Bonus facciate 2022: ritorna il 90%. Ecco come

Il bonus facciate 2022 subisce un cambio voluto da Draghi per evitare truffe, soprattutto per quanto riguarda la cessione del credito.

La legge di bilancio 2022 ha ridisegnato il panorama dei bonus edilizi, dopo i tanti episodi di truffe ed indebita percezione di soldi pubblici, che secondo il ministro dell’economia e finanze, Daniele Franco, sono arrivati a 4,4 miliardi. Un fiume di denaro pubblico che si è perso nelle inefficienze delle procedure del superbonus e bonus facciate, laddove si sono consentiti la cessione del credito e lo sconto in fattura senza i necessari controlli.

Per colpa di chi ha sfruttato le falle del sistema dei controlli non previsti dal decreto istitutivo sia del superbonus 110 che del bonus facciate, ora a dover pagare, sono tutti i cittadini che vorranno sfruttare per il 2022 il bonus facciate.

Ma c’è una precisazione da fare, per poter ancora beneficiare del bonus facciate 2022 con il credito al 90% anzichè al 60.

Infatti nel 2022, il bonus facciate consente di poter ottenere un credito d’imposta, oppure uno sconto in fattura o ancora la cessione del credito fino al 60%.

Ma per chi ha versato il 10% di acconto sul totale dei lavori all’impresa committente, oppure l’abbia scontato in fatturo o ceduto, può beneficiare, entro il 31 dicembre 2021, anche se i lavori si concluderanno nel 2022, del bonus facciate al 90%. I lavori però devono essere partiti.

Bonus facciate 2022: come ottenere il 90% anzichè 60

La legge di bilancio 2022 ha ridotto l’aliquota con cui si può beneficiare del bonus facciate, dal 90 al 60 per cento, per i lavori iniziati e conclusi entro il 31 dicembre 2022.

Questa specificazione apre a delle opportunità per chi ha avviato i lavori a fine dicembre 2021 e li sta ancora proseguendo. Infatti per costoro, l’aliquota con cui poter cedere il credito o richiedere lo sconto in fattura, è il novanta o il sessanta per cento?

Se il committente ha effettuato un pagamento all’impresa del 10% del totale dei lavori, per poi usarlo come credito d’imposta, oppure abbia, sempre nell’ambito del 10% ceduto lo stesso o richiesto lo sconto in fattura, il committente dei lavori potrà, anche per il 2022 beneficiare della percentuale del 90% anzichè del 60.

Per poter però beneficiare di questa opportunità, la comunicazione di come si sia proceduto all’utilizzo del bonus facciate, deve essere effettuata entro il 16 marzo 2022. La comunicazione deve pervenire all’Agenzia delle Entrate.

Secondo però il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, il termine per la comunicazione sopra riportata relativamente ai lavori sostenuti nel 2021, è posticipato al 7 aprile 2022.

Bonus facciate 2022: i lavori ammessi

Anche per il 2022 restano in vigore tutte le tipologie di lavori che dalla data di istituzione del bonus facciate, ossia dal decreto rilancio, sono stati avallati dall’Agenzia delle Entrate. In generale i lavori ammessi sono quelli che vengono effettuati sulla facciata ma solo sulla struttura opaca, sui balconi e sugli ornamenti e fregi.

I lavori che ammettono il committente al riconoscimento del bonus facciate sono quelli di recupero della facciata o al suo restauro. Gli interventi devono però riguardare edifici già esistenti. Sono esclusi le nuove costruzioni, oppure le demolizioni complete con ricostruzione. 

Tra i lavori ammessi ci sono la tinteggiatura della facciata, riferendosi sempre alle strutture opache. Ciò significa che gli infissi esterni per esempio, seppure fanno parte della facciata, non sono agevolabili. Mentre la pittura della ringhiera è ammessa. 

