A seguito del provvedimento n. 183994 dell’8 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di quasi due milioni di contribuenti le bozze dei registri IVA precompilati che saranno consultabili e modificabili a partire dal 13 settembre fino a fine ottobre 2021. I dati registrati nella documentazione fiscale sono trimestrali e relativi alle operazioni registrate dal 1° luglio 2021.
Questo si configura come il primo step indirizzato dall’Agenzia delle Entrate a imprese e professionisti a partita IVA che vedrà poi, con l’avvio del nuovo anno finanziario 2021-2022, la messa a punto della dichiarazione dei redditi annuale e della LIPE (Liquidazioni Periodiche). In questo articolo andremo ad approfondire le modalità di accesso ai registri, i soggetti destinatari e gli esclusi.
Registri IVA precompilati: cosa sono e cosa ha previsto l’Agenzia delle Entrate per i contribuenti a partita IVA
La notizia risale al luglio 2021 quando il Presidente dell’Agenzia delle Entrate – Ernesto Maria Ruffini – in Parlamento link conferma la notizia che, a partire da questa data, le partite IVA avranno sul sito delle Entrate una sezione dedicata alla consultazione delle bozze dei rispettivi documenti IVA precompilati. Ma a che cosa si riferisce questa documentazione?
I precompilati IVA sono quei registri che riguardano le fatture emesse, gli acquisti e le comunicazioni LIPE inerenti all’imposta sul valore aggiunto dei contribuenti. Le partite IVA (o i rispettivi delegati ai servizi di fatturazione elettronica) potranno, quindi, accedere preliminarmente ai registri IVA mensili ancora in fase di bozza.
Nel dettaglio, le precompilate IVA disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate saranno destinate principalmente agli operatori e alle imprese a partita IVA di ridotte dimensioni come: artigiani, commercianti, liberi professionisti, piccoli imprenditori che, in Italia, si configurano come i principali soggetti contribuenti.
Nel video sottostante la dott.ssa Alessandra Mugnetti del canale YouTube "L’imprenditore in-formato" ci offre una spiegazione dettagliata delle caratteristiche della dichiarazione precompilata che i titolari di partita IVA potranno consultare sul sito dell’Agenzia delle Entrate (con riferimento all’anno finanziario 2021-2022).
Registri IVA precompilati: le istruzioni del provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate
Con la delibera dello scorso 8 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate definisce, dunque, le modalità di:
- Accesso alle bozze dei registri IVA precompilati
- Organizzazione della documentazione IVA.
- Definizione dei soggetti interessati alla consultazione di tali documenti.
- Memorizzazione, trattamento e sicurezza dei dati in essi contenuti.
Accedendo alla sezione "Fatture e Corrispettivi", l’Agenzia delle Entrate permette ai contribuenti la consultazione dei registri IVA precompilati e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) relative alle operazioni registrate con fatturazione elettronica, corrispettivi giornalieri e comunicazioni transfrontaliere registrate a partire dal 1° luglio 2021.
Consultazione dei registri e altre operazioni consentite ai titolari IVA nel portale web dell’Agenzia delle Entrate
Sempre nella specifica area del portale web dell’Agenzia delle Entrate, l’utente a partita IVA potrà:
- Segnalare al Fisco di essere in possesso tutti i requisiti necessari per l’accesso alle informazioni precompilate.
- Consultare o stampare i dati relativi alla propria documentazione IVA.
- Estrarre le bozze dei registri IVA presenti sul portale AE (Agenzia delle Entrate). Questa opzione è disponibile solo per i soggetti che nel trimestre hanno emesso o ricevuto oltre mille fatture.
- Modificare i dati IVA precompilati dall’Agenzia per trasmettere informazioni più precise al fine di una migliore elaborazione della LIPE e della dichiarazione IVA annuale.
- Integrare le informazioni già presenti nelle bozze e convalidarle nei rispettivi registri.
- Visionare la documentazione e le relative ricevute inviate all’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento alla validazione delle informazioni, per i soggetti IVA che confermano i dati inseriti nei registri dall’Agenzia delle Entrate – perché ritenuti completi – o integrano altri elementi presenti nelle bozze, questi saranno esonerati dall’obbligo di tenere i registri IVA mensilmente; questa incombenza sarà, dunque, gestita direttamente all’Agenzia.
Con questo sistema, messo a punto dall’Agenzia delle Entrate, sarà possibile correggere eventuali imprecisioni o aggiungere informazioni fiscali mancanti importanti durante l’elaborazione dei registri IVA ancora in corso. Si tratta, infatti, di un precesso non definitivo ma continuamente in lavorazione!
Registri IVA precompilati: convalida e integrazione dei registri relativi all’anno di imposta 2021. Un approfondimento
L’Agenzia delle Entrate specifica che la convalida o l’integrazione dei dati IVA presenti nei registri va attuata per ogni trimestre e deve essere relativa sia ai registri delle fatture emesse che agli acquisti elaborati (con riferimento agli articoli 23 e 25 del DPR n. 633/1972). Solo così il contribuente potrà beneficiare di ulteriori servizi, ovverosia:
- L’invio della comunicazione delle liquidazioni IVA.
- La bozza per la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta.
