Pubblicazione degli atti. L'imposta di Registro

L'imposta di registro è un tributo che serve da entrata fiscale allo stato e ha lo scopo di offrire ai privati il servizio di custodia degli atti giuridici. A volte il versamento è obbligatorio come nel caso di atti per contratti di acquisto o locazione di immobili.

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Gli atti in diritto sono dei documenti sottoscritti da una o più parti per dichiarare qualcosa o per regolare gli interessi delle stesse, all'interno di un accordo.

Esistono atti privati e pubblici ed è possibile mettere agli atti svariati tipi di cose, dalle nascite alla compravendita di immobili e attività.

In alcuni casi atti privati possono essere volontariamente essere resi pubblici per tutelare le parti che li sottoscrivono, in altri casi esiste un obbligo legale di dichiarazione.

Gli atti pubblici, infatti, sono documenti giuridicamente riconosciuti, registrati e firmati dalle parti, che sottostanno all'accordo scritto o contratto, generalmente sono redatti da un notaio o altro pubblico ufficiale.

Gli atti per mezzo della registrazione si rendono conosciuti a terzi, quindi pubblici, e costituiscono prova legale, anche a livello processuale, in quanto essi attestano l'esistenza dell'accordo o dichiarazione registrata.

In generale gli atti, di qualsiasi natura siano, vengono resi pubblici, quindi, dalla registrazione.

Alcuni tipi di atti però, come già detto, devono essere obbligatoriamente registrati, spesso per mezzo del pagamento di un'imposta, presso gli uffici di competenza, il tributo in questione è detto imposta di registro.

Registrare un atto giuridico

L'imposta di registro assolve, quindi, gli adempimenti legali a rendere un atto pubblico.

Questo tributo è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro contenuto nel Decreto Presidenziale n.131/1986.

Nel testo si trovano tutte le disposizioni e informazioni in merito agli obblighi di registrazione degli atti, alle tipologie, agli uffici competenti, ai termini ecc.

La registrazione è eseguita dall'ufficio del registro che fa capo all'Agenzia delle Entrate e può essere richiesta da persona fisica o da pubblico ufficiale, quale un notaio

Solitamente per la registrazione si utilizza il modello F24, con relativo codice tributario, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o presso sportelli postali e bancari. 

Per gli atti pubblici o autenticati dove è prevista la presenza di un legale sarà questi a occuparsi del pagamento dell'imposta all'erario.

Per quanto riguarda atti relativi ad immobili, la procedura può essere eseguita anche per via telematica

La registrazione compete:

  • chiunque voglia registrare un atto,
  • gli atti pubblici,
  • le scritture private autenticate e
  • gli atti degli organi giurisdizionali.

Solitamente la registrazione è obbligatoria da parte di alcuni soggetti.

  • Per le parti contraenti di scritture non autenticate e contratti verbali e per enti pubblici e privati nonché per i rappresentanti di società ed enti esteri per le operazioni di cui all'art. 4 del testo unico
  • Per gli ufficiali pubblici e notai che hanno redatto e autenticato una scrittura
  • Per i cancellieri e i segretari di sentenze che partecipano nelle loro funzioni agli organi giurisdizionali
  • Per gli impiegati dell'amministrazione e della guardia di finanza per gli atti da registrare a norma dell'art. 15 del testo

Obblighi di registrazione

Più in generale, hanno obbligo di registro gli atti che hanno ad oggetto trasferimento di proprietà o costituzione, o trasferimento di altri diritti reali, su beni o società con sede amministrativa in Italia anche se costituite all'estero.

Come anche quegli atti scritti per istituire sul territorio statale la sede legale di società con sede amministrativa fuori dall'unione europea.

E più geneticamente tutte le operazioni societarie anche di enti esteri in relazione col territorio italiano.

Inoltre gli atti di locazione, nonché i contratti verbali, cessioni, proroghe, risoluzioni di contratti relativi a beni immobili.

Infine i contratti di affitto, quelli di trasferimento e costituzione di proprietà e di altri diritti reali di godimento su aziende e su beni immobili esistenti su suolo italiano.

Non sono sempre soggetti all'obbligo di versamento dell'imposta di registro gli atti legislativi, di enti pubblici e gli atti giudiziari in genere, gli atti producibili in procedimenti non contenziosi, gli atti testamentari.

E ancora, gli atti in materi impositiva, quelli per la formazione del catasto di terreni e fabbricati, gli atti in materia assicurativa e finanziaria, azioni, obbligazioni e titoli di varia natura.

Termini di registro

Come previsto dal testo unico, la registrazione può avere un termine fisso o sussistere in caso d'uso.

Nel primo caso significa che va richiesta entro un termine stabilito dalla sottoscrizione dell'atto, questo varia da 20 giorni per atti sottoscritti in Italia a 60 per quelli esteri.

Nel secondo caso, caso d'uso, l'atto va registrato in caso di esplicazione di attività amministrative.

Nel caso non vi sia obbligo di registro, chiunque può comunque registrare un atto, pagando la relativa imposta.

L'imposta di registro

Quindi,

l'imposta di registro è un tributo che serve da entrata fiscale allo stato e offre ai privati il servizio di custodia degli atti giuridici

Come già detto, a volte essa ha carattere obbligatorio. Inoltre il corrispettivo ha un valore variabile in base alla tipologia dell'atto.

