Conto corrente cointestato: è shock detrazioni! Tutti salvi?

Il conto corrente cointestato è stato nel mirino di feroci discussioni negli ultimi giorni. A far scattare l’allarme, una sentenza shock destinata a colpire le detrazioni fiscali IRPEF. Una risposta soddisfacente da parte del Governo sembrerebbe, però, salvare tutti.

Image

Da più di una settimana a questa parte, accese sono le polemiche nate attorno ad una sentenza emanata dalla Commissione Tributaria di Perugia, la numero n. 104 emessa lo scorso 4 dicembre 2020 e depositata il 26 febbraio 2021, riguardante il conto corrente cointestato

Nel provvedimento, si stabiliva che, qualora taluni pagamenti riguardanti un determinato onere detraibile venissero effettuati utilizzando un conto corrente cointestato, la connessa detrazione IRPEF si sarebbe potuta riportare in detrazione soltanto per la metà del totale della spesa sostenuta, vale a dire per il 50%.

Una sentenza che ha creato un precedente molto pericoloso e gettato nel panico migliaia di italiani possessori di un conto corrente cointestato.

Un video Youtube di Angelo Greco è utile a chiarire meglio com'è disciplinato un conto corrente cointestato sotto l'aspetto della proprietà delle somme depositate.

Tuttavia, a distanza di qualche giorno, è il governo a placare gli animi, nello specifico il Carroccio, proponendo un’interrogazione parlamentare sulla vicenda.

Conto corrente cointestato: detrazioni al 50%

Ripercorrendo per sommi capi la vicenda, il caso in questione riguarda un contribuente umbro che aveva regolarmente provveduto al versamento dei contributi previdenziali tramite bonifico, dal conto corrente cointestato con la moglie

Tutto nel rispetto delle norme, insomma, e secondo quanto stabilito dal Testo Unico per le Imposte sui Redditi (Tuir)

Richiesta e ricevuta la detrazione IRPEF spettante, l’Agenzia delle Entrate ha però deciso di recapitargli una cartella esattoriale con notifica di restituzione di metà (50%) delle somme detratte fruite, adducendo come giustificazione il fatto che il pagamento, essendo stato effettuato da un conto corrente cointestato, dava diritto soltanto ad una detrazione del 50%

Naturalmente, il contribuente non è rimasto con le mani in mano. Ha subito avviato la pratica di ricorso, conscio della legge riguardante proprio i conto corrente cointestati a firme disgiunte, in base alla quale dell’intera cifra depositata sul conto corrente intestato a più soggetti possono disporre tutti i titolari.

Tuttavia, il tentativo è risultato vano. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha clamorosamente respinto il ricorso, riconoscendo quindi la liceità della richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Ovviamente, la notizia non è stata ben accolta dalle innumerevoli famiglie italiane titolari di un conto corrente cointestato. Tanti ricorrono allo strumento proprio in virtù dei vantaggi che lo stesso comporta: primo fra tutti il risparmio dei costi di gestione imputabili all’apertura di più conti. 

Conto corrente cointestato: il motivo della detrazione al 50%

Diverse sarebbero le motivazione che non hanno permesso ai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia di accogliere il ricorso del contribuente, dando così ragione all’Agenzia delle Entrate.

Tanto meno i principi di solidarietà attiva e passiva degli artt. 1292 e 1854 del Codice Civile sono risultanti sufficienti a chiudere la questione.

La CTP nel motivare la decisione della sentenza ha spiegato come il contribuente non sia stato in grado di dimostrate tanto la provenienza, quanto la titolarità personale delle somme utilizzate per effettuare il pagamento.

E considerando il fatto che le somme disponibili sul conto corrente cointestato sono riconosciute in egual misura (50%) ai due proprietari intestatari, la spesa sostenuta del contribuente è stata riconosciuta come deducibile soltanto per la metà.

Il povero contribuente umbro, quindi, è stato condannato a restituire all’Agenzia delle Entrate quanto chiesto.

Conto corrente cointestato: il Carroccio interviene in Parlamento

Le polemiche sollevate dalla sentenza n. 104 emessa lo scorso 4 dicembre 2020 e depositata il 26 febbraio 2021 non si sono fermate in terra umbra. I malumori sono giunti fino agli scranni del Parlamento.

Per evitare che la situazione potesse raggiungere una portata più importante e pericolosa, e dato che la maggior parte delle famiglie italiane hanno per comodità e convenienza di costi un conto corrente cointestato, è stata la Lega a farsi carico della situazione presentando un’interrogazione direttamente nell’aula del Parlamento.

Occorreva fare chiarezza, almeno sui punti più importanti, soprattutto in vista della prossima scadenza per la dichiarazione dei redditi fissata per il 30 settembre 2021.

Conto corrente cointestato: sulle detrazioni risponde il Governo

L’intervento volto a tranquillizzare tutti i contribuenti già in preda al panico, e a fermare la corsa all’apertura dei conti correnti individuali con più spese, porta il nome di Maria Cecilia Guerra

Ci pensa la Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e della Finanza (MEF), infatti, a ristabilire l’ordine delle cose facendo richiamo a due recenti risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate: la n. 431 del 2 ottobre 2020 e la n. 484 di qualche giorno dopo, 19 ottobre 2020.

