Buoni fruttiferi di postali, non solo vantaggi: attenzione alle tasse. Ecco quali sono

Continua la scalata dei Buoni fruttiferi di Poste Italiane soprattutto dopo l’ultimo aumento dei tassi di interesse: ma attenzione alle tasse da pagare. Ecco quali si applicano.

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Il rialzo dei tassi di interesse da parte della Cassa Depositi e Prestiti per quanti riguarda i Buoni Fruttiferi postali, ormai è cosa nota.

La decisione presa insieme a Poste Italiane ha provocato un ulteriormente aumentato i rendimenti di alcuni Buoni Fruttiferi Postali.

Una scelta presa in maniera attenta cosi da far diventare i Buoni sempre più competitivi sul mercato.

Questi infatti dopo un periodo vissuto all’ombra dei Buoni del Tesoro sono diventati sempre più ricercati perché considerati dagli italiani sicuri e redditizi.

In momenti di forte crisi economica diventa sempre più difficile risparmiare ma coloro che sono riusciti nell’impresa cercano investimenti sicuri e senza rischi.

Caratteristiche che molti attribuiscono ai buoni fruttiferi. Ma attenzione questi sono soggetti anche a tassazione.

Scopriamo nel dettaglio quali sono le tasse da pagare.

Buoni fruttiferi postali, ecco le tasse da pagare

Lo strumento di risparmio più amato dagli italiani sono senza alcun dubbio i Buoni Fruttiferi di Poste Italiane.

Dopo molti anni vissuti all’ombra dei titoli di Stato questi sono tornati competitivi per effetto dei numerosi aumenti dei rendimenti.

L’ultimo in ordine cronologico quello del 7 settembre che ha interessato alcuni Buoni: il buono 3×4 e il Buono 3x2.

A breve si prevedono nuove offerte e nuovi lanci di buoni fruttiferi: al momento in circolazione ne esistono di vario tipo e con vincoli temporali differenti come il Buono 3 anni Plus, Buono Rinnova, il Buono 3×2, il Buono Risparmio Sostenibile, il Buono 3×4, il Buono ordinario, il Buono 4 anni risparmio semplice, il Buono dedicato ai minori, il Buono Soluzione Eredità.

 Si dalla loro emissione nel lontano 1984 sono stati considerati molto semplici da usare, perché permetto di ottenere alla scadenza il rimborso del capitale e gli interessi in base all’offerta sottoscritta.

Questi non prevedono ne costi di apertura ne di gestione. Al contrario è prevista una tassazione. Ma come funziona?

Per questo tipo di investimento sono previste delle specifiche regole fiscali:  i buoni fruttiferi postali sono soggetti al 12,50% di tassazione proprio come i titoli di Stato.

Inoltre è tassato anche il loro possesso con un imposta di bollo dello 0,2% che rappresenta un onere che viene applicato dopo il superamento di una certa soglia. 

Buoni fruttiferi postali, cosi funziona la tassazione

Ormai è cosa nota, i Buoni Fruttiferi Postali sono lo strumento principale di gestione del risparmio offerto da Poste Italiane.

Questi infatti permettono di ottenere un rendimento sugli investimenti e questi ultimi sono soggetti a tassazione ai sensi del Decreto legislativo n.239/1996.

L’imposta che si applica ai buoni fruttiferi postali è un’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi che maturano ogni anno.

Concretamente se l’interesse lordo annuale di un Buono è del 3% all’investitore verrà riconosciuto al netto un interesse del 2,625%: questo perché la somma dell’imposta sarà trattenuta da Poste e versata direttamente al Fisco.

C’è da sottolineate che l’imposta viene calcolata solo sugli interessi effettivamente maturati, e non viene applicata alcuna tassazione sul capitale investito.

Rispetto ad altri strumenti finanziari su cui si applica il 26%, i buoni fruttiferi postali sono molto vantaggiosi da un punto di vista fiscale.

Attenzione al Regime di esenzione: ci sono alcuni soggetti che non pagano tasse

Anche per i Buoni fruttiferi postali esiste un regime di esenzione fiscale per il quale alcune categorie di contribuenti possono essere esenti dall’imposta sostitutiva.

L’esenzione si applica ai residenti all’estero: questi devono risiedere in uno Stato che garantisce un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

Per poter beneficiare dell’esenzione è necessario che il risparmiatore risieda all’estero al momento dell’emissione del BFP.

Secondo quanto disposto dell’articolo 6 del Decreto legislativo n. 239/1996 si prevede la non imponibilità in Italia per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1.

Se il titolo risulta cointesta con un soggetto residente, gli interessi dei buoni fruttiferi postali a favore di un non residente non godono di esenzione da imposta sostitutiva.

Va detto che l’esenzione richiede l’ottenimento di un apposito certificato o documento che attesti la residenza fiscale all’estero e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.