Imu, il Comune deve rimborsarlo immediatamente. Cosa cambia

I Comuni dovranno mettere mano al portafoglio e rimborsare l'Imu immediatamente. A deciderlo è stata la Commissione Tributaria della Toscana.

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I Comuni dovranno mettere mano al portafoglio e rimborsare l'Imu immediatamente. A deciderlo è stata la Commissione Tributaria della Toscana. Nel caso in cui l'immobile sia occupato, l'imposta non è dovuta: con una sentenza del 19 gennaio 2022 arriva questa importante decisione, che costringerà il Comune di Livorno a rimborsare la P.I. Sgr l'Imu versata nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2017. A finire nell'occhio ciclone era stato un edificio composto da otto immobili e che era stato occupato abusivamente da alcune persone in stato di emergenza abitativa. Le forza pubblica non aveva mai provveduto ad effettuare lo sgombero dello stesso.

Questa sentenza ha un'importanza rilevante, soprattutto perché nel passato la Cassazione aveva espresso dei pronunciamenti controversi, pronunciandosi, in più di un'occasione, a favore delle amministrazioni pubbliche, benché il concetto del possesso dell'immobile apparisse troppo spesso fin troppo labile. A far da riferimento alla decisione della Commissione Tributaria è l'articolo 1140 del Codice Civile, che spiega in maniera esplicita che il possesso è il potere sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà. Questo significa che nel caso in cui 

gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il Comune richiede il pagamento dell'Imu, questi è privo di tutela senza possesso poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori.

Ma proviamo ad entrare un po' di più nello specifico.

Niente Imu se l'immobile è occupato

Lo Stato deve provvedere a tutelare e garantire il diritto di proprietà dei cittadini e delle società che pagano regolarmente le tasse. Ma, soprattutto, non potrà chiedere il pagamento dell'Imu nel caso in cui lui stesso non si dimostri parte diligente. Questo cosa significa ai fini pratici? Sostanzialmente questo comporta che le forze di polizia hanno l'obbligo di attivarsi per tutelare il diritto di proprietà di un immobile, nel caso in cui questo sia stato occupato abusivamente. Se questo non dovesse avvenire, l'amministrazione comunale non avrà alcun titolo per chiedere il pagamento dell'Imu. Anzi, sarà addirittura tenuta a rimborsare le somme che sono già state versare dal contribuente. Questa interpretazione è, a tutti gli effetti, orientata a tutelare e a far rispettare i principi contenuti all'interno della Costituzione. A stabilirlo è stata la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza 67 del 19 gennaio 2022.

I giudici sono stati molto chiari. Hanno, infatti, spiegato che nel caso in cui dovesse intervenire una sorta di perdita di possesso dell'immobile a causa di un'occupazione abusiva verrebbe meno

anche l'animus oltre il corpus, è necessario stabilire quale valore attribuire alle dichiarazioni degli organi di polizia che attestano l'impossibilità di sgomberare l'immobile e quindi, da parte dei proprietari, di entrare nel possesso della sua proprietà.

Nella pronuncia, riportata dal quotidiano ItaliaOggi, si aggiunge anche che se

gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il comune richiede il pagamento dell'Imu questi è privo di tutela senza possesso poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori il diritto di proprietà è svuotato proprio dello ius possidendi.

Basandosi sulle regole della nostra Costituzione, quindi, nel caso in cui l'immobile sia stato occupato abusivamente, il proprietario non è più il titolare effettivo e quindi non è titolare di alcun indice di capacità economica. Nel caso in cui venisse richiesto il pagamento dell'Imu verrebbe violato l'articolo 53 della Costituzione.

Imu, non tutti sono d'accordo

Il giudice ha ritenuto infondato il pagamento dell'Imu perché il proprietario non poteva godere della proprietà dell'immobile. Quindi non poteva nemmeno ottenere i frutti leciti dello stesso, nel caso in cui lo avesse dato in affitto. Questa sentenza si pone in contrasto con quanto è previsto dalla legge e con il principio affermato in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione. In un altro caso, i giudici di legittimità - attraverso l'ordinanza n. 29868 del 25 ottobre 2021, avevano sostenuto che nel caso in cui un immobile venisse occupato abusivamente da parte di terzi, i legittimi proprietari avrebbero dovuto pagare l'Imu lo stesso. In quel caso si era ritenuto che il mancato possesso non avrebbe dovuto incidere sull'obbligo di pagamento. Il soggetto passivo viene individuato con la titolarità del diritto di proprietà. L'occupazione abusiva dell'immobile era stata ritenuta irrilevante da parte di chi volesse far valere altre pretese.

È importante ribadire, comunque, che propriamente dal punto di vista fiscale, sulla questione che riguarda il possesso di fatto dell'immobile e sui suoi effetti, non ci sono delle vedute molto uniformi. La commissione tributaria di Milano, ad esempio, con la sentenza n 4133/2019 ha escluso a sua volta il pagamento dell'Imu nel caso in cui l'immobile sia occupato abusivamente. Il titolare della proprietà dell'immobile non può essere soggetto al pagamento del tributo nel caso in cui non possa disporre dello stesso per cause che non dipendono dalla propria volontà.

La soddisfazione dei proprietari immobiliari

Piena soddisfazione da questa sentenza arriva da Confedilizia, che da molti anni sta continuando a denunciare l'illegittimità di un'imposizione, che vede i proprietari immobiliari costretti a pagare l'Imu per un immobile occupato da un soggetto che non ne ha diritto. Ma non solo: i diretti interessati ne devono pagare anche l'Irpef. Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ha affermato che

la Commissione tributaria regionale della Toscana è stata costretta a forzare un po' il dettato normativo

Spaziani Testa si è poi interrogato sull'opportunità di

stabilire per legge questo principio sia per la situazione in esame sia per altri casi eclatanti di vera e propria vessazione fiscale.