In relazione ai balconi ed ornamenti, i lavori sono quelli di tinteggiatura o pulitura. Ma nei mesi l’Agenzia delle Entrate ha anche ammesso i lavori che riguardano grondaie, pluviali e pavimentazione del balcone

La regola generale, come anche indicato nella guida del bonus facciate dell’Agenzia delle Entrate, è che la facciata sia visibile dal piano strada. La stessa regola vale per le facciate laterali e quella posteriore, se il perimetro si vede dalla strada.

Non sono invece ammessi i lavori sulle pareti interne, mentre le facciate interne sono considerate agevolabili al bonus facciate se parte delle stesse è sempre visibile dal piano strada.

Bonus facciate 2022: requisti per il bonus 60%

I lavori di recupero e restauro delle facciate sono la condizione necessaria per poter richiedere poi il bonus facciate. Ma non è la condizione sufficiente. Infatti ci sono altri requisiti che vanno rispettati e che sono stati confermati dalla legge di bilancio 2022.

I lavori devono essere eseguiti nel 2022 e conclusi entro dicembre. 

I lavori devono essere poi eseguiti su immobili esistenti e su cui il richiedente abbia un titolo da far valere. Possono quindi effettuare i lavori e poter poi beneficiare del bonus facciate, i proprietari, in qualunque sia la percentuale di possesso, gli affittuari, purchè abbiano l’autorizzazione del proprietario, i condomini, le società semplici ed i professioni sugli immobili in cui svolgono l’attività d’impresa.

Per poi poter avere il bonus facciate, il soggetto che sostiene le spese deve poter contare su redditi soggetti ad Irpef. Infatti non possono richiedere la detrazione chi possiede solo redditi soggetti a tassazione separata oppure ad imposta sostitutiva. Ma anche chi ha un reddito ma non genera tassazione, non potrà portare in detrazione il 60% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate.

Per chi non potrà sfruttare il credito d’imposta, si potrà però beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Bonus facciate: novità per la cessione del credito

Secondo l’analisi presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, dei 4,4 miliardi di euro sottratti alle casse dello Stato, il 46% è relativo a frodi nell’ambito del bonus facciate. Seguiti dall’ecobonus. Meno diffuse le frodi sul superbonus 110, che come spiega il ministro Daniele Franco sono

relativamente meno diffuse, grazie anche al meccanismo del visto di conformità e dell’asseverazione.

Ma è con l’introduzione del decreto di novembre, cosiddetto decreto anti-frode, e poi con il decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022, che si sono strette ancora di più le maglie sulla modalità di cessione del credito, che ha generato tante truffe.

In pratica la cessione del credito poteva essere effettuata su tanti livelli, usando prestanomi, persone fisiche, società, per arrivare poi agli istituti di credito che acquistavano il credito e i malfattori potevano incassare, facendo poi sparire il denaro all’estero. 

Si è trattato di operazioni fasulle, per le quali il credito in realtà non esisteva ma con un giro di fatture false, si creava il presupposto per generare il credito e quindi procedere alla cessione. Tanto più che, in assenza di un limite di spesa, il credito poteva essere molto alto.

Con il decreto di febbraio, per poter cedere il credito è necessario indicare già nella prima cessione un codice identificativo collegato ai lavori del bonus facciate. Questo codice deve essere poi riportato in ogni cessione. 

Il numero di cessioni massimo è di tre, e solo, a partire dal secondo nei confronti degli istituti finanziari vigilati oppure di istuti iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Bonus facciate 2022: come si utilizza

Il bonus facciate rimane confermata una misura fiscale sotto forma di credito d’imposta. Il credito va portato in detrazione dell’imposta lorda sui redditi maturati a partire dall’anno di sostenimento delle spese per il bonus facciate. 

Il godimento della detrazione è in 10 quote annuali di pari importo. In caso di non capienza della quota annuale in detrazione dall’imposta lorda, la differenza non può essere usata negli anni successivi.

Alternativa al credito d’imposta ci sono le due alternative dello sconto in fattura e cessione del credito.

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