Ecco cosa succede se non paghi il bollo auto

Se stai pensando di non pagare il bollo auto nella speranza che vada in prescrizione, presta molta attenzione: sono tante le sanzione alle quali potresti incorrere, tra cui il fermo amministrativo e la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico.

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Perché il bollo auto è una delle tasse più odiate dagli italiani?

Probabilmente per il fatto che si tratta di una tassa sul possesso del veicolo, che difficilmente riusciamo a giustificare e che deve essere pagata sulla proprietà, quindi anche nel caso in cui la nostra automobile resti ferma in garage per anni.

Ed è anche per questo che, molto spesso, si cercano dei pretesti per riuscire a non pagare l’odiata tassa automobilistica. Come il pretesto della fake news che gira ormai sul web da anni e che afferma che l’Italia è stata costretta a pagare una multa all’Unione Europea per via della tassa di circolazione vigente in Italia.

Si tratta di una notizia falsa, e lo dimostra anche il fatto che altri Paesi europei (come Spagna, Germania e Francia) prevedono una tassa molto simile al nostro bollo auto.

Insomma, c’è poco da fare: il bollo auto va pagato, salvo particolari casi in cui scatta l’esenzione dal bollo.

Ma cosa succede se decidi di non pagare il bollo?

I cittadini italiani che volontariamente decidono di sospendere il pagamento si pongono di fatto in condizione di evasione fiscale, il che può comportare spiacevoli conseguenze, come la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico e il fermo amministrativo.

Scopriamo con esattezza le sanzioni previste per il mancato pagamento del bollo auto.

Bollo auto e prescrizione

Il bollo auto è una tassa locale, cioè a favore della Regione di residenza del possessore del veicolo.

Se il proprietario non paga e la sua posizione contributiva diviene irregolare, sarà la Regione stessa ad inviare un avviso di pagamento. Se il proprietario non dovesse pagare neppure in questo caso, sarà l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ad intervenire, inviando un sollecito di pagamento.

Il termine per pagare è in questo caso fissato a tre anni dalla data di ricezione dell’avviso: se l'Agenzia non dovesse inviare altre comunicazioni, il bollo cadrebbe in prescrizione e il possessore del veicolo avrebbe quindi diritto a non pagarlo.

Ed è per questo che moltissimi italiani, spesso e volentieri, non pagano il bollo auto: perché sperano nella prescrizione.

Purtroppo, la cosa non è affatto così semplice come potrebbe sembrare, in quanto per far sì che il bollo cada in prescrizione, occorre che passino tre anni, conteggiati non a partire dalla ricezione del sollecito di pagamento, ma dal primo gennaio dell’anno successivo.

Inoltre, il termine ripartirà da zero se si riceveranno ulteriori solleciti da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione: una situazione che peraltro rappresenta la norma, in quanto i solleciti vengono regolarmente inviati.

Molto difficile quindi che l’Agenzia delle Entrate lasci passare 3 anni per l’invio di ulteriori notifiche: solo in questo raro caso il bollo auto potrà essere considerato decaduto, e non dovrà quindi essere pagato più pagato.

Bollo auto e ravvedimento operoso

Una volta ricevuta la cartella esattoriale, quindi, occorre provvedere al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalla ricezione.

Di norma, invece, il bollo auto dovrebbe essere pagato entro il mese successivo a quello della sua scadenza. Se però si dovesse tardare il pagamento della tassa automobilistica per un periodo di tempo relativamente contenuto, si potrà provvedere a regolarizzare la propria posizione utilizzando un procedimento denominato ravvedimento operoso.

Si tratta di aggiungere all’importo originario una somma di denaro che è commisurata ai giorni di ritardo dalla scadenza.

Se il bollo viene pagato entro quattordici giorni dalla data di scadenza, la sanzione corrisponde allo 0,1% dell’importo originario per ogni giorno di ritardo, da aggiungere all’importo dovuto: si parla in questo caso di ravvedimento veloce. Se il ritardo è pari ad un periodo che va dai quindici ai trenta giorni, e in questo caso si tratta di un ravvedimento breve, va aggiunto l’1,5% dell’importo del bollo, più una mora dello 0,2% per ogni giorno di ritardo accumulato.

Se il ritardo va dai trentuno ai novanta giorni parliamo di un ravvedimento medio, e in questo caso va aggiunta una multa pari all’1,67% cui si sommano anche gli interessi di mora. Per ritardi che vanno dai novantuno giorni ad un anno, la multa sarà pari al 3,75% dell’importo totale del bollo auto, e anche in questo caso vanno aggiunti gli interessi; è questo il caso del ravvedimento lungo.

Esistono anche i casi di ravvedimento biennale e ultrabinnale, che prevedono rispettivamente una multa pari al 4,286% e 5%, percentuali calcolate anche in questo caso in base all’importo originario del bollo auto.

Essendo il bollo auto una tassa regionale, gli importi e le percentuali legate alle sanzioni in caso di pagamento in ritardo potrebbero variare a seconda della Regione di appartenenza.

