Nessuna riduzione IMU per comodato tra comproprietari

La sentenza della Corte di Cassazione n. 37346/2022 sulla riduzione dell'IMU nei casi di comodato tra comproprietari è una svolta decisiva all'orientamento precedente. Prima di tutto, però, è necessario tenere a mente alcuni concetti importanti per leggere e comprendere correttamente questa decisione.

IMU: nessuna riduzione per comodato tra comproprietari

Il contratto di comodato è definito dall'articolo 1803 del Codice Civile come “Il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile e immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.

In altre parole, è simile a un contratto di locazione (anche se con delle restrizioni), in cui non è previsto il pagamento di alcun canone.

Il caso che ha portato alla decisione

Nel caso che ha portato alla sentenza, un contribuente comproprietario con la sorella di un immobile nella capitale ha beneficiato della detrazione IMU (ex ICI) del 50% prevista dall'articolo 11 del regolamento ICI del Comune di Roma, assumendo che un'altra sorella lo stesse utilizzando a fine di abitazione principale.

Tuttavia, questa argomentazione non è stata accolta dalla Corte di Cassazione. In effetti, l'articolo 11 del Regolamento ICI di Roma, che tratta il caso specifico del proprietario o del titolare del diritto che concede in comodato un immobile a un parente di secondo grado o a un genitore per utilizzarlo come abitazione principale per sé e per la propria famiglia, non prevede che quest'ultimo abbia diritti reali o personali sull'immobile stesso, tanto che viene posto a base della norma suddetta come requisito fondamentale.

Pertanto, il caso di una concessione di beni tra comproprietari dello stesso immobile sarebbe fuori dalla logica delle disposizioni di legge.

In realtà, la riduzione, o meglio l'esenzione dall'IMU di cui beneficiano le altre due sorelle dei comproprietari si basa su un presupposto giuridico diverso, ossia che queste ultime utilizzino l'immobile come abitazione principale. Pertanto, tale esenzione non ha nulla a che vedere con il contratto di comodato stipulato con la terza sorella, poiché l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale si basa sulla detenzione di diritti di comproprietà.

La decisione

La Corte, a seguito di un attento ragionamento, ha affermato che:

In tema di ICI (ora IMU), con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. Ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile.