IMU terreni agricoli: come si calcola per il 2022

Il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli presenta alcune differenze rispetto al pagamento sugli immobili, vediamole assieme nel corso dell'articolo.

È sempre più vicina la prima scadenza dell’acconto dell’IMU 2022, ovvero l’imposta municipale unica che viene pagata dai proprietari rispetto ai propri immobili, ad esclusione della prima casa.

Ricordiamo che l’imposta viene pagata, oltre che sul possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, anche sui terreni agricoli, oltre che sugli immobili, dove il calendario delle scadenze rispetto a conto e saldo rimane lo stesso, ma vi sono altre differenze.

Le differenze che riguardano il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli si riferiscono in particolare alle esenzioni previste e al calcolo dell’imposta.

Vedremo assieme quali sono i soggetti che sono obbligati al suo versamento e quelli che invece sono esonerati, ricordiamo che l’IMU non è dovuta sui terreni degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, compresi i terreni edificabili. 

I terreni appena citati sono stati considerati come non edificabili dalla legge 160 del 2019, ovvero la legge di bilancio del 2020, di conseguenza sono diventati esclusi dall’imposta come specificato anche dal MEF, dove si scrive che l’esenzione viene applicata ai proprietari e anche comproprietari del terreno.

Come dicevamo la prima scadenza anche per i terreni agricoli si avvicina, il 16 giugno, e sarà relativa all’acconto IMU; per prepararsi al meglio rispetto ai giusti calcoli da effettuare nei confronti dell’imposta analizzeremo tutte le specifiche relative al pagamento di IMU sui terreni agricoli.

IMU terreni agricoli: da chi viene pagato

Le regole relative al pagamento dell’IMU nel 2022 per i terreni agricoli non si distaccano troppo rispetto a quelle che erano le regole per gli anni passati.

In particolare, vi sono dei soggetti che continuano ad essere esenti dal pagamento dell’IMU sui propri terreni agricoli, purché i terreni facciano parte di una delle seguenti categorie:

  • i terreni che sono di proprietà di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali (Iap);
  • i terreni destinati al lavoro agrosilvo-pastorale che sono di proprietà collettiva;
  • i terreni che sono vicini ad aree montane o collinari secondo le condizioni e riportate all’interno della circolare numero 9 del 1993 pubblicata dal ministero delle finanze.

L’ultima categoria di terreni agricoli appena citata, ovvero i terreni agricoli adiacenti ad aree montane e di collina, possiedono dei criteri che sono stati individuati da una circolare pubblicata direttamente dal ministero delle finanze il 14 giugno del 1993, all’interno della quale è previsto che se il comune nella quale si trova il terreno è classificato dalla lettera PD (parzialmente delimitato) si applica l’esenzione solo per i terreni identificati esenti dal comune stesso, dove non è presente la sigla si applica su tutti i terreni in quella zona. 

L’imposta IMU non viene pagata su tutte le aree fabbricabili che sono indicate con IAP o CD, ovvero i terreni degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, i quali sono iscritti alla previdenza agricola e nel caso in cui questi terreni sono utilizzati con finalità agro-silvo-pastorale, funghi cultura, allevamento di animali o silvicoltura.

Nel caso invece dei terreni che sono considerati non edificabili per poter ottenere l’esenzione bisogna presentare un’apposita attestazione da parte del Comune di residenza che certifichi la non edificabilità del terreno.

L’esenzione dell’IMU si estende anche a tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che sono ormai in pensione, ma che continuano a svolgere la propria attività agricola e che mantengono l’iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

Dopo aver visto quali sono i terreni effettivamente esenti dal pagamento dell’imposta vediamo adesso quali sono invece tutti i terreni agricoli dove si paga effettivamente l’IMU.

La differenziazione in realtà molto semplice, difatti l’imposta viene pagata su tutti i terreni agricoli che non fanno parte delle categorie sopracitate. 

Quindi per tutti gli altri terreni agricoli bisogna ricordarsi che:

  • il pagamento dell’imposta avviene sempre con un versamento tramite modello F 24 e il codice tributo da inserire per il pagamento di un terreno agricolo è “3914”;
  • l’imponibile sulla quale calcolare l’imposta si basa sul reddito dominicale del nostro terreno, esso va rivalutato del 25% e moltiplicato poi per il coefficiente 135, tutti i valori vanno poi rapportati in percentuale al possesso del terreno e ai mesi di possesso dello stesso.

IMU terreni agricoli: come funziona per i terreni agricoli incolti

Esistono in realtà anche altre categorie di terreni agricoli, come per esempio i terreni incolti oppure gli orti, terreni che non sono classificati all’interno delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice civile, ma chi sono da considerare comunque come terreni agricoli in quanto stabilito dalla Corte di Cassazione 7369/2012.

Quello che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione è che i tali terreni possono essere considerati come parzialmente ad uso agricolo, senza che questo uso venga effettivamente svolto.

