Irap: il MEF comunica la proroga per i contribuenti.

L'Irap è un'imposta obbligatoria per alcune categorie di contribuenti. In questo periodo di emergenza sanitaria, però, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha deciso di allungarne la proroga. Conosci i motivi di questa decisione? Leggendo l'articolo lo scoprirai e in più capirai se rientri nelle categorie obbligate al versamento.

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In Italia, la pandemia ha sferrato un duro colpo soprattutto per quanto riguarda l’economia dell’intero paese. L’"incubo dei pagamenti", infatti, ha interessato non soltanto le famiglie, creando molti disagi ma, specialmente i gestori di attività produttive e commerciali che, d’altra parte hanno arrancato come potevano; mentre il governo era intento a decidere sui fondi da stanziare come risarcimenti.

In particolare, i sacrifici a cui sono stati posti gli italiani ha portato ad una doverosa presa di coscienza da parte dello Stato, che ha determinato alcuni ritardi per l’invio delle imposte. Dunque, per quanto sia possibile, c’è un po’ di respiro per i contribuenti italiani che temono tanto l’arrivo delle cartelle esattoriali quanto quello dell’estinzioni obbligatorie (che perentoriamente sono solite coincidere con questo periodo).

Quindi, dopo i mesi concitati che sta continuando a vivere il belpaese, il Governo ha deciso di imporre ed allungare alcune proroghe di pagamento. Tra le tasse che inquietano maggiormente c’è anche l’Irap. Questa imposta, al pari di una “spada di Damocle”, incombe su molte fasce produttive tra cui enti, società, amministrazioni e produttori.

Ma vediamo da vicino, in cosa consiste questa imposta. 

IRAP: cos'è e come viene calcolata

L’argomento relativo ai tributi è molto complesso, per questo è necessario innanzitutto procedere dando alcune importanti definizioni. L’Irap è l’acronimo di “Imposta Regionale sulle Attività Produttive”. Questa imposta è nata con il D.Lgs n 446/97 del 15 dicembre e ha racchiuso e inglobato anche altri tributi che venivano erogati fino al 1997 (ad es. ILOR e ICIAP).

L’Irap è una tassa dovuta per l’esercizio di una attività autonoma e organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, e comprende anche gli organi e le amministrazioni dello Stato.L’Irap è una tassa molto significativa per il nostro paese perché rappresenta su per giù il 90% de:

  • la base delle casse regionali,
  • il Fondo Sanitario Nazionale

Ma chi sono i soggetti tenuti a sborsare il pagamento IRAP? Di seguito, potremo vederne i dettagli ma per il momento possiamo dire che rientrano tutte le persone, gli enti e le società che con il loro lavoro producano un fatturato e che quindi generano del reddito.

L’imposta però si diversifica non solo in base al soggetto ma anche in base ad un fattore: l’aliquota (che come vedremo è l’unico dato che può subire delle variazioni). Esiste, però, un’eccezione, difatti, sono esonerati dal versamento dell’imposta i produttori agricoli. Quest’ultimi, tra l’altro non sono tenuti a versare neanche l’IVA

Come abbiamo detto fino a poco fa, non è sufficiente la sola cifra del fatturato per stabilire la somma da pagare, ma si deve tener conto anche dell’aliquota.In che modo si effettua il calcolo dell’Irap

In genere, sia per gli enti commerciali, che le aziende e le società; il calcolo Irap avviene sulla base imponibile (cioè il valore al netto della produttività). Risultano indispensabili, quindi, alcuni passaggi: 

  1. Rivelare il dato: ottenibile dalla differenza tra il Valore della Produzione e i Costi della Produzione,
  2. Aggiungere a questo risultato i costi relativi al personale dipendente, ai crediti maturati e gli interessi di leasing
  3. Moltiplicare l’esito con l’aliquota Irap, prevista in base alla regione di appartenenza.

Non è applicabile, quindi, un’unica “aliquota Irap”, ma si parte da un base del 3,9%. Per sapere quale sia il dato da utilizzare in riferimento alla propria attività e regione va consultato il sito ufficiale del MEF (Ministero di Economia e Finanza).

Irap: la nuova scadenza e le modalità di versamento 

Una volta che abbiamo stabilito in che modo va calcolato l’aliquota è importante sottolineare altri aspetti tra cui: 

  1. Le modalità di pagamento,
  2. Le scadenze. 

È bene, quindi, ricapitolare come nel corso degli anni (ossia dal momento in cui è stata istituita l’imposta) siano state fatte delle modifiche alle procedure. Come riporta anche Wikipedia, ricordiamo che: 

“Il periodo d'imposta è determinato con le stesse regole previste per le imposte sul reddito. Anche per le regole di dichiarazione e di versamento si seguono le stesse regole di Irpef e Ires.”

Diciamo che la prassi è rimasta invariata fino al periodo fiscale 2007 ma poi qualcosa è cambiato con la Legge Finanziaria entrata in vigore nel 2008. In sostanza, nel 2007 per effettuare il versamento Irap era necessario allegare il modello della dichiarazione Irap, meglio conosciuto anche come Quadro IQ, assieme al modello Unico.

In seguito, si è optato con la riforma, all’art.1, comma 52 della Legge n. 244 del 2007 che la dichiarazione non doveva più essere presentata in forma unificata. Le scadenze, sempre in due rate, erano previste per il 20 giugno e il 30 novembre dell’anno di riferimento.

Invece, da quel momento (2008) fino ad oggi, il versamento per le imprese commerciali viene obbligatoriamente effettuato con la compilazione del modello F24, su base di aliquota regionale.Il pagamento è sempre suddiviso in due rate, ad esser modificata è soltanto la data della prima parte di pagamento.