- Il modello F24 per il versamento dei tributi dovuti al Fisco.
Registri IVA precompilati: i soggetti che possono accedere ai dati dei registri dell’Agenzia delle Entrate
Come riportato nell’articolo 4, comma 1, del d. lgs. n. 127/2015, l’Agenzia delle Entrate trasmette ai contribuenti le informazioni relative alle operazioni IVA riportate in fattura, i corrispettivi giornalieri e le comunicazioni transfrontaliere relative alle operazioni registrate a partire dal 1° luglio 2021. L’Istituito fiscale fa inoltre sapere che, dal 2022, la consultazione preliminare riguarderà anche le bozze della dichiarazione annuale IVA.
L’Agenzia delle Entrate ci tiene a specificare che si tratta di una fase sperimentale e che i contribuenti IVA che possono accedere a tali registri sono i soggetti residenti o stabiliti in Italia che hanno corrisposto la liquidazione trimestrale dell’IVA opzionale e di cui l’Agenzia registra i dati riferiti al 30 giugno 2021.
Dunque, coloro che da settembre 2021 possono consultare e i dati IVA precompilati, andranno a visionare le bozze dei registri IVA che l’Agenzia delle Entrate riferisce al cosiddetto "terzo trimestre", ovvero luglio, agosto e settembre. Tale documentazione, ancora in versione non definitiva, potrà essere modificata o integrata con ulteriori informazioni fiscali fino alla fine di ottobre 2021.
Oltre ai diretti possessori di partita IVA, possono accedere alle informazioni presenti nelle bozze dei registri trasmessi dall’Agenzia delle Entrate anche gli intermediari che sono stati delegati ai servizi di consultazione o acquisizione dei dati rilevanti ai fini IVA o delle fatture elettroniche.
Registri IVA precompilati: i dati relativi alla fatturazione elettronica, alle bollette doganali e all’esterometro da integrare nei registri precompilati
Lo spazio entro il quale si muoverà il provvedimento l’Agenzia delle Entrate predisporrà i registri IVA precompilati in relazione a ciascun trimestre in base alle informazioni riguardanti le fatture elettroniche (comprese quelle dirette alla Pubblica Amministrazione), i documenti ricevuti, i dati relativi all’esterometro e altre informazioni aggiuntive presenti nel sistema anagrafico-tributario.
Verranno, poi, segnalate all’Agenzia delle Entrate i movimenti fiscali legati al rilascio di bollette doganali del mese di riferimento, al fine di permettere al soggetto titolare di partita IVA di prendere in considerazione l’informazione nel caso in cui si troverà a modificare o integrare i registri IVA ancora in fase di bozza.
Registri IVA precompilati: i soggetti che sono esclusi dalla consultazione delle bozze dei registri trasmessi dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate comunica, inoltre, che non tutti i soggetti passivi di IVA possono accedere alla documentazione relativa alle bozze dei registri precompilati. In relazione agli anni di imposta 2021-2022 vi sono diverse categorie di titolari IVA che ne sono esclusi, vale a dire:
- Operatori impegnati in specifici settori economici per i quali sono previsti regimi IVA speciali o con IVA applicata separatamente (per motivi giuridici o per scelta) in relazione a diversi esercizi oppure se i soggetti partecipano ad una liquidazione IVA di gruppo (come previsto dall’articolo 73 del decreto IVA e dal DM del 13 dicembre 1979); o ancora se gli stessi fanno parte di un gruppo IVA, con riferimento agli articoli 70-bis e seguenti del titolo V-bis del decreto IVA o se si era dichiarata liquidazione coatta amministrativa o fallimento nell’anno di riferimento.
- Titolari IVA con riferimento all’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto IVA; ovvero le Pubbliche Amministrazioni di cui l’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e altri enti compresi nell’elenco del Dipartimento delle Finanze (con riferimento al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 gennaio 2018).
- Operatori commerciali al minuto che comunicano i dati relativi ai corrispettivi senza distinguere le aliquote e assegnano l’ammontare in proporzione agli acquisti ai fini dell’applicazione delle cinque aliquote (ai sensi del DM del 24 febbraio 1973 ) – meccanismo chiamato della "ventilazione IVA"; o ancora commercianti che inviano i corrispettivi relativi alle cessioni di carburante (benzina e gasolio) destinati ai motori (ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015) o ai trasferimenti di beni o servizi tramite distributori automatici (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d. lgs n. 127/2015).
- Soggetti IVA che si occupano di fornire prestazioni sanitarie.
Registri IVA precompilati: cosa prevede l’Agenzia delle Entrate per i contribuenti IVA a partire dall’anno finanziario 2021-2022
Con l’avvio dell’anno finanziario 2021-2022, potranno usufruire della consultazione preliminare delle bozze delle precompilate presenti nei registri dell’Agenzia delle Entrate anche i soggetti titolari di partita IVA per cassa.
Infine, se il soggetto titolare e passivo IVA non è stato inserito tra gli aventi diritto alla consultazione dei registri precompilati – pur rispettando tutti i requisiti imposti dall’Agenzia delle Entrate – ha la possibilità di comunicare l’incongruenza all’Istituto fiscale e di ottenere l’accesso alla propria documentazione IVA.