Tu sei obbligato alla fattura elettronica? Scoprilo!

Oggi ci chiediamo per chi sia obbligatorio il ricorso alla fattura elettronica. Vi sono, e li sveleremo a breve, anche dei soggetti che possono dirsi esentati da questo nuovo contesto. Non solo, cercheremo di capire anche quali siano le sanzioni inerenti e tutte le novità a riguardo.

Image

Oggi ci chiediamo per chi sia obbligatorio il ricorso alla fattura elettronica. Non solo, cercheremo di capire anche quali siano le sanzioni inerenti e tutte le novità a riguardo. 

La pratica della fattura elettronica si presenta come un vincolo per diversi agenti, società, professionisti, etc. Ma non è una realtà obbligatoria per tutti. Vi sono, e li sveleremo a breve, anche dei soggetti che possono dirsi esentati da questo nuovo contesto. 

Francesco Bellosi, in un video caricato sul suo canale youtube, ci spiega come effettuare la fattura elettronica gratuitamente con l'Agenzia dell'Entrate:

Obbligo di fattura elettronica e dintorni

A fare i conti con l’obbligo di fattura elettronica sono per lo più aziende e le cosiddette partite IVA, sebbene non manchino diversi strappi alla regola. Nelle righe che seguiranno proveremo a capirne di più.

Tracceremo una linea immaginaria tra quanti siano vincolati e coloro che invece possono dirsi esentati dall’obbligo alla fatturazione elettronica. Gli agenti che devono rispondere all’obbligo di fattura elettronica hanno abbracciato questa disposizione a partire dal 1° gennaio 2019.

Dovranno ricorrere al vincolo di fatturazione elettronica coloro che intesseranno rapporti con la Pubblica amministrazione. Non solo. Vi si dovrà ricorrere anche quando si effettueranno cessioni di beni. E ancora, si dovrà emettere fattura elettronica per le operazioni e relazioni tra agenti privati (partite IVA e fruitori finali) residenti, stabiliti e riconosciuti all’interno del nostro Paese.

In linea di massima quella appena espressa dovrebbe rappresentare nel complesso la norma. Salvo poi dire che non mancano le eccezioni attese e accettate dal regolamento. 

La fattura elettronica, chi la emette e chi no 

È la legge di bilancio 2018 ha chiarire questo punto. Nella norma si fa riferimento a quanti saranno esonerati dall’emissione della fattura elettronica. In primis coloro che il cosiddetto regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014).

E ancora, coloro che rispondono al cosiddetto regime dei minimi o regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto-legge 98/2011). In questo gruppo anche coloro che eseguono cessioni di beni e attività funzionali a vantaggio di non residenti, comunitari ed extra comunitari.

Altri dettagli sono forniti dalla Legge di Bilancio 2021. La disposizione legislativa in questione lascia fuori dall’obbligo di emettere fattura elettronica ciascuno degli agenti tenuto all’inoltro delle indicazioni al Sistema Tessera Sanitaria. In pratica si parla di medici, fisioterapisti, igienisti e altri operatori, cioè quei soggetti che si occupano di attività sanitarie a individui fisici privati.  

I cambiamenti attesi nel 2022

Nel corso di quest’anno vi potrebbero essere delle novità. Dall’insieme degli esonerati potrebbero uscire i cosiddetti contribuenti forfettari e minimi. Questi agenti andrebbero così ad emettere in maniera obbligatoria la fattura elettronica.

Per sapere come sia evoluta la normativa della fatturazione elettronica clicca qui

C’è dell’altro. Dal prossimo luglio 2022, le indicazioni relative alle relazioni con l’estero (si pensi a cessione di beni e di attività di servizi che sono state svolte o ricevute verso o da agenti non residenti nel territorio dello Stato Italiano) andranno necessariamente inoltrate al Sistema di Interscambio avvalendosi del formato elettronico. 

Per conoscere le migliori piattaforme di fatturazione elettronica clicca qui

Occorre in ogni caso prestare attenzione. La dispensa è valida unicamente per l’emissione del documento. Discorso diverso per la sua ricezione. Cosa sta a significare? Chi vada ad applicare il regime forfettario potrà proseguire nell’emissione di fatture cartacee (o in pdf) come da tradizione. Sebbene si dovrà in ogni caso munire ad hoc per la ricezione di fatture elettroniche. 

Per capire come ricevere fatture elettroniche e come adibirsi a ciò clicca qui. 

Comunque, va detto, è veritiero pensare che tali anomalie non godranno di lunga vita. 

Il funzionamento della fattura elettronica

Analizzata in sintesi la teoria passiamo ora ai fatti. Non possiamo esimerci da un breve excursus sul funzionamento attuale della fatturazione elettronica. Proveremo a grandi linee a capire come sia delineata una fattura elettronica, quali le differenze dalle fatture “tradizionali” e in che modo inviarla senza errori.

