Criptovalute, tasse ed obblighi dichiarativi. Ecco cosa fare

Quali sono gli obblighi fiscali che derivano dal possedere delle criptovalute? A quanto ammontano le tasse da pagare? Scopriamolo insieme in questo articolo.

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Nel corso degli ultimi anni le criptovalute sono diventate un prodotto che ha suscitato un grandissimo interesse. Anche come investimento. Per questo il tema della loro tassazione e su come debbano essere dichiarate al fisco necessitano di un accurato approfondimento, per non commettere degli errori e trovarsi delle spiacevoli sorprese.

Anche perché il tema della tassazione delle criptovalute, almeno per quanto riguarda le persone fisiche, ha destato alcune perplessità tra gli addetti ai lavori, ai quali non sono sfuggite alcune prese di posizione dell'Agenzia delle Entrate. Ma cerchiamo di capire come si devono comportare i contribuenti, quando decidono di investire od utilizzare le criptovalute e non avere dei problemi con il fisco.

Criptovalute e bitcoin: alcune considerazioni

Prima di addentrarci negli aspetti più propriamente fiscali è bene ricordare che le criptovalute sono delle valute elettroniche, che esistono unicamente nella forma virtuale. Tra le più famose ci sono i bitcoin, che sono stati introdotti nel gennaio 2009 da un informatico, del quale conosciamo unicamente lo pseudonimo: Satoshi Nakamoto. Nel giro di pochi anni i bitcoin sono diventati la criptovaluta più famosa: quella che la rende unica è che manca un vero e proprio organo che ne controlli e ne regolamenti l'immissione sul mercato, così come avviene con le valute tradizionali, per le quali c'è una banca centrale.

Fatta questa necessaria ed indispensabile premessa, passiamo al nocciolo del nostro problema. Come devono essere tassate le criptovalute ed i bitcoin. Ma soprattutto come devono essere gestite queste valute virtuali dalle persone fisiche. Proprio su questo tema, in passato, si era già espressa l'Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 72/e del 2 settembre 2016 aveva spiegato che

per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.

Stando a questa indicazione, quindi, sembrerebbe che le persone fisiche, che abbiano intenzione di utilizzare i bitcoin e le criptovalute al di fuori dell'attività di impresa, non debbano pagare le tasse. Questo perché mancherebbero dei conti correnti, dei conti deposito e mancherebbe la finalità speculativa. A queste considerazioni se ne aggiunge un'altra: le società che svolgono la propria attività professionale di intermediazione nel mercato dei bitcoin o delle criptovalute, non devono assolvere l'obbligo tipico del sostituto d'imposta.

Le criptovalute sono realmente esentasse?

Dalle indicazioni che arrivano dall'Agenzia delle Entrate, sembra che le criptovalute siano esentasse. Una posizione che permetterebbe ai soggetti privati di acquistare e vendere bitcoin, monetizzando gli eventuali balzi in avanti di queste valute virtuali senza pagare dazio al fisco. Ma non è tutto oro quello che luccica, perché secondo alcuni professionisti del settore, le eventuali plusvalenze, che arrivano dagli investimenti sulle criptovalute, dovrebbero essere assimilati ai redditi diversi di natura finanziaria. Le criptovalute dovranno essere assimilate a delle valute estere, ossia a titoli non rappresentativi di merce.

Sostanzialmente questo significherebbe che la tassazione per i bitcoin dovrebbe avvenire nello stesso ed identico modo che avviene con il forex. Andando a vedere, in effetti, il Tuir ha provveduto a classificare i guadagni che arrivano proprio dal forex come redditi diversi. In altre parole, non rientrano nelle prime cinque categorie di reddito che sono disciplinate dalla normativa fiscale: reddito da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, di impresa, di capitale, agrari.

Come abbiamo visto, comunque, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di inquadrare le criptovalute come delle valute estere. Questa scelta non è in linea con quelle effettuate da alcuni paesi stranieri, ma al momento non è stata messa in discussione dalla giurisprudenza nazionale. Questa associazione (criptovalute - valuta straniera) comporta che la tassazione sia quella prevista dall'articolo 67 del Tuir, che prevede che

le plusvalenze […] realizzate mediante cessione a titolo oneroso […] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti [...]. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

Semplificando al massimo, questo significa che i redditi diversi di natura finanziaria sono soggetti all'imposta sostitutiva del 26%. A questa tassazione sono sottoposte le plusvalenze, che si ottengono grazie alla cessione delle criptovalute, se l'ammontare detenuto dal contribuente supera la cifra di 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi continui durante l’arco dell’anno.

Criptovalute: obblighi dichiarativi

Il contribuente ha anche degli obblighi dichiarativi, che sono costituiti dal monitoraggio fiscale e dalla tassazione, che sono strettamente legati ai vari momenti nei quali si detengono le criptovalute e dal loro utilizzo. Gli obblighi del monitoraggio fiscale si concretizzano nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF. In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di compilazione del quadro RW, se le criptovalute sono detenute:

  • tramite intermediario residente in Italia: non vige;
  • tramite intermediario non residente in Italia: vige;
  • tramite portafogli digitali: vige.

Nella circolare 38/E/2013, l'Agenzia delle Entrate spiega che

sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Con la risposta all'Interpello 788/2021 aggiunge che

con riferimento alla detenzione di valute virtuali […] si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, anche per quelle di cui il contribuente detenga direttamente la chiave privata.