Tramite queste, si ammette il riconoscimento dello sgravio se si prova di aver sostenuto personalmente il pagamento della spesa, ricorrendo a due strumenti.

In primis, quando si utilizza la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riconducibili al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere in questo modo il diritto alla detrazione, ma alla sola condizione che l’onere sia sostenuto effettivamente dalla persona alla quale è intestato il documento di spesa, supportata in aggiunta dalla cointestazione del conto sul quale è emessa la carta di credito.

In secondo luogo, con carta bancomat intestata al figlio per pagare, in questo caso, le spese da detrarre riguardanti lo stesso, sempre rispettando l’obbligo di tracciabilità e senza perdere il diritto alla detrazione

Anche in questa situazione, però, l’onere dovrà effettivamente essere sostenuto dal soggetto al quale è intestato il documento di spesa, supportata dalla dichiarazione dell’istante che riferisce di aver rimborsato in contanti la spesa sostenuta al figlio.

In parole povere, per le deduzioni o detrazioni IRPEF non è necessario aprire un conto corrente individuale.

Pericolo scampato dunque. Va benissimo il conto corrente cointestato come dichiarato anche dal gruppo Lega della Commissione Finanza alla Camera.

Conto corrente cointestato: altri rischi e pericoli

Ormai è risaputo: la pratica di ricorrere allo strumento del conto corrente intestato a più persone è un’opzione dettata da motivazioni economiche. Essendo i costi di gestione dei singoli conti in continuo aumento a volte bisogna stringere la cinghia è orientare le proprie scelte in considerazione dei vantaggi offerti da una situazione piuttosto che un’altra, in termini di costi.

Cò non toglie che disporre di un conto corrente cointestato nasconde anche delle minacce. Quella che più preoccupante riguarda la possibilità di perdere tutte le somme in giacenza sullo stesso.

Ad esempio, potrebbe suscitare preoccupazione il fatto che uno dei cointestatari contragga dei debiti. Questa situazione potrebbe avere dei risvolti sulle cifre disponibili sul conto corrente con più titolari.

Partiamo dal presupposto che è sempre consigliato essere a conoscenza dello status debitorio dell’altro titolare del conto, ma nell’eventualità cosa accadrebbe alle somme in giacenza?

Qualora, purtroppo uno dei cointestatari contrae dei debiti, i suoi creditori possono vantare il diritto di agire sul conto corrente cointestato per onorare il credito, avviando una procedura di pignoramento.

A questi sarà data la possibilità, infatti, di rivalersi sul conto corrente del debitore nella misura del 50%.

Poco conta se il conto corrente sia a firma congiunta o disgiunta. Purtroppo, non c’è nulla da fare. Al contrario, le somme risultanti come eccedenze, dopo il pignoramento del 50%, potranno essere utilizzate da tutti, anche dal titolare debitore. 

L’unica eccezione alla regola potrebbe verificarsi nel caso in cui l’altro titolare richieda la restituzione di tali somme dimostrando che la cifra appartiene alla sua quota di conto

È questa la novità che contraddistingue un conto corrente singolo da uno con più proprietari. Tuttavia, ed è quasi difficile immaginarlo, anche il provvedimento di doppio pignoramento è consentito

Se intenzionato, il creditore potrebbe rivalersi ancora una volta sulle somme del conto cointestato, bloccando il conto sempre per lo stesso debito.

Questo comporta, però, un abuso di diritto del creditore che in questo modo oltrepassa e sfugge alla regola del 50%. La conseguenza è l’annullamento dell’azione del creditore.

Conto corrente cointestato: si perde tutto?

Il pignoramento, però, non è l’unico atto che desta preoccupazione. Frequentemente, il conto corrente cointestato infonde timore nei propri titolari anche per altri grattacapi. Molto diffusi sono i casi in cui le somme depositate sul conto cointestato non sono effettivamente di proprietà dei due titolari

Se si verifica questa ipotesi, in caso di morte di un cointestatario, il titolare rimasto in vita non ha diritto alla sua parte.

Non stiamo parlando di un’assurdità ma di qualcosa che si verifica fin troppo spesso.

L’occasione si presenta quando il conto viene alimentato solo utilizzando le risorse provenienti dai redditi di un solo cointestatario. Il rischio di perdere tutto è veramente alto.

Un esempio può essere di aiuto per comprendere meglio il pericolo al quale si va incontro. Un marito accende un conto cointestato anche alla moglie sul quale accredita il suo stipendio, stessa cosa nel caso di un anziano che riceve la pensione sul conto corrente intestato anche al figlio.

Cosa accade se sfortunatamente viene a mancare il titolare effettivo del conto?

I cointestatari “fittizi”, nel caso in questione il marito ed il figlio cointestatari dei due conti, non possono vantare alcuna pretesa sulle somme in giacenza sul conto, neppure su metà dell’importo.

Tali somme andranno in successione. Saranno ripartire, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile, fra tutti gli eredi chiamati in causa.