Ravvedimento operoso esteso: 9 situazioni in cui puoi usarlo

I contribuenti che devono sanare debiti contratti con il Fisco possono ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. Ecco quando si può usare.

Esiste uno strumento molto comodo ed estremamente importante per tutti quei contribuenti che hanno commesso un errore nel fare un versamento o non hanno pagato affatto una tassa. Stiamo parlando del ravvedimento operoso, un vero e proprio salvagente che viene in soccorso prima dell’arrivo di cartelle esattoriali.

È il caso di fare maggiore chiarezza; il ravvedimento operoso è una possibilità concessa dal Fisco che permette al contribuente di mettersi in regola con il pagamento di una tassa, sanando il debito contratto come nel caso di un’omissione, di un ritardo o di un errore commesso nei confronti dell’Agenzia delle entrate e degli Enti locali.

Grazie alla scialuppa del ravvedimento operoso il contribuente può rimediare all’errore o al ritardo commesso, attraverso il pagamento dell’importo dovuto con una maggiorazione ridotta e i dovuti interessi, in relazione ad alcuni parametri temporali.

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato in molte situazioni, che andremo ad analizzare in questo articolo. Come ha chiarato l’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione della circolare n. 11/E, il ravvedimento operoso è stato esteso anche alle operazioni fraudolente!

Ebbene, iniziamo a parlare del ravvedimento operoso, spiegando, per bene, cos’è e come funziona!

Ravvedimento operoso: di cosa si tratta!

Il ravvedimento operoso è uno strumento molto importante che permette di sanare omissioni, ritardi o errori nei pagamenti delle tasse, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e degli Enti locali. Si tratta di una formula molto vantaggiosa per il contribuente in debito con il Fisco. Infatti, permette di pagare quanto dovuto con l’aggiunta di sanzioni ridotte, naturalmente proporzionali ai giorni di ritardo accumulati, tra la violazione dell’obbligo e l’applicazione del ravvedimento operoso.

Come si è capito fin qui, il ravvedimento operoso è una formula che consente al contribuente di riparare all’errore o all’omissione compiuta spontaneamente, prima dell’arrivo delle cartelle esattoriali. 

Parliamo un po’ di storia normativa. Il ravvedimento operoso è stato introdotto dal Decreto legislativo n. 472/1997, precisamente dall’articolo 13.

Con il passare del tempo, ovviamente, alcune regole e norme sono state modificate. Più recentemente, la possibilità di utilizzare questa formula è stata modificata dal DL n. 193/2016. Come si legge sul sito informazionefiscale.it:

“Il nuovo ravvedimento operoso prevede che possano accedervi tutti i contribuenti e per tutti gli omessi o incompleti adempimenti tributari, ad esclusione di notifica degli atti di liquidazione e di accertamento”.

Ma ancora più recentemente, come novità dell’ultima ora, l’istituto del ravvedimento operoso è stato esteso anche alle operazioni fraudolente, così come è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione della circolare n. 11/E, il 12 maggio 2022 – ma di questo ci occuperemo successivamente.

Abbiamo detto che il ravvedimento operoso consente di pagare l’importo dovuto con l’applicazione di sanzioni e interessi ridotti. Ma come si calcola? 

Come si calcola il ravvedimento operoso nel 2022?

Abbiamo già detto che il ravvedimento operoso permette si sanare il debito con il Fisco spontaneamente, pagando interessi e sanzioni ridotte, proporzionalmente al tempo che intercorre tra la violazione commessa e il ravvedimento.

Ecco il calcolo delle sanzioni, in relazione ai giorni trascorsi:

  • Sanzione ridotta a 1/10 del minimo, applicabile alla violazione sui versamenti, se il ravvedimento viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza;
  • Sanzione ridotta a 1/9 del minimo, applicabile a tutte le violazioni sanabili, se il ravvedimento si verifica entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o dalla data in cui è stata commessa la violazione;
  • Sanzione ridotta a 1/8 del minimo, applicabile a tutte le violazioni, se il ravvedimento viene effettuato entro un anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno della violazione.

Oltre a queste riduzioni, vi sono, poi, anche queste altre:

  • Sanzione ridotta a 1/7 del minimo, per tutti i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate e per le violazioni sanabili, se il ravvedimento avviene entro due anni dalla violazione o nel termine di presentazione della dichiarazione entro l’anno successivo rispetto a quando è stata commessa la violazione;
  • Sanzione ridotta a 1/6 del minimo, per i tutti i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate e per le violazioni sanabili, se il ravvedimento viene applicato oltre i due anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione entro l’anno successivo rispetto della violazione;
  • Sanzione ridotta a 1/5 del minimo, per i tutti i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate e per le violazioni sanabili ad esclusione di quelle relative agli scontrini fiscali, se il contribuente ricorre al ravvedimento operoso dopo la constatazione delle violazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente a queste possibilità, sono stati aggiunti dal Decreto legislativo n. 158/2015, altri termini e sanzioni ridotte sui versamenti, come si legge sul sito agenziaentrate.gov.it:

“[…] prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%”.

Inoltre, è prevista un’altra riduzione: se i versamenti vengono effettuati con un ritardo fino a 15 giorni dalla scadenza, la sanzione del 15% viene ridotta a 1/5 per ogni giorno di ritardo.

