PIVA forfettaria: guida aggiornata alle 3 agevolazioni utili

P.IVA forfettaria: guida completa e aggiornata alle 3 agevolazioni utili. Le novità del regime forfettario nel 2022 e come gestire la contabilità.

Il regime dei minimi o regime forfettario ha un particolare funzionamento e svariati vantaggi. Dispone di uno specifico regolamento per la tassazione ed è l’unico regime agevolato che attualmente è in vigore in italia.

La partita IVA forfettaria assicura un’aliquota del 15% sul totale dell’imponibile, la quale viene ulteriormente ridotta al 5% per i primi cinque anni di una nuova attività. Questa situazione fiscale è molto conveniente e ha preso il sopravvento su tutti gli altri regimi agevolati presenti prima del 2015.

I requisiti d’accesso sono stati modificati di anno in anno fino al 2021 e ad oggi non modificati. Vi è solo una modifica che la Legge di Bilancio del 2022 sta prendendo in considerazione ovvero l’introduzione alla fatturazione obbligatoria. Queste regola sarebbe dovuta entrare in vigore già dai primi mesi di quest’anno ma attualmente è ancora in trattativa tra gli enti a livello legislativo Italiano. 

Requisiti d’accesso al regime forfettario

Il regime forfettario viene riconosciuto come ‘ex regime dei minimi’ il quale è stato revisionato e incrementato per avere accesso ad agevolazioni più che convenienti. 

L’aliquota del 15% e le varie semplificazioni fiscali possono portare ad un risparmio notevole per chi entra nei canoni per poterne avere accesso. Le clausole di esclusione da questo regime sono molteplici e specifiche quindi è bene informarsi sin dai primi passi per non essere considerati inammissibili. 

La legge che regola il regime forfettario è la n. 190/2014 ed è in vigore dal 1 gennaio 2015 ed ha annullato tutti i precedenti regimi agevolati come: nuove iniziative produttive, vantaggio per l’imprenditoria giovanile e nuovi minimi, regime contabile agevolato per ‘ex minimi’.

I requisiti di accesso sono stati riproposti e stilati nella legge di bilancio del 2020 e sono tutt’ora in regola. Questi sono suddivisi in due ovvero il requisito soggettivo e il requisito oggettivo. 

Requisito soggettivo e accesso al regime forfettario

Tutti i lavoratori fisici e detentori di un’attività d’impresa, di arte, di professione e di imprese famigliari, possono avere accesso al regime forfettario.

Per capirci meglio: ha accesso a questo regime chi è un libero professionista o chi ha una ditta individuale. Diverso è il discorso per tutte le società o associazioni sia professionali che non a scopo di lucro. 

Requisito oggettivo e accesso al regime forfettario

Tutti i lavoratori che vogliono avere accesso a questo regime hanno una limitazione circa i limiti di compenso e ricavo. Infatti la somma dei ricavi e compensi della tua attività non deve oltrepassare annualmente 65.000 euro. Diversamente se si dovesse oltrepassare questo limite di compenso si è costretti ad adottare il regime semplificato. 

Il limite al compenso viene anche modificato a seconda dei mesi di operatività effettiva di una nuova impresa. Per capire come fare questo calcolo è molto semplice: i fatidici 65.000 euro devono essere divisi per 365 giorni di un anno e multipicando il valore per i giorni di attività, il risultato darà i compensi minimi da rispettare e da non oltrepassare per non essere costretti a modificare il regime da forfettario a semplificato.

Le regole per il regime forfettario sono da tenere ben in considerazione in quanto uniche. Per fare il calcolo corretto dei ricavi e compensi è bene sapere che le spese sostenute, per esempio affitto e dipendenti, non hanno rilevanza. Quindi quando si calcolano le attività va considerata la tassazione particolare per questo regime, ottenendo così un calcolo preciso per accedere alle eventuali agevolazioni fiscali. 

Nel caso dell’attività di consulenza (o altre) del regime forfettario, le entrate possono essere più di una in base alle diverse attività esercitate dal lavoratore. Bisognerà anche in questo caso sommare tutte le entrate e guardare bene a non oltrepassare i limiti minimi. 

Un ulteriore requisito oggettivo che permette l’accesso al regime è quello che riguarda il regolamento per le sostenere le spese per i dipendenti a carico. Questi limiti economici non possono superare i 20.000 euro e bisogna considerare sia i lavoratori dipendenti che i compensi pagati ai collaboratori dell’attività o associati. Lo stesso vale nella situazione di un attività di impresa familiare: bisognerà considerare sia i compensi pagati ai lavoratori subordinati sia a quelli dei soci d’impresa. 

Le cause d’esclusione dal forfettario

Le situazioni che non devono verificarsi per essere completamente esclusi dalle agevolazioni oppure incorrere al cambio in regime ordinario, sono chiaramente scritte nella legge del bilancio 2020. 

La prima situazione puo’ essere quella di superare i 65.000 euro di ricavi e compenso: attualmente non è prevista nessuna modifica per l’anno in cui avviene questo incremento di fatturato, infatti il regime rimane invariato al forfettario. L’unica nota da fare è che bisognerà comunque presentare l’imposta relativamente ai ricavi e compensi ottenuti. 