Il calendario attualmente è così strutturato: 

  • 1 rata il 16 giugno (precedentemente era il 20 giugno),
  • 2 rata il 30 novembre dell'anno di competenza. 

Va ricordato, inoltre, che se il versamento dovesse essere fatto nei trenta giorni successivi alle date esposte, ricadrà sulla cifra una maggiorazione dello 0,4%.

Discorso diverso, invece, per le PA (pubbliche amministrazioni) che con l'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 dal primo gennaio 2008 sono tenute a utilizzare e redigere il modello F24-EP (Enti pubblici), e dunque, non il comune modello F24.

Successivamente, dal 14 marzo 2008 con la risoluzione n. 98/E sono stati predisposti i relativi codici di versamento da apporre per validare il documento, sia per l’IRAP commerciale o mista, che per quanto riguarda gli acconti e il saldo. 

La procedura, dunque è stata cambiata perché in precedenza, o comunque fino al 31 dicembre 2007 le pubbliche amministrazioni dovevano versare l'IRAP, esibendo la certificazione Retributiva e Commerciale, utilizzando esclusivamente il modello 124T (l'utilizzo del modello F24 normale era ed è vietato). 

Con l’emergenza sanitaria in atto il governo ha deciso di spostare la data, che era stata prevista in via eccezionale per il 30 aprile 2021, rimpiazzandola con quella del 30 settembre 2021, per sanare la situazione tributaria senza che ci siano sanzioni e interessi. Questa scelta è stata presa anche a causa di un errore nell’applicazione del comma 3 dell’articolo 24 del D.L. n. 34/2020 del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020.

La comunicazione della ulteriore proroga da parte del Mef è giunta nel giorno della scadenza. Ne scopriremo i dettagli in seguito a questo articolo.

Irap: a chi spetta pagarla?

Va messo in rilievo che nell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in 3 comma vengono racchiuse delle informazioni importanti:

  • il primo comma riguarda l'aliquota base del 3,90% (come modificata nel 2008; non esiste un dato inferiore ma solo superiore),
  • il secondo comma è sull'aliquota differenziata solo per le PA, pari all'8,50%,
  • il terzo comma la possibilità di elevare o ridurre la prima aliquota fino a un massimo dell'1%

Le varie leggi finanziarie che si sono succedute, nel corso dei tempi, hanno imposto alcuni limiti ben precisi. In primo luogo, la Legge finanziaria già nel 2005 aveva stabilito la possibilità di elevare l'aliquota ordinaria dell'1% solo (in caso di “sfondamento della spesa sanitaria) per le regioni. Questa ipotesi è stata poi accolta diventando obbligatoria con la Legge Finanziaria del 2006. 

Mentre con la Legge finanziaria del 2008 (art. 1, comma 226) l'aliquota di base che era al 4,25% è stata ricalcolata e fissata al 3,9%, nel 2011 è la volta dei contribuenti che, soggetti all'aliquota espressa al comma 1 del già citato articolo 16, vediamo che le imprese commerciali, debbono tener conto del saldo 2010 per versare gli acconti dell’anno in corso.

Per le Pubbliche amministrazioni tutto rimane invariato; compresa l'aliquota dell'8,50% (includendo però gli enti non commerciali).Ma quindi a chi spetta di pagare l’Irap? La normativa non lascia dubbi e ai sensi dell’art. 3 della legge del ‘97, i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sono:

  1. Le società Spa, SrlSapa, dette anche società di capitali
  2. Gli enti ad esercizio commerciale
  3. Le amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.)
  4. Gli enti non commerciali residenti
  5. Le società ed enti non residenti di qualsiasi tipo
  6. Le società in nome collettivo e società in accomandita semplice
  7. Le persone fisiche: ossia gli esercenti di attività commerciali e del lavoro autonomo (esclusi i soggetti rientranti nel regime dei minimi).

Irap: cosa ci dice la sanatoria, sul sito del MEF

In conclusione, la sanatoria per i versamenti IRAP è slittata al 30.09.2021, con un comunicato ufficiale giunto all’ultimo momento! Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, ha annunciato la proroga del 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 così, sul sito dedito:

“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche”.

Un dato certo è che non ci sarà nessuna maggiorazione sui calcoli, quindi i contribuenti non dovranno subire sanzioni e interessi. Quest’ultimi, infatti, hanno tutto il tempo necessario per mettersi in pari con i pagamenti.

La sanatoria, quindi, si riferisce alla circostanza in cui non siano stati rispettati i limiti e le condizioni previste nella comunicazione redatta dalla stessa Commissione Europea il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, altresì definita "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

In altre parole, ne hanno diritto tutti i soggetti che hanno superato il limite di aiuti, come previsto dal Temporary Framework. Ecco cosa dice a riguardo l’articolo 24 del DL Rilancio:

"Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura   prevista dall'art.  17, comma 3, del decreto del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435, ovvero dall'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta."

In sostanza la norma aveva eliminato il versamento del saldo Irap 2019 e la prima rata dell’acconto 2020. 

Di particolare rilevanza è l’ultima modifica apportata dalla Commissione UE al Quadro temporaneo, diffuso il 28 gennaio 2021 con la Comunicazione (UE) C(2021) 564 final. Il Temporary Framework ha, dunque, modificato le cifre dei massimali.

Non più soltanto 800 mila euro per impresa (attraverso sovvenzioni dirette, anticipi di rimborso e agevolazioni fiscali sui pagamenti) ma circa un 1 milione e 800 mila euro, in base al rinnovo del Quadro Temporaneo, valido fino al 31 dicembre 2021.