Regime forfettario: quando spetta l'aliquota al 5%

È possibile beneficiare dell'aliquota al 5%, nel caso in cui si intenda aderire al regime forfettario? Sì, se si trasferisce la propria residenza in Italia.

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È possibile beneficiare dell'aliquota al 5%, nel caso in cui si intenda aderire al regime forfettario? Sì, se si trasferisce la propria residenza in Italia. I contribuenti hanno la possibilità di beneficiare di questa particolare agevolazione nel caso in cui si arrivi dall'estero, ci si trasferisca nel nostro paese e si svolga un'attività completamente nuova. Ovviamente, poi, sarà necessario aderire al regime forfetario.

A chiarire questa particolare situazione è stata direttamente l'Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta fornita all'interpello n. 197 del 20 aprile 2022, nella quale ha provveduto anche a riepilogare le regole che disciplinano il regime forfettario.

Regime forfettario: come ottenere l'aliquota al 5%

Le regole sono molto precise e ben delineate, ma i contribuenti, che abbiano aderito al regime forfettario, hanno la possibilità di accedere all'aliquota ridotta al 5%, nel caso in cui si tratti di una persona residente all'estero, che decida di trasferire la propria residenza in Italia. Altra condizione indispensabile perché possa accedere a questa particolare misura è che svolga un'attività completamente nuova. A chiarirlo, con la risposta all'interpello n. 197 del 20 aprile 2022, è stata direttamente l'Agenzia delle Entrate.

Quali sono i soggetti che possono accedere a questa tassazione agevolata. Sono quelli, come abbiamo visto, che sono residenti all'estero, in uno degli stati che fanno parte dell'Unione europea o di un qualsiasi altro Stato che abbia aderito allo spazio economico europeo e che, quindi, garantisca un costate scambio di informazioni. Per poter ottenere l'aliquota al 5% è necessario che almeno il 75% del reddito che il contribuente - con il regime forfettario - venga prodotto direttamente nel territorio italiano. Ma soprattutto devono essere rispettate altre regole previste direttamente dalla legge.

Regime forfettario: un'agevolazione per le nuove attività

A porre la questione davanti al giudizio dell'Agenzia delle Entrate ci ha pensato direttamente un contribuente, che ha chiesto quale fosse la tassazione corretta da applicare. La persona, che ha presentato l'istanza, è un lavoratore autonomo che è residente all'estero, ma svolge in Italia la stessa attività di quella che sta già svolgendo all'estero, i cui clienti sono sempre gli stessi. Il contribuente, inoltre, ha lavorato per più di tre anni all'estero e ha deciso di trasferire la propria residenza in Italia: l'ipotesi proposta era quella di aderire al regime forfettario, con un'aliquota ridotta al 5%.

Purtroppo questa aliquota agevolata non potrà essere applicata. L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che l'articolo 1 della Legge n 190 del 2014 ha previsto la tassazione agevolata al 5% potrà essere applicata unicamente ai contribuenti, che aderiscono al regime forfettario, ed avviino delle nuove attività. In questo caso ulteriori chiarimenti su questa particolare tassazione sono contenuti all'interno della circolare n. 8/e del 26 gennaio 2001. Il regime di tassazione agevolato si applica rispettando le seguenti condizioni:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizi dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Regime forfettario per il contribuente estero

Il contribuente ha posto un quesito molto chiaro, che richiama direttamente il quadro normativo entro il quale ci sono le regole per applicare il regime forfettario. La Legge di Bilancio 2015, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto questo particolare regime per le persone fisiche che stiano esercitando l'attività d'impresa, arti o professioni e che siano anche in possesso di particolari requisiti. In particolar modo alla lettera b) del comma 57 dell’articolo 1 della legge numero 190 del 2014 viene stabilito chiaramente che non potranno avvalersi del regime forfettario:

i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

Nel caso che è stato analizzato, il contribuente risiede in un paese che non rientra tra i membri dell'Unione europea, né tra quelli che fanno parte del See. Il contribuente avrà la possibilità di applicare il regime forfettario, senza l’ulteriore agevolazione dell’aliquota ridotta al 5%, a patto che trasferisca la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato residente ai fini fiscali nel paese nostrano nell’anno in corso.