La situazione varia però nell’anno seguente, infatti bisognerà modificare il regime in ordinario non avendo più accesso alla tassazione agevolata. Se si dovesse inciampare in questa situazione, si potrà riconsiderare il regime forfettario solo dopo due anni. 

Questo ci fa capire come bisognerà considerare sempre l’anno precedente prima di considerare il regime forfettario. 

Non hanno accesso al regime forfettario tutti i soggetti che si sono già avvalsi di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiuntivo. Vediamo alcuni esempi: 

  • agricultura e pesca
  • vendita tabacchi 
  • commercio dei fiammiferi 
  • editoria
  • telefonia pubblica 
  • trasporto pubblico
  • intratteimenti e giochi 
  • agriturismo
  • vendita a domicilio
  • vendita d’usato 
  • vendita di oggetti d’arte e di collezione 
  • vendita all’asta 
  • vendita di rottami

Inoltre ci sono delle esclusioni dal regime forfettario anche per chi non è residente in Italia. Diversamente puo’ invece accedervi chi risiede in uno stato dell’Unione Europea o chi fattura almeno il 75% del reddito complessivo realizzato.

Viene escluso dalla possibilità di accedere a questo regime anche chi esercita attività d’impresa contemporaneamente all’ esercizio di attività e quindi quei lavoratori che fanno parte di una azienda con statuto S.p.A o anche chi controlla imprese con statuto srl esercitando attività economica le quali possono essere direttamente riconducibili al soggetto che vorrebbe godere della partita IVA forfettaria. 

In aggiunta, anche le persone riconducibili ad attività che vengono esecitate nei confronti di un unico datore di lavoro sia attuale che nei due anni precedenti.

Così come i lavoratori autonomi che nell’ anno precedente hanno invece prestato lavoro con iscrizione subordinata e che hanno ricevuto un compenso di oltre 30.000 euro. Questa situazione non viene prese in considerazione nel momento della costituzione del regime forfettario se e solo se i ricavi superiori risalgono a più di un anno dalla cessazione della prestazione di lavoro. 

I vantaggi del regime forfettario

I vantaggi non sono solo quelli riguardanti ad un’aliquota del 15% molto conveniente ma quelli che inglobano anche tutto il discorso delle semplificazioni contabili e di quelle fiscali. 

Uno delle convenienze principali è quella di avere delle semplificazioni IVA ovvero la libertà di non dover addebitare l’IVA ai tuoi clienti, altrettanto modo non bisognerà detrarre l’imposta assolta sui tuoi acquisti. 

Al momento della definizione del prezzo di un tuo lavoro o di una tua prestazione lavorativa, non è necessario quindi considerare l’IVA da aggiungere. Questa modalità è obbligatoria invece per chi lavora sotto regime ordinario il quale è anche tenuto a scaricare l’IVA su acquisti e spese interne all’attività.

E’ previsto anche l’esonero dagli obblighi di liquidazione dell’imposta e la sua relativa presentazione nei libri di bilancio. Bensì, chi è in questo regime, non è assolutamente tenuto a registrare le proprie fatture, come i corrispettivi o gli acquisti realizzati. 

Non è necessario neppure la registrazione delle fatturazione elettronica se non chè per chi opera a stretto contatto con la pubblica amministrazione. 

Il tutto si puo’ riassumere in un evidente risparmio di tempo ed economico riguardante la tassazione. 

Le operazioni per cui il regime forfettario prevede l’obbligo di assolvimento dell’IVA

I casi sono esclusivamente due per cui il lavoratore dotato di partita iva forfettaria andrebbe ad incombere all’obbligo di assolvimento dell’IVA, fermo restando il fatto che comunque sarebbe escluso dalla detrazione discale sulle relative fatture.

Il primo caso è quello degli acquisti intracomunitari, i quali prevedono un limite di spesa di 10.000 euro. Eccedendo si dovrà quindi assolvere l’IVA registrando la fattura del cliente, dichiarando l’aliquota e l’imposta annessa.

In questo caso si dovrà dunque dichiarare e versare l’IVA entro il giorno 16 del mese dopo a quello dichiarato nella fattura. Allegato a questa operazione si è tenuti a presentare l’Intrastat che riporta tutte le operazioni intracomunitarie realizzate.

Il secondo caso riguarda le presentazioni di servizi “generiche” che riportano la necessità di assolvere l’IVA e integrare la fattura del cliente indicando l’aliquota e l’imposta. Ugualmente al primo caso, bisognerà versare tutto entro il sedicesimo giorno del mese. 

Contabilità e fatturazione 

Sono pochi e coincisi gli obblighi che riguardano la contabilità e la fatturazione del regime forfettario. Si è infatti tenuti a conservare in formato cartaceo le fatture d’acquisto o le bolle emesse dalle dogane. In aggiunta, è da conservare anche i corrispettivi senza chiaramente l’aggiunto dell’IVA nell’importo richiesto al proprio cliente. 

In queste azioni bisogna sempre specificare all’interno dei libri di bilancio, che l’importo richiesto è “senza applicazione dell’IVA”, questa è una direttiva riportata nel primo articolo della legge che regola lo statuto forfettario. 

Inoltre si dovrà sempre marcare con bollo di 2 euro tutte le fatture che superano i 77,00 euro di importo.

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