Il calendario fiscale di settembre si chiude con la scadenza di un versamento molto importante per tutti i soggetti interessati.
Non mancano molti giorni alla data di scadenza per effettuare il versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre di quest’anno.
Come ben si sa, infatti, l’imposta deve essere versata trimestralmente per un totale di quattro versamenti.
Nel testo spiegheremo chi sono i soggetti tenuti ad effettuare il versamento, qual è la prossima imminente scadenza e cosa succede se non si paga oppure si effettua il pagamento in ritardo.
Quando pagare l’imposta di bollo del secondo trimestre? La scadenza è vicina
L’imposta di bollo delle fatture elettroniche deve essere versata trimestralmente, seguendo le scadenze stabilite dal DM del 17 giugno 2014.
Ricordiamo quali sono, andando a vedere anche qual è la scadenza imminente. A seguito dell’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica è stato rivisto anche il sistema di versamento dell’imposta di bollo. Come abbiamo detto, si deve versare trimestralmente.
Per il periodo di riferimento del primo trimestre, la scadenza per effettuare il versamento cadeva il 31 maggio 2022.
L’imposta di bollo riferita al secondo trimestre 2022 deve essere versata entro il 30 settembre 2022. Mancano, quindi, solo una manciata di giorni per provvedere ad effettuare il versamento!
Vi sono, inoltre, altre due scadenze. Quella relativa al terzo trimestre 2022, scadrà il 30 novembre e, infine, l’imposta relativa al quarto trimestre ha come data di scadenza il prossimo 28 febbraio 2023.
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo, è bene tenere presente che la data slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Dobbiamo fare, inoltre, qualche precisazione. Se l’importo dovuto relativo al periodo del primo trimestre non supera la soglia di 250 euro, allora il versamento si può eseguire entro il 30 settembre. Inoltre, se l’importo complessivo, per il primo e per il secondo trimestre, non supera la soglia di 250, si può versare la somma entro il 30 novembre.
Ma per il prossimo anno c’è una novità. Il Decreto Semplificazioni – Decreto n. 73/2022 – ha introdotto una modifica alla soglia. A partire dal 1° gennaio 2023, la soglia dei 250 euro viene elevata a 5000 euro.
Imposta di bollo secondo trimestre: come effettuare il versamento
Abbiamo appena detto che manca davvero poco alla scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relativa al secondo trimestre. Ma i soggetti interessati come devono effettuare il versamento entro il 30 settembre 2022?
Sono previste due modalità. Spieghiamole, brevemente, entrambe.
Il versamento può essere effettuato tramite addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale. È sufficiente indicare il proprio Iban, sulla sezione dedicata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Si tratta di un metodo molto semplice e veloce: una volta che il soggetto Iva provvede a inoltrare e confermare il pagamento, il sistema controlla formalmente il codice Iban. Verrà consegnata una prima ricevuta attestante la conferma che la richiesta del pagamento è stata correttamente inviata. Successivamente, verrà rilasciata una seconda ricevuta, la quale specificherà l’avvenuto pagamento oppure l’eventuale esito negativo.
Ma vi è anche una seconda modalità per pagare l’imposta di bollo. Il versamento può essere effettuato utilizzando il Modello di pagamento unificato F24 già precompilato, facilmente scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Quale codice tributo utilizzare? A seconda del periodo di riferimento, ci sono diversi codici tributo. Il codice che interessa il secondo trimestre e che si deve utilizzare per i versamenti da effettuare entro il 30 settembre 2022 è il seguente: 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre.
Dove si deve indicare il codice tributo sul Modello F24? Il codice deve essere inserito nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre, non si deve dimenticare di indicare anche l’anno di riferimento del versamento.
Imposta di bollo non pagata o versata in ritardo? Attento a queste conseguenze
Bisogna prestare molta attenzione alle scadenze e non effettuare il versamento in ritardo, altrimenti si rischia di incorrere in sanzioni.
Cosa accade per omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo? L’Agenzia delle entrate provvede ad effettuare i dovuti controlli e nel caso di omesso versamento, oppure versamento inferiore rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, invia al contribuente interessato una comunicazione telematica, ovvero un avviso bonario di pagamento. Cosa viene comunicato? L’Agenzia delle entrate provvede a comunicare l’importo dell’imposta dovuta, la relativa sanzione ridotta ad un terzo e gli interessi applicati.
Se viene ignorato anche l’avviso bonario, allora l’Agenzia provvederà ad iscrivere a ruolo e riscuotere coattivamente l’importo dovuto.