Vi sono delle differenze anche in base all’area geografica nella quale sono collocati i suddetti terreni, nei comuni montani tutti i terreni di orti e terreni incolti sono esenti dal pagamento dell’imposta, mentre per quanto riguarda i comuni di pianura l’esenzione è limitata ai terreni dei coltivatori e degli imprenditori agricoli professionali.

È esclusa dall’esenzione IMU una sola tipologia di terreno, ovvero i terreni incolti e gli orti di proprietari che non hanno la qualifica di coltivatore diretto

IMU terreni agricoli: il calcolo del valore 

Per effettuare il calcolo dell’imposta IMU sui terreni agricoli bisogna ricordarsi di applicare al nostro calcolo l’aliquota ordinaria dello 0,76%, che va applicata direttamente al reddito dominicale, il quale va rivalutato per un 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.

Per quanto riguarda le differenze di aliquota ordinaria tra comuni differenti, sappiamo che l’aliquota allo 0,76% può essere soggetta ad un aumento ad una diminuzione fino allo 0,3%, essa può quindi variare da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%.

Se vogliamo calcolare il valore dell’imposta rispetto al nostro terreno agricolo dobbiamo quindi:

  • effettuare il calcolo dell’imponibile, moltiplicando il reddito dominicale per 1,25 e per 135;
  • applicare la nostra aliquota ordinaria che dipende dal comune nella quale si trova il nostro terreno.

È sempre possibile consultare, anche nel caso dei terreni agricoli, il valore delle aliquote del proprio comune di residenza, basta accedere al sito del MEF, dove sono raccolti tutti i valori.

Per quanto riguarda i terreni agricoli non coltivati la base dell’imponibile è pari al valore ottenuto applicando all’importo del reddito dominicale istituito dal catasto, rivalutando questo per un 25% e per il moltiplicatore di 135.

Una volta effettuato il calcolo corretto relativo al versamento dell’imposta sul nostro terreno agricolo bisogna avere presente in che modo effettuare il pagamento dello stesso.

Ricordiamo innanzitutto che IMU si paga su due rate, la prima con scadenza al 16 giugno e la seconda con scadenza al 16 dicembre, vi è anche la possibilità di pagare l’importo interamente in un’unica rata entro il 16 giugno. 

In relazione al pagamento della prima rata, meglio nota come acconto, il versamento fa riferimento al primo semestre e utilizza le aliquote e le agevolazioni dell’anno precedente; motivo per cui il versamento della rata di dicembre è definito anche come conguaglio.

L’imposta dovuta per l’anno in corso si calcola in proporzione alla percentuale del terreno in possesso, e ai mesi dell’anno nei quali si è posseduto il terreno in questione; il mese viene calcolato per intero solo se il possesso dura per più della metà dei giorni di cui è composto il mese, per esempio, se abbiamo acquistato un terreno il 17 maggio l’imposta sarà calcolata per tutto il mese.

Le modalità che sono messe a disposizione per il pagamento dell’imposta IMU sono le seguenti, anche nel caso dei terreni agricoli:

  • pagamento con bollettino postale o bancario che è compatibile al modello F 24;
  • pagamento tramite PagoPA.

La novità del pagamento dell’imposta con PagoPA è relativamente recente e corrisponde ad un ulteriore servizio messo a disposizione dei cittadini, purché si rispetti la scadenza del 16 giugno.

PagoPA è una piattaforma al servizio dei cittadini, la quale mette in collegamento le pubbliche amministrazioni con i prestatori di servizi a pagamento, questo per riuscire a dare la possibilità ai contribuenti di effettuare il pagamento dei tributi in modo veloce e sicuro.

IMU terreni agricoli: le regole per i terreni edificabili

Per quanto riguarda tutti quei terreni agricoli che sono definiti come edificabili non sono previste delle esenzioni, a meno che il terreno in questione non sia posseduto da un coltivatore o Iap, così come definito dalla legge di bilancio del 2020.

Nel caso in cui non sia esente per calcolare l’imponibile del terreno edificabile dobbiamo verificare il valore venale indicato in comune commercio il 1° gennaio dell’anno per la quale stiamo effettuando il calcolo.

In questo caso particolare cambierà anche il codice tributo, che per il versamento del modello F 24 diventerà “3916”.

IMU terreni agricoli: altre novità del 2022

Nel corso del 2022 sono state poste diverse modifiche rispetto al pagamento dell’imposta IMU, soprattutto per quanto riguarda le sue esenzioni

Una novità importante riguarda le agevolazioni per i pensionati esteri, con la legge di bilancio 2022 è stata prevista una temporanea riduzione rispetto al pagamento dell’IMU per tutti i contribuenti non residenti e che sono titolari di una pensione estera.

Questi contribuenti devono inoltre avere un unico immobile posseduto nel nostro paese, sia di proprietà che in usufrutto, il quale non deve essere dato in comodato d’uso o locato. 

Se si rientra all’interno di questa specifica categoria il versamento dell’imposta IMU viene ridotto fino ad arrivare a versare solo il 37,5% delle somme dovute.

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