Bonus facciate: l'AdE amplia lo sconto del 90%

L’Agenzia delle Entrate rende ammissibile il riconoscimento del bonus facciate per gli interventi inerenti un condominio anche se a chiedere l’agevolazione fiscale é uno solo dei condomini dello stabile purché ci sia il consenso unanime di tutti i condomini espresso tramite delibera assembleare.

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Dunque l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus facciate per gli interventi inerenti un condominio é ammissibile anche se a chiedere l’agevolazione fiscale é uno solo dei condomini dello stabile, purché ci sia il consenso unanime di tutti i condomini espresso tramite delibera assembleare.

Queste indicazioni restano valide anche nelle ipotesi di condomini minimi, ossia quei condomini composti da non piú di otto condomini. C'é una altro intervento dell’Agenzia delle Entrate che riguarda proprio i condomini minimi.

Infatti l’Entrate ha chiarito che per poter beneficiare del bonus facciate per tutti i lavori di intervento sulle parti condominiali comuni, quei condomini che per legge non sono obbligati alla nomina di un amministratore, non sono tenuti alla richiesta del codice fiscale. 

In questi casi, per poter usufruire del bonus, si puó tranquillamente utilizzare il codice fiscale di un condomino che ha provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi richiesti. Ma procediamo per gradi e anlizziamo le casistiche oggettto di interesse da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus facciate: necessaria la delibera assembleare per i lavori condominiali

Con la risposta all’interpello n. 499 del 21 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che é ammissibile il riconoscimento del bonus facciate per gli interventi inerenti un condominio anche se a chiedere l’agevolazione fiscale é uno solo dei condomini dello stabile purché ci sia il consenso unanime di tutti i condomini espresso tramite delibera assembleare.

Sempre nello stesso interpello l’Agenzia chiarisce che il bonus facciate viene riconosciuto per tutte le spese, accuratamente documentate, sostenute nell’anno 2020 e nel corso del 2021, inerente a tutti i lavori, compresi tinteggiature e pulitura esterna, che hanno la finalitá del recupero e del restauro delle facciate esterne degli stabili ubicati nelle zone A o B.

Bonus facciate: ecco di cosa si tratta

Il bonus facciate, detto in parole semplici,  é una detrazione o se preferite chiamarla agevolazione fiscale che si applica sull’IRPEF o sull’IRES relativa alle spese sostenute per eseguire lavori di intervento sulla facciata esterna degli stabilimenti. 

É previsto a vantaggio sia dei privati che di attivitá d’impresa, tranne quelle individuali soggette al regime fiscale forfettario. La detrazione riconosciuta al novanta per cento dell’importo sostenuto che viene ripartito in dieci quote tutte uguale per 10 anni e non é previsto un limite di spesa. 

Le spese (che vanno tutte documentate) devono essere sostenute nel periodo  tra il 2020 e il 2021, inerenti i lavori, compresi tinteggiature e pulitura esterna, che hanno la finalitá del recupero e del restauro delle facciate esterne degli stabili.

Condizione richiesta per poter ottenere il bonus é che gli edifici oggetto di interventi siano ubicati nelle zone identificate come A o B  come stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 o comunque in zone equiparabili. 

Per sapere come funziona esattamente il recupero fiscale del 90%, vi consigliamo di seguire il video della consulente immobiliare Rinalda Borra sul suo canale YouTube.

Bonus facciate: a chi viene riconosciuto?

Il parter di beneficiari di questa agevolazione é tutt’altro che ristretta. Nello specifico i soggetti che posso beneficare del bonus sono:

  • persone fisiche;
  • chi esercita un’arte o una professione; 
  • chi produce reddito d’impresa;
  • associazioni professionali.

Il diritto al bonus é estensibile anche ai familiari o conviventi di chi vanta un diritto sull’immobile a condizione che abbiano provveduto a sostenere le spese per i lavori di intervento. 

Sussistono delle condizioni per poter usufruire del bonus ovvero:

  • bisogna essere titolari di un diritto sull’immobile su cui devono essere effettuati gli interventi. Non si tratta solo di diritto di proprietá ma il bonus si estende anche agli usufruttuari, a chiunque possa vantare un diritto di uso, abitazione o superficie, gli affittuari purché in possesso di un contratto di locazione o di comodato;
  • l’immobile deve esistere, nel senso che il bonus non puó riguardare stabili in corso di costruzione o per effettuare demolizione e successiva ricostruzione;
  • tutte le condizioni viste devono sussistere nel momento in cui si avviano i lavori d’intervento o nel momento in cui le spese vengono pagate, se versate prime dell’avvio dei lavori. 

Bonus facciate: ecco i lavori oggetto di agevolazione

Il bonus facciate é stato previsto allo scopo di rendere migliore la parte esterna degli edifici attraverso intervento di conservazione e risanamento della facciata degli stabili. Nel corso del tempo all’interno dell’agevolazione sono stati inclusi altri tipi di intervento comunque annessi agli interventi agevolabili che riguardano la parte esterna degli edifici. 

Infatti rientrano ta i lavori oggetto di agevolazione anche gli interventi su balconi, fregi e ornamenti, nonché su pluviali, grondaie e cornicioni.  Come si puó desumere dal nome del bonus in oggetto, non sono incluse nell’agevolazione i lavori inerenti parti interne degli stabilimenti. 