Diverse, infatti, sono le percentuali imponibili a seconda che si tratti di atti testamentari, atti di transizione di beni, atti di locazione, ecc..

Chi paga l'Imposta di Registro

Generalmente in caso di compravendita di immobili l'imposta viene, erroneamente, imputata all'acquirente.

Per cui se le parti non concordano un pagamento solidale e l'acquirente non è disposto a corrispondere il pagamento, l'Agenzia delle Entrate può chiedere il corrispettivo al venditore.

A sua volta, questo, può poi procedere legalmente per il rimborso.

La corte di cassazione, infatti con la sentenza n.9126/214, precisa il diritto da parte dell'Agenzia dell'Entrate di rivalersi su entrambe le parti in quanto ambedue responsabili della denuncia degli atti.

Come dall'art. 57 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro D.P.R. n.131/1986. In questo articolo, e seguenti, sono contenute le disposizioni sugli obblighi di pagamento per l'imposta di registro.

Per quanto concerne i contratti di locazione, il versamento dell'imposta spetta solitamente al proprietario.

In caso di testamento il versamento spetta agli eredi o a chi ne richieda la pubblicazione.

Inutile dire che:

la legge prevede sanzioni per ritardi e mancati pagamenti del tributo

Imposta di registro per atti testamentari

In caso di testamenti olografi (scritti a mano dal defunto), la legge ne dispone la presentazione ad un notaio, con conseguente registrazione dell'atto.

Le imposte sono variabili, ma l'imposta di regisrto è in misura fissa.

Testamenti privi di data possono essere annullati come previsto dall'art. 590 del codice civile o convalidati.

In assenza di specifica richiesta e se il notaio è l'unico custode del testamento egli non è tenuto alla pubblicazione, ma deve avvisare gli eredi o coloro egli ritenga interessati.

Tuttavia non è obbligatoria la pubblicazione, solo nel caso in cui nella successione non siano presenti beni immobili.

Per la pubblicazione del testamento olografo, l'imposta di registro è pari a 200 euro, più imposta di bollo variabile da euro 45 a 155, in caso di legati immobiliari soggetti a trascrizione, onorario del notaio e altre spese.

Imposta di registro per acquisto di immobili

Per quanto riguarda la registrazione di atti relativi a compravendita di beni immobili le imposte da versare sono corrisposte generalmente dal notaio o agente incaricato, al momento della registrazione.

Le imposte relative a questi atti dipendono da vari fattori associati al valore dell'immobile.

In genere l'imposta di registro è alternativa all'Iva, salvo per quanto riguarda la cessione di immobili da imprese edili.

Essa può variare, poi, in caso di acquisto da parte di un privato o un'impresa, inoltre è di minore entità in caso di acquisto di prima casa.

Infatti, nel caso di acquisto di prima casa, se il venditore è un privato o impresa che effettua la vendita in esenzione Iva, l'imposta di registro sarà proporzionale al 2%, con pagamento di imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro l'una.

Se la vendita, invece, è effettuata da un'impresa soggetta ad Iva, le imposte di registro catastale ed ipotecaria, sulla prima casa, saranno di euro 200 ciascuna più Iva al 4%.

Generalmente, invece, in caso di altre cessione di immobili ad uso abitativo a persone fisiche, l'acquirente può scegliere, richiedendo al notaio, il calcolo dell'imposta sul valore catastale anziché sul compenso pagato.

Qualora il venditore sia un privato, l'imposta sulla vendita è del 9% più le imposte catastale ed ipotecaria pari a 50 euro l'una.

Imposta di registro per contratti di locazione di fabbricati e di terreni

Per quanto riguarda invece i contratti di locazione, tutti i contratti di locazione devono essere registrati dal proprietario o dall'affittuario, anche detto conduttore, entro 30 giorni dalla stipula, qualunque sia l'ammontare del canone; salvo il caso in cui l'affitto non superi più di 30 giorni annui.

Anche in questo caso, le stime sono variabili in base dei tipi di immobile e delle tipologie di contratto e sono sommate in percentuale sul canone annuo di locazione.

Nel caso di contratti ordinari, quindi senza cedolare secca, l'imposta di registro è pari al 2% del canone annuale con un minimo ammontare pari a 67 euro con annessa obbligatoria imposta di bollo in misura minima di 32 euro, variabile in base al numero di pagine e copie del contratto.

In caso di contratti agevolati anche detti a canone concordato, con cedolare, si è esenti dall'imposta di bollo e l'imposta di registro è pari al 2%, essa si calcola sul 70% del canone annuo.

Inoltre, in caso di contratti a canone libero o agevolato il locatore e il conduttore, entro 30 giorni dalla scadenza annua del contratto, devono versare l'imposta di registro pari al 2% sull'intero canone.

In questo caso, però, diversamente dalla prima registrazione l'imposta sarà al 2% indipendentemente dal suo ammontare senza il valore minimo imposto di 67 euro.

Va, infine, ricordato che per quanto riguarda i contratti agevolati (3+2), il calcolo dei canoni di locazione, e relative imposte, annui dipendono da una serie di fattori oggettivi ed elementi materiali come superficie, posizione, impianto di riscaldamento, arredamento ecc..

Per questi, il CIPE definisce 11 aree metropolitane e comuni confinanti, capoluoghi di provincia e comuni ad alta densità abitativa.