La Corte di Cassazione (ordinanza 2374/2023) si è pronunciata sul rapporto tra il Comune di Napoli e un Ipermercato in un lungo contenzioso tributario relativo a un avviso di pagamento del 2012 per il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti di imballaggio prodotti dall’Ipermercato.
Il comportamento della Corte: sì allo sconto sulla Tari se il servizio non viene erogato
La Corte ha annullato la decisione 8127/48/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Campania e ha rinviato la causa al Tribunale Tributario Regionale della Campania per un nuovo esame. Il combinato disposto della Parte IV degli Allegati L-quater e L-quintet della Parte IV del Decreto n. 152 del 2006 (il Testo Unico Ambientale) stabilisce che i rifiuti degli ipermercati e i rifiuti di imballaggio di vario tipo provenienti dagli ipermercati sono classificati come rifiuti urbani, quindi la questione non sussiste più.
Per le tasse sui rifiuti, la riduzione delle quote variabili è regolata dalla Legge n. 147/2013, articolo 1, commi 649, 657 e 657.
Il principio giuridico confermato è molto chiaro: la riduzione si applica senza la necessità di dimostrare che l’inefficienza è stata causata dal Comune. Questo principio si applica anche al paragrafo 657, che fa riferimento alla riduzione per le aree in cui non vi è alcun prelievo. Aree che pagano un’aliquota massima del 40%, come stabilito dal Comune. Il Comune può determinare la tariffa in base alla distanza dal punto di raccolta più vicino nell’area circostante o nell’area di servizio di fatto.
L’ordinanza
Questa ordinanza muove dall’articolo 59, comma 4, del Decreto Legislativo 507/1993 sulla tassa sui rifiuti, che stabilisce che se “i servizi di raccolta sono stati istituiti e attivati ma non implementati” nelle aree in cui si svolgono le attività degli utenti o “per agevolare gli utenti nell’utilizzo dei servizi di raccolta”.
Tuttavia, sebbene le prestazioni dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti rientrino nella responsabilità generale del buon governo del Comune, le riduzioni saranno effettuate in presenza di “prove oggettive che i servizi esistenti non vengono forniti secondo le modalità prescritte”, ma quando tali deviazioni comportano un “grave e persistente mancato utilizzo”.
Questa deroga esiste a prescindere dall’esistenza di un nesso causale tra l’atto e l’evento e dai fattori soggettivi che “attribuiscono soggettivamente il danno al comune”. Inoltre, questa detrazione non costituisce un “risarcimento per la mancata raccolta dei rifiuti” o una “multa” nei confronti del Comune.
Il suo scopo è quello di ripristinare il “tendenziale equilibrio fiscale” tra il corrispettivo e il costo generale del servizio, anche se significativamente modificato a causa dell’esistenza di diverse discipline normative.
Leggi anche: Tari 2022: come si fa a pagare la tassa sui rifiuti. Tutte le informazioni che ti servono