Superbonus110: in scadenza i termini per l'opzione

Domani ultimo giorno utile per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sia per il superbonus110 sia per le altre detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2020.

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È stato prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del superbonus del 110% e degli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020.Il modello deve essere trasmesso, tramite applicazione web o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2021. Il mancato invio della comunicazione nei tempi e nei modi previsti invalida l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Ma facciamo il punto su regole e adempimenti necessari.

Cos’è il Superbonus110

Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di: 

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici rientranti nel sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013.

La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. 

A seconda dell’anno di sostenimento della spesa cambia la suddivisione della detrazione negli anni:

  • per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari importo;
  • per le spese effettuate nel 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari importo;
  • per gli interventi effettuati dai singoli contribuenti o dai condomini, per i quali entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari invece,  se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. 

E’ importante sottolineare che fa fede il criterio di cassa dei pagamenti, quindi fa fede la data in cui le spese sostenute  sono state pagate, a prescindere dalla data della fattura.

Con la Legge di Bilancio 2021 sono state introdotte numerose novità tra cui il termine ultimo per accedere alla detrazione fiscale del 110 per cento. 

Nello specifico, è stata prevista la proroga: 

  • al 30 giugno 2022 per la generalità dei contribuenti;
  • al 31 dicembre 2022, per i lavori effettuati in condominio o in edifici composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, se al 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • al 30 giugno 2023, per i lavori effettuati da Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), se al 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. 

Salto di 2 classi energetiche

Per ottenere il Superbonus110, i lavori di riqualificazione energetica devono concorrere a migliorare la prestazione energetica dell'edificio di almeno due classi energetiche. Tale miglioramento deve essere dimostrato mediante il cosiddetto APE convenzionale.

L’APE convenzionale, ante e post intervento, è un attestato che viene utilizzato per il solo scopo di asseverare il salto delle due classi energetiche e non deve essere registrato presso la Regione. Nel caso di condominio corrisponde all’APE dell’intero edificio, nel caso di unità immobiliari, anche in edificio plurifamiliare, che rientrano nella definizione di funzionalmente indipendente e con almeno un accesso autonomo, l’art.119 del DL Rilancio riporta che il salto delle due classi deve essere valutato per il singolo appartamento.

Quindi per poter usufruire del Superbonus l’APE Ante e Post intervento per la valutazione delle due classi va sempre allegato all’asseverazione tecnica che occorrerà anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico (di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio).

Il tecnico abilitato incaricato dei lavori dovrà produrre un’asseverazione da presentare all’ENEA per attestare il salto delle due classi energetiche partendo dall’APE convenzionale.

Cessione del credito o sconto in fattura ?

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lui recupera sottoforma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante. 

Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.

Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione. Inoltre, il contribuente può scegliere ad esempio di fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2020 e del 2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere il credito corrispondente alle altre 3 rate di detrazione.

il tempo limite per tempo per comunicare la cessione del credito o lo sconto in fattura è il 31 marzo del 2021.

e’ importante ricordare che per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus:

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica;
  • interventi antisismici;
  • rifacimento delle facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Come inviare la comunicazione

La comunicazione può essere presentata esclusivamente tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline.

A seguito dell’invio della comunicazione sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

La scelta può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Soggetti tenuti alla comunicazione

Il soggetto tenuto alla comunicazione e gli adempimenti necessari variano in relazione al tipo di intervento agevolato.

La comunicazione relativa al superbonus 110% deve essere trasmessa:

  • nel caso di interventi eseguiti sulle unità immobiliari: dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali: (esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate) dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.

In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazione nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

Per tutte le altre detrazioni (detrazione IRPEF del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia, ecobonus, sisma bonus, bonus facciate, detrazione per l’installazione di impianti fotovoltaici, detrazione per interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici), l’invio della comunicazione deve essere effettuato:

  • nel caso di interventi eseguiti sulle unità immobiliari: dal beneficiario della detrazione, direttamente o avvalendosi di un intermediario (di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998);
  • nel caso invece di interventi effettuati su parti comuni condominiali: dall’amministratore di condominio.

Per i condomini minimi in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del Codice civile) e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione deve essere trasmessa da uno dei condòmini a tal fine incaricato, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Le lungaggini burocratiche mettono a rischio il rilancio dell’edilizia

Un’analisi di Confartigianato Imprese, evidenzia come la burocrazia possa compromettere l’efficacia del superbonus110.

A fronte di una ampia diffusione del lavoro a distanza della pubblica amministrazione durante la pandemia – rivela lo  studio di Confartigianato – una carente organizzazione dei flussi di comunicazioni telefoniche e di e-mail può generare difficoltà insostenibili nell’ottenere risposte dagli uffici pubblici, ancor più necessarie a fronte di interventi complessi, come quelli incentivati dal superbonus. Infine, l’indagine evidenzia la presenza di diffuse difficoltà di gestione dell’asseverazione e del visto di conformità.

"I risultati della survey, condotta su oltre 2.400 micro e piccole imprese – prosegue lo studio – realizzata in collaborazione con l’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia e pubblicata nell’11° report Covid-19, evidenziano che il 23% delle micro e piccole imprese delle costruzioni ha già ricevuto segnali di mercato di utilizzo del superbonus, dai primi contatti e preventivi, fino all’inizio lavori. Tra queste, il 52,3% segnala il ritardato inizio delle attività a causa di problemi burocratici, legati a sanatorie ad esempio, e il 42,5% indica la mancata risposta di uffici comunali e pubbliche amministrazioni. La quota di imprese che segnalano la mancata risposta degli uffici pubblici nei comuni con oltre 10 mila abitanti è del 71,6%, doppia rispetto al 36,9% rilevato nei comuni più piccoli, con meno di 10 mila abitanti". 

Ed è proprio per questi motivi che da più parti continui ad arrivare la richiesta di uno slittamento della scadenza prevista per fine giugno 2022. Un margine di tempo che consentirebbe di recuperare se non rimovere almeno in parte i freni costituita dalla complessità della normativa e delle procedure burocratiche .rimossi i freni costituiti dalla complessità della normativa e delle procedure burocratiche.