Quando si applica il ravvedimento operoso? 9 situazioni in cui puoi usarlo!

Vi sono molte situazioni in cui il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso. Facciamo un breve elenco di alcuni casi in cui è ammesso. Abbiamo elencato 9 situazioni in cui è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

Si possono ravvedere le ritenute d’acconto trattenute sul lavoro dipendente, l’Iva, l’Irap, le indennità di fine rapporto, le addizionali (regionali e comunali), i tributi locali come l’Imu e la Tari.

Inoltre, il ravvedimento operoso è ammesso anche in caso di invio, oltre i termini previsti dalla normativa, delle comunicazioni Lipe

Si possono sanare i debiti con l’istituto del ravvedimento operoso anche per gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti d’affitto.

Come andremo a vedere qui di seguito, il ravvedimento operoso è stato anche esteso alle dichiarazioni o fatture con condotta fraudolenta.

Per ogni chiarimento in merito e per conoscere tutte le situazioni e i casi ammessi all’istituto del ravvedimento operoso, si rimanda alla consultazione del sito dell’Agenzia delle entrate.

Ravvedimento operoso esteso: i chiarimenti dall’Agenzia delle entrate!

Il 12 maggio del 2022, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 11/E  nella quale ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso anche per le operazioni fraudolente.

L’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti per fare il punto su quanto stabilito dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e sulle norme presenti nel Decreto Legislativo n. 74/2000, alla luce dell’articolo n. 39 del Decreto n. 125/2019.

Come si legge sul sito fiscooggi.it:

“L’evoluzione normativa ha, in estrema sintesi, disciplinato, nelle ipotesi di estinzione del debito tributario, l’estensione delle cause di non punibilità anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o attraverso altri artifici”.

Ma andiamo a vedere, qui di seguito, quali sono stati, più precisamente i chiarimenti forniti.

Ravvedimento operoso anche per le dichiarazioni fraudolente: cosa sapere?

Con il tempo, il ricorso al ravvedimento operoso è stato esteso a molte situazioni. Come abbiamo visto, in relazioni alle ultime disposizioni di legge e alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, il 12 maggio 2022, l’utilizzo del ravvedimento operoso è stato esteso anche alle dichiarazioni fraudolente.

Pertanto, chi emette fatture e dichiarazioni false, omesse o infedeli, per operazioni inesistenti, può accedere, comunque, ai benefici concessi dal ravvedimento operoso e può versare quanto dovuto fruendo della riduzione di sanzioni e interessi.

Senza soffermarci troppo sull’evoluzione normativa e citare leggi, decreti e articoli su articoli, spostiamoci direttamente alle conclusioni contenute nella circolare n. 11/E del 2022.

Molto semplicemente, come abbiamo già detto, per effetto delle modifiche normative è stato rimosso il divieto di accesso al ravvedimento operoso, per le operazioni fraudolente. 

In ogni caso, nella circolare viene sottolineato che sono sanabili le operazioni fraudolente prima di un’eventuale verifica da parte degli uffici competenti. L’Agenzia delle entrate fa presente, inoltre, che in caso di condotte fraudolente e, nello specifico, di compensazioni indebite è ammesso l’utilizzo del ravvedimento operoso applicando all’importo il 50% prima della notifica dell’atto illegittimo. Si riservano al giudice eventuali provvedimenti penali.

Come si deve pagare il ravvedimento operoso?

A seconda del tipo di operazione da sanare si devono utilizzare tre modelli: il modello di pagamento unificato F24, il modello F4 Elide e il modello F23.

Il modello F24 si deve utilizzare per il versamento delle imposte sui redditi, per le imposte sostitutive e per le ritenute d’acconto. Si deve utilizzare il modello F24 anche per sanare i debiti dell’Iva, dell’Irap e dell’imposta sugli intrattenimenti.

Il modello F23, invece, si deve utilizzare per sanare l’imposta di registro e i tributi indiretti. 

Infine, il modello F24 Elide devono utilizzarlo coloro che devono sanare i tributi, le sanzioni e gli interessi che sono legati alla registrazione di contratti di affitto; per il versamento dell’imposta ipotecaria, di bollo e delle tasse ipotecarie dovuti per i servizi di aggiornamento dei registri immobiliari.

Si ricorda che, a seconda dei casi, si devono inserire nei modelli i codici tributo, consultabili al seguente link.

Sara Bellanza
Sara Bellanza
Aspirante storica contemporaneista, classe 1995.Amante della lettura e della scrittura sin dalla tenera età, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche, conseguite entrambe presso l’Università della Calabria. Sono autrice di alcune pubblicazioni scientifiche inerenti alla storia contemporanea e alla filosofia: "L'insostenibile leggerezza della storia" e "L’insufficienza del linguaggio metafisico" per la rivista "Filosofi(e)Semiotiche", e "Il movimento comunista nel cosentino" per la "Rivista Calabrese di Storia del '900".Nonostante la formazione prettamente umanistica, la mia curiosità mi ha spinto a conoscere e a informarmi sugli ambiti più disparati. Leggo, scrivo e fotografo, nella speranza di riuscire a raccontare il mondo così come lo vedo io.
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