L’Agenzia dell'Entrate é intervenuta applicando ulteriormente la rosa di interventi oggetto di agevolazione. Infatti nell’interpello n. 482 del 2021 l’AdE ha inserito tra i lavori oggetto di bonus anche gli interventi sulla ringhiera dei balconi e le installazione delle luci. 

Non é il primo intervento in questo senso dell’Agenzia, che recentemente ha consentito di annoverare tra i lavori agevolabili anche la pavimentazione dei balconi.

Bonus facciate: l’Agenzia delle Entrate interviene sui condomini minimi

Per poter beneficiare del bonus facciate per tutti i lavori di intervento sulle parti condominiali comuni, quei condomini che per legge non sono obbligati alla nomina di un amministratore, non sono tenuti alla richiesta del codice fiscale. 

In questi casi, per poter usufruire del bonus, si puó tranquillamente utilizzare il codice fiscale di un condomino che ha provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi richiesti. 

In ogni caso il contribuente ha l’obbligo di dimostrate che i lavori eseguiti riguardavano parti comuni dello stabile. 

Questo é quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un Interpello datato 21 luglio 2021,n. 499 relativo al bonus facciate.

La legge di bilancio del 2020 ha introdotto il c.d. bonus facciate ovvero una detrazione pari al novanta per cento per provvedere alla ristrutturazione delle facciate degli stabili. 

Nello specifico, la detrazione del 90% é riconosciuta in virtú delle spese sostenute e documentate, nel periodo compreso tra il 2020 e il 2021, inerenti i lavori, compresi tinteggiature e pulitura esterna, che hanno la finalitá del recupero e del restauro delle facciate esterne degli stabili.

Condizione richiesta per poter ottenere il bonus é che gli edifici oggetto di interventi siano ubicati delle zone identificate come A o B  come stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 o comunque in zone equiparabili. 

A questo punto é lecito chiedersi quali sono le zone A e B? La zona A corrisponde all parte storica del comune mentre la zona B è generalmente la zona residenziale. L’attutale normativa esclude dall'agevolazione gli edifici ubicati in zona C ossia le  zone a forte espansione urbanistica.

L’agevolazione é riconosciuta a tutti i contribuenti che abbiamo sostenuto le spese per far eseguire lavori oggetto di agevolazione, senza tener conto che siano residenti o meno nel territorio dello Stato e a prescindere dal loro redditi. 

Una condizione che va rispettata per ottenere la detrazione del 90% é il soggetto beneficiario sia, nel momento in cui vengono eseguiti i lavori o quando si spendono le spese relative, proprietario o detentore dell’immobile. 

Gli interventi relativi alle parti comuni condominiali, saranno spesati su ciascun condomino in base al valore delle porprietá di ognuno, a meno che non sia diversamente convenuto. 

Per poter beneficiare del bonus facciate per tutti i lavori di intervento sulle parti condominiali comuni, quei condomini che per legge non sono obbligati alla nomina di un amministratore, non sono tenuti alla richiesta del codice fiscale. 

In questi casi, per poter usufruire del bonus, si puó tranquillamente utilizzare il codice fiscale di un condomino che ha provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi richiesti.  In ogni caso il contribuente ha l’obbligo di dimostrate che i lavori eseguiti riguardavano parti comuni dello stabile.

Bonus facciate: quali sono i documenti da presentare

Passiamo ora a trattare la parte piú noiosa ma anche quella piú delicata ovvero tutta la burocrazia legata non solo all’accesso a questa agevolazione, ma anche a tutta la conservazione dei documenti post lavori. 

Primo documento fondamentale la fattura intestata al soggetto beneficiario del bonus. Importante é l’indicazione del codice fiscale.

Tutti i documenti riguardanti lo stabile. Nello specifico:

  • copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
  • la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.
  • copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
  • ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili;
  • tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Molto importante anche conservare le abilitazioni amministrative riguardo i lavori da effettuare richieste per legge.

Va ricordato che il pagamento deve essere effettuato solo ed esclusivamente attraverso bonifico bancario dove va indicato un elemento fondamentale per il bonus ovvero il codice fiscale del beneficiario nonché la causale del pagamento.

É prevista una sola eccezione al vincolo del pagamento tramite bonifico, nell’ipotesi in cui il beneficiario sia una societá di capitali. 

Bonus facciate: ecco come ottenere la detrazione

Dopo aver adempiuto alla parte relativa ai documenti che ricordiamo vanno conservati per dieci anni, il beneficiario del bonus potrá fruire dell’agevolazione fiscale procedendo alla compilazione in dichiarazione dei redditi della parte che riguarda appunto l’agevolazione. 

L’agevolazione del 90% relativo alle spese affrontate sarà utilizzato per ridurre  l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l’IRES per le  società di capitali.

Gli incentivi fiscali per i bonus facciate esterne possono iniziare nel primo anno che segue quello in cui si é affrontata la spesa. Per quanto riguarda i lavori eseguiti in condomini, i singoli condomini riceveranno una tabella di distribuzione del bonus basata sui millesimi. 

Il bonus spetta solo a chi ha effettivamente sostenuto le spese, non importa se proprietario o semplicemente affittuario. Qualora l’immobile dovesse essere venduto, il bonus si puó trasferire al nuovo proprietario. 

É importante sottolineare che il credito d’imposta puó essere ceduto, e si puó optare di pagare i fornitori coinvolti utilizzando la formula dello sconto.