Ormai è da gennaio 2019 che la fatturazione elettronica si è resa vincolante per tutti. Quindi di assoluta importanza sarebbe rammentare a società e professionisti inclusi in questo vincolo che oggi più di prima sarebbe essenziale avviare un circolo di attività per prepararsi e conformarsi al nuovo iter.

La ragione? Da un lato l’intento è quello di “lenire” e favorire per quanto possibile la transizione al nuovo iter procedurale. Dall’altro si tratta di eludere cadute, anche pesanti, in considerevoli ammende, che andrebbero a significare un peggioramento complessivo del contesto. 

D’altronde negli ultimi tempi si è effettuata una revisione delle sanzioni connesse al vincolo alla fatturazione elettronica tra privati e nei confronti dei fruitori finali. Proveremo ora proprio ad analizzare il tipo di ammende. 

Sanzioni, il mancato rispetto delle modalità di emissione della fattura 

Primo punto. Viene immaginata una ammenda nella circostanza di assente predisposizione alle direttive di generazione delle fatture in formato di tipo XML e della trasmissione della medesima per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI). 

In questa prospettiva sarebbe importante segnalare come la legislazione attualmente vigente statuisca che una fattura non generato seguendo il formato di natura XML e non inoltrata per mezzo del SdI sia da considerarsi alla stregua di una fattura non emessa.

In quest’ottica, ciascun contribuente che, a partire dal mese di gennaio 2019, non avesse assolto al vincolo dell’emissione della fattura elettronica in veste XML così come atteso dalla regolamentazione per mezzo del Sistema di Interscambio, finirà per incappare in inadempienza quanto alla procedure documentale delle attività rilevanti Iva.

Coloro che emetteranno fattura saranno allora soggetti alla potenziale applicazione delle ammende ammesse dall’articolo 6 del D.Lgs n. 471/1997. La disposizione immagina un pagamento modificabile dal 90% (min.) fino al 180% (max.) della tassa inerente all’imponibile non comprovato o censito in maniera confacente.

Sarebbe, in ogni caso, un rischio che non varrebbe la pena correre. Questo perché la spesa odierna per tramutare le fatture in formato XML è veramente minima e conveniente per tutte le società. Tutta un’altra storia rispetto al cartaceo. 

Ecco un manuale di oltre un centinaio di quesiti e risposte, con tanto di esempi prativi, per comprendere al meglio l’iter di fatturazione elettronica B2B. Scarica immediatamente e in maniera gratuita l’e-book gratuito

Le sanzioni e le detrazioni Iva

Andiamo ora ad analizzare un’altra tipologia di ammenda. La sanzione in questione si riferisce ai cessionari e ai richiedenti che inseriscono in detrazione l’Iva segnata a debito dai rispettivi fornitori avvalendosi di fatture che non rispondano alla tipologia elettronica. 

I soggetti in essere, allora, qualora vorranno sottrarre l’Iva ascritta a debito dai loro fornitori senza che abbiano ottenuto da questi ultimi una fattura elettronica, saranno vincolati all’adempimento degli obblighi preposti per mezzo del Sistema di Interscambio e sanciti dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997.

In questo modo andrà a regolarizzarsi il processo di fatturazione, che in altri termine sarebbe da ritenersi non valido. Difatti nella circostanza di irregolarità si dovrà far fronte a una amministrativa equivalente al 100% della tassa, partendo da un minimo pari a 250 euro.

La trasmissione errata della fattura elettronica nelle operazioni transfrontaliere 

In conclusione, a dover fare i conti con le ammende anche in quanti, essendo protagonisti di operazioni transfrontaliere, vadano a omettere o trasferiscano in modalità non idonea l’intero corpus documentale mensile sollecitato. 

Nella fattispecie, qualora si verificassero circostanze di omissione del trasferimento o di inoltro di indicazioni non complete o non corrette, si andrà a rispondere (attualmente) della nuova ammenda introdotta dall’articolo 11, comma 2-quater, del D. Lgs. n° 471/1997.

La disposizione fa riferimento a una pena amministrativa equivalente a due euro per ciascun documento (entro un margine stabilito a 1.000 euro ogni tre mesi) negli episodi di trascurata o inesatta comunicazione degli elementi delle operazioni transfrontaliere.

Occorre segnalare come d’altronde, nei casi il trasferimento venga effettuato entro le due settimane seguenti il termine ultimo, ovvero se, allo stesso modo, avvenga la trasmissione esatta degli elementi, la pena sarà attestata alla metà, nel margine dei 500 euro.

Per chi non si sentisse abbastanza preparato ai procedimenti di fatturazione elettronica, basti confrontare alcuni articoli presente sul nostro magazine. Clicca qui e scopri assieme a Trend online il mondo della fattura elettronica.