Sanzioni per il mancato pagamento del bollo auto

Coloro che decideranno di non avvalersi del ravvedimento operoso continuando a non pagare il bollo auto, risulteranno inadempienti e riceveranno un avviso di pagamento da parte della Regione di pertinenza.

Il bollo auto, infatti, va pagato ogni anno, pena provvedimenti di natura economica.

I mancati pagatori non incorreranno in un procedimento penale, ma potrebbero incorrere in provvedimenti economici che diventano sempre più elevati.

Trascorsi i tre anni dal mancato pagamento del bollo auto, l’Agenzia delle Entrate può disporre il pignoramento del conto corrente di proprietà dell’automobilista che non ha provveduto al pagamento della tassa automobilistica.

Prima di procedere al pignoramento del conto corrente, comunque, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si preoccuperà di avviare un processo di recupero crediti, che inizialmente verrà rivolto verso l'auto per la quale il bollo non è stato pagato.

In questo caso, l’automobile interessata potrebbe essere posta sotto fermo amministrativo.

Quando interviene il fermo amministrativo

Nel caso in cui il cittadino risulti debitore verso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quest’ultima può infatti disporre il blocco dei veicoli intestati al cittadino stesso.

Qualora l’automobilista non dovesse procedere al pagamento di quanto dovuto, dopo aver ricevuto un preavviso di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricezione, l’Agenzia delle Entrate invierà una ulteriore notifica, quella di preavviso di fermo amministrativo, nella quale il contribuente viene invitato a regolarizzare i pagamenti insoluti entro 30 giorni dalla ricezione.

Trascorsi questi 30 giorni, il veicolo interessato viene sottoposto a fermo amministrativo, il quale viene registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

L’auto posta sotto fermo amministrativo, di fatto, non solo non potrà più circolare su strada, ma non potrà neppure essere custodita in un luogo pubblico. Il proprietario dovrà infatti custodirla a sue spese in un luogo che non sia di pubblico passaggio, come espressamente dichiarato nel Codice della Strada.

A questo punto il debitore dovrà necessariamente saldare i suoi debiti, con la possibilità di richiederne la rateizzazione. Se non lo farà, di fatto non potrà più utilizzare la sua automobile per circolare.

Incontrerebbe problemi anche se dovesse cercare di vendere il veicolo: se l’acquirente dovesse comprare un veicolo sottoposto a fermo amministrativo senza essere a conoscenza del provvedimento di fermo, secondo il Codice Civile egli ha pieno diritto a richiedere la restituzione della somma pagata per la tentata vendita.

L’auto non potrà inoltre essere rottamata fino a quando non si procederà con il saldo del debito.

Esiste un unico, particolare caso che potrebbe evitare il fermo amministrativo.

Se, una volta ricevuto il preavviso di fermo amministrativo, il proprietario dovesse dimostrare che il veicolo è necessario allo svolgimento di attività professionale, il fermo amministrativo non verrà apposto.

Il fermo amministrativo posto su veicoli con scopi lavorativi sarebbe infatti illegittimo, in quanto non permetterebbe lo svolgimento delle normali attività lavorative. Un contribuente che dovesse perdere la propria capacità lavorativa sarebbe infatti impossibilitato a sanare anche in futuro la propria posizione debitoria.

Cosa succede dopo il fermo amministrativo

La conseguenza del fermo amministrativo è l’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo: coloro che cercheranno di circolare con un veicolo a cui il fermo è stato imposto, saranno soggetti ad ulteriori sanzioni pecuniarie.

Cosa potrebbe quindi accadere se, anche in caso di fermo amministrativo, il contribuente non dovesse mettersi in regola coi pagamenti del bollo auto?

In questo caso, se il debitore continua a non pagare, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può procedere col la vendita forzata del veicolo.

Oltre alla perdita della possibilità di usare il proprio veicolo fino a quando non si sia pagato il proprio debito, si potrebbe incorrere, come già detto, nel pignoramento del proprio conto corrente.

Un ulteriore procedimento che avviene qualora il bollo auto non venga pagato da almeno tre anni (o più) è la radiazione d’ufficio dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che di fatto comporta una sanzione definitiva: l’auto non potrà più circolare, a meno che non venga re-immatricolata.

Prima di procedere con la radiazione definitiva, l’Aci invierà una notifica nella quale viene richiesto il motivo di mancato pagamento del bollo; se il proprietario anche stavolta non dovesse procedere al saldo del debito, l’Aci potrà inoltrare la richiesta di radiazione alla Motorizzazione, per procedere poi al ritiro della carta di circolazione e delle targhe legate al veicolo in questione.

Coloro che siano sorpresi a circolare su strada con un veicolo radiato dal PRA rischiano una multa che si aggira tra i 419 e i 1682 euro, oltre che la confisca del veicolo stesso.

Esiste un servizio online, messo a disposizione dall’Aci, che permette di controllare se su un veicolo gravi o meno un qualsiasi provvedimento tra quelli sopra descritti.

Il servizio di verifica dell’Aci è consultabile online al seguente link:

Verifica vincoli/gravami Aci