Imposta di bollo per il regime forfettario: A chi spetta il pagamento

Per tutti coloro che rientrano nel regime forfettario è stata resa obbligatoria l'imposta di bollo, ma a chi spetta il pagamento? Scopriamolo assieme.

Secondo una recente comunicazione pubblicata sul sito di Agenzia delle Entrate siamo venuti a conoscenza che per tutti i soggetti i quali rientrano nel regime forfettario, in cui ad ogni emissione di fattura corrisponde anche l’addebito dell’imposta di bollo.

Questa decisione è stata presa in quanto essa andrà a formare i compensi ed i ricavi di tutti coloro che emettono fattura.

La confusione nata in merito a questa comunicazione riguarda proprio i soggetti che in questi specifici casi sono tenuti al pagamento dell’imposta. La domanda che molti si sono posti è sì la posizione del bollo spetta al cliente oppure a colui che emette la fattura. La risposta è che l’imposta di bollo deve essere pagata da colui che emette la fattura; la risposta è la medesima anche per tutti i soggetti che non appartengono al regime forfettario.

Vediamo dunque assieme come si articolo alla presente normativa e quali sono tutti i casi principali nella quale un professionista deve obbligatoriamente pagare l’imposta di bollo.

L’istanza presentata ad Agenzia delle Entrate

La vicenda della quale vi parliamo in questo articolo fa riferimento ad un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate presentata da parte di un professionista in regime forfettario. Il soggetto in questione ha richiesto di conoscere il trattamento che viene effettuato all’imposta di bollo che è stata applicata alla fattura addebitata al cliente.

Costui ha proposto poi che tale imposta non concorra all’ammontare dei suoi compensi così come si verifica già per l’addebito dell’imposta IVA.

L’Agenzia dell’Entrate non è stata però d’accordo con la proposta fatta: a seguito di un’analisi del DPR n° 642/1972, la quale contiene la regolamentazione dell’imposta di bollo, è giunta alle seguenti conclusioni.

All’interno dell’articolo 1 del suddetto DPR viene specificato che sono soggetti all’imposta di bollo anche tutti i documenti compresi le fatture che presentano una somma superiore 77,47 € e non sono soggetti all’imposta IVA. Questo significa che il pagamento dell’imposta di bollo suddetto a carico del soggetto che emette la fattura, non vi è specificata però la possibilità che il soggetto richiede il rimborso al cliente di conseguenza non è previsto l’obbligo di tale rimborso.

Nel caso in cui vi sia comunque l’addebito, da parte del cliente nei confronti del soggetto che emette la fattura, dell’imposta di bollo questa dovrà essere parte integrante del suo compenso.

Come possiamo interpretare l’interpretazione di Agenzia delle Entrate

L’interpretazione di Agenzia delle Entrate non è nuova ai più esperti del settore, infatti era già stata data in precedenza come risposta ad un interpello del 20 febbraio 2020. Durante quell’istanza Agenzia delle Entrate aveva precisato che vi era un obbligo per tutti i soggetti che emettono fattura di porre sulle singole ricevute la marca da bollo. In questa tipologia di atti, continua l’agenzia, l’imposta di bollo è necessaria sin dall’origine degli stessi, nel momento stesso in cui la fattura viene emessa.

Un concetto importate che è stato stabilito riguarda il fatto che nel momento in cui l’imposta di bollo dovuta, viene emessa e quindi a carico del contribuente, essa stessa costituisce dei rivali in caso di riaddebito al cliente.

Quando possiamo escludere l’imposta di bollo dalle fatture

L’applicazione dell’imposta di bollo è disciplinata dal DPR 642 del 1972, e interessa l’applicazione del bollo su tutte le fatture. All’interno dello stesso vengono specificati anche coloro che possono considerarsi esenti ed esclusi dall’applicazione dell’imposta, ovvero: 

  • le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” quando la somma indicata supera 77,47 euro;

  • le “fatture ed altri documenti (…) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.

Leggi anche: Rottamazione cartelle esattoriali: come fare domanda nel 2023.

Lo stupore di molti operatori

Nonostante la risposta di Agenzia delle Entrate sia molto chiara e corretta dal punto di vista interpretativo non è mancato lo stupore da parte di molti operatori economici. Questo perché nell’interpretazione comune si è sempre considerato a carico del cliente l’imposta di bollo applicata sulla fattura, che va esclusa dai corrispettivi IVA, dai ricavi e compensi.

L’imposta di bollo viene escluso dai ricavi dei compensi in quanto secondo le definizioni emanate dal TIUR per ricavo intendiamo la cessione di beni o prestazione di servizi sotto compenso.

Proprio per questo motivo l’imposta di bollo non rientra in queste categorie reddituali ma nonostante questo, il comportamento appena citato non risulta essere quello corretto, almeno secondo l’Agenzia delle Entrate.

Cosa potrebbe succedere alle fatture?

Nel caso in cui ci fossero delle fatturazioni con esclusione dell’imposta di bollo, dove la disciplina non viene rispettata si potrebbero verificare le seguenti situazioni:

  • nella scrittura delle fatture elettroniche l’imposta di bollo deve essere indicata con il codice N1;

  • nella compilazione delle fatture cartacee come per esempio quelle in cui vige il divieto della fatturazione elettronica l’imposta di bollo e materialmente applicata.

Leggi anche: Chi sono gli esclusi dalla nuova Pace fiscale 2023 per multe e cartelle esattoriali.

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