previsti negli appalti, far riferimento alla data di ultimazione della prestazione (in relazione allo Stato di Avanzamento dei Lavori – SAL).
Da ciò si evince che il momento rilevante per l’inizio della fruizione del bonus d’imposta non è quello in cui entra in funzione del bene o la sua connessione (se ci si riferisce ai beni 4.0), ma quello di effettiva consegna dello stesso all’impresa.
Nel video YouTube sottostante il dott. Alessandro Pescari dello Studio Ragazzo-Pescari dà alcuni chiarimenti sulla normativa trasmessa nella recente circolare 9/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate relativa alle imprese che acquisiscono il credito d’imposta 4.0 sui nuovi beni strumentali.
Credito d’imposta sui nuovi beni strumentali: i casi in cui le imprese sono escluse dall’acquisizione del bonus 4.0
Sempre nell’articolo 1 della legge n. 178/2020, al comma 1052 vengono riportati i casi in cui i richiedenti credito d’imposta sono esclusi dalla possibilità di usufruirne. Tali casistiche riguardano:
- Imprese che hanno in corso procedure con finalità liquidatorie come: fallimenti, liquidazioni amministrative coatte o liquidazioni volontarie.
- Imprese sottoposte a sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del d. lgs. n. 231/2001.
Credito d’imposta sui nuovi beni strutturali: l’arco temporale di esclusione dal godimento del bonus 4.0
Tenendo conto di quanto descritto nel messaggio dell’Agenzia delle Entrate, tutti i nuovi investimenti portati a termine nell’arco temporale in cui il soggetto era sottoposto a sanzione interdittiva non possono venire inclusi nel calcolo del bonus d’imposta.
Ad esempio, se il "periodo di interdizione" imposto all’azienda è di 6 mesi (marzo-settembre 2021), questa non potrà scalare dal credito d’imposta i costi per l’acquisto di beni o servizi effettuati nello stesso periodo (marzo-settembre 2021). Al termine del periodo sanzionato, però, il bonus tornerà ad essere accessibile. Ma quando le imprese incorrono in questi procedimenti sanzionatori?
Credito d’imposta sui nuovi beni strumentali: quando sono previste le sanzioni interdittive
Le cosiddette "sanzioni interdittive" – indicate nella legge n. 231/2001 – sono previste per le attività economiche che si macchiano di reati come quelli contro la pubblica amministrazione o crimini societari, informatici e ambientali. Ciò, dicevamo, comporta una limitazione per tutto il periodo sanzionatorio nella fruizione del bonus d’imposta 4.0.
Infatti, nell’arco temporale in cui il soggetto è sottoposto a tali provvedimenti, questi – oltre a non avere accesso al credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali – non potrà, tra le altre cose, ottenere licenze, autorizzazioni o partecipare a concorsi e gare d’appalto.
Credito d’imposta sui nuovi beni strumentali: la responsabilità amministrativa a carico delle imprese dolose
Come riportato dalla normativa, le responsabilità amministrative previste dalle sanzioni interdittive che impediscono la fruizione del bonus d’imposta 4.0 risultano essere a carico di:
- Persone che hanno ruolo di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente stesso.
- Soggetti che hanno funzione di gestione e controllo o che sono i diretti vigilanti o direttori dell’impresa.
Gli illeciti che vengono presi in considerazione e posti sotto provvedimento amministrativo sono:
- Reati ambientali.
- Reati contro la pubblica amministrazione, quali: frode (anche informatica) o truffa ai danni dello Stato, malversazione e corruzione.
- Crimini informatici e sul trattamento illecito dei dati.
- Reati societari, come: impedito controllo o illecita influenza sull’assemblea e false comunicazioni sociali.
- Delitti in ambito terroristico ed eversivo con contestuale finanziamento dell’illecito.
- Crimini contro la persona individuale, ad esempio: pornografia minorile o sfruttamento della prostituzione.
- Abusi sul mercato nella misura di manipolazione dello stesso o di uso illecito di informazioni riservate.
- Crimini in materia di riciclaggio o ricettazione e impiego di denaro o beni provenienti da fonti e attività illecite.
- Crimini legati ad attività della criminalità organizzata.
- Omicidi o lesioni colpose gravi commesse in aperta violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute sui posti di lavoro.
Le sanzioni – oltre che di tipo interdittivo – possono essere anche pecuniarie ma in generale vengono applicate per un periodo compreso tra i tre mesi e i due anni (con un massimo di sette per casi particolari, riportati nell’articolo 13 del d. lgs. n. 231/2001), passato il quale, l’impresa può tornare a godere del credito d’imposta legittimamente assegnatogli.
Nella normativa è previsto, inoltre, che se l’ente o l’impresa dimostra che – in luogo del procedimento penale per uno dei reati menzionati – ha adottato procedimenti di gestione, organizzazione e controllo finalizzati a prevenirli, allora essa potrà essere esonerata da tali responsabilità amministrative e tornare a beneficiare del credito d’imposta 4.0.