Assunzioni agevolate 2021 o beffa?

Sono emerse parecchie problematiche legate alle assunzioni agevolate 2021, tanto che viene da chiedersi se sia una presa in giro o meno. Il fatto è che i vincoli e i limiti posti sono innumerevoli e tutti a scapito del lavoratore. Le agevolazioni porteranno a un incremento occupazionale? Ai posteri l’ardua sentenza.

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Come ben noto a tutti il mondo del lavoro è stato uno dei settori, insieme a quello della sanità, maggiormente colpito dalla pandemia, ed è quindi stato necessario correre ai ripari per tutelare le imprese e i lavoratori. 

Innumerevoli sono state le misure volte a rimarginare la situazione emergenziale che il Covid aveva causato; il legislatore ha così introdotto varie agevolazioni a favore dell’imprenditore dagli esoneri contributivi per le assunzioni alla Cassa integrazione Covid per cercare di arginare i licenziamenti dei lavoratori e il conseguente fallimento delle imprese. 

Questo però, ha ingenerato, come spesso accade nel nostro paese, un pot-pourri di contratti di lavoro, non da ultimo il contratto di rioccupazione.  

Wired parla di “ giungla di contratti

“Dal 2010 a marzo del 2018 i contratti sottoscritti in Italia sono passati da 498 a 864”.

Il numero è in continuo rialzo, ma la situazione per il lavoratore non migliora, anzi: i salari calano, i lavori sono meno stabili, i costi aumentano e i giovani e non, non sanno dove sbattere la testa. 

Esistono quindi della assunzioni agevolate? E nel caso, agevolate per chi?

I problemi di operatività del bonus assunzioni

E’ necessario prima fare un piccolo passo indietro: a prescindere dalla situazione emergenziale, i governi che si sono succeduti nel tempo hanno sempre annunciato nella Legge di Bilancio degli interventi volti a favorire delle agevolazioni alle assunzioni.

Il problema sta poi nella mancata operatività della disciplina, di ciò che viene promesso: ma qual è il motivo? Il nostro sistema giuridico attuale prevede tutta una serie di condizionamenti, tra cui il passaggio imprescindibile presso la Commissione Europea. Diciamo che le agevolazioni previste sono subordinate all’autorizzazione dell’Organo Europeo. 

Il primo gennaio 2021, ad esempio, è entrata in vigore il bonus assunzione per gli under 36 nel biennio tra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, e l'autorizzazione da parte della Commissione Europea non è ancora giunta.  Ma non solo: pensiamo al contratto di rioccupazione previsto dal D.L. 73/2021; anche questa tipologia contrattuale è in attesa dell’autorizzazione da parte di Bruxelles!

Cosa dire ? E’ evidente che questo sistema non va, perché molte volte agli opportuni riferimenti normativi che vincolano le agevolazioni al rispetto dei contratti collettivi nazionali, al rispetto del mantenimento dei livelli occupazionali; si accompagnano le espressioni dell’INPS che interviene con chiarimenti sul lavoro

Le problematiche sopra emerse vengono affrontate in modo impeccabile da Mr LUL lepaghediale, lo youtuber con il canale dedicato ai lavoratori:

 

Bonus assunzioni under 36

Prima di partire con un esempio esemplificativo di quanto detto sopra, facciamo un breve excursus sull’agevolazione rivolta a chi assume lavoratori under 36

Avevamo già anticipato che le Leggi di Bilancio susseguitesi nel tempo, hanno, tendenzialmente, cercato di introdurre più agevolazioni possibili per le imprese. Non è da meno l’agevolazione prevista in favore dei datori di lavoro che assumono giovani under 36. Parliamo, quindi, del c.d bonus assunzioni under 36.

Essa è stata, infatti, introdotta dalla L. La l. 205/2018, c.d. legge di bilancio 2018, che ha previsto una riduzione  del versamento dei contributi previdenziali nel caso in di assunzione di giovani under 36 per l’anno 2018; successivamente, la legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, ha prorogato l’incentivo per gli anni 2019 e 2020.

Veniamo all’ultima disciplina: la Legge di Bilancio 2021.

Essa, all’ art. 1, commi da 10 a 15, della l. 178/2020, ha modificato la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni per gli anni 2021 e 2022. 

Inoltre  il bonus

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento;
  • è cumulabile con gli incentivi di natura economica, come gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili; gli incentivi rivolti a chi assume i beneficiari del trattamento NASpI; a chi recepisce l’ Occupazione Mezzogiorno o chi beneficia dell’ Occupazione NEET.

Bonus assunzioni under 36: i beneficiari e i destinatari della norma

Come emerso più volte i beneficiari dell’agevolazione sono tutti i datori di lavoro privati, anche i datori di lavoro del settore agricolo, con l’esclusione dei datori di lavoro domestici. 

Non è necessario che siano imprenditori; basta che operino in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio. Di conseguenza sono titolari del bonus assunzioni under 36, come indicato dalla circolare Inps n. 56 del 2020, anche:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del d.lgs. 267/2000;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

I destinatari della norma sono i lavoratori che non hanno ancora compiuto 36 anni dalla data della prima assunzione a tempo indeterminato. 

Leggendo attentamente la norma potremmo quasi dire che ciò che espressamente previsto dal legislatore risulta piuttosto infelice: stiamo parlando di due requisiti:

  • che il lavoratore non abbia compiuto almeno il 36esimo anno di età;
  • non sia mai stato assunto a tempo indeterminato. 

Ora capiamo bene che la norma sarebbe stata funzionale se avesse regolamentato la disciplina del requisito dell’assunzione a tempo indeterminato ponendo come limite di età i 30 anni, esagerando! 

Mettendo invece come limite i 36 anni di età si da’ una chiara lettura, una fotografia del nostro paese a livello lavorativo: a oggi sono pochi i giovani che, al compimento del 36 esimo anno di età, vengono stabilizzati. O, sperando invece, di essere stati assunti a tempo indeterminato, questo limita ulteriormente la capacità dell’incentivo.

Aggiungiamoci poi, che a volte, è lo stesso istituto previdenziale a dare delle interpretazioni, parecchio rigide. 

Per esempio, nella circolare 56 del 12 aprile 2021, si fornisce un’ulteriore interpretazione restrittiva, tanto che l’INPS dice che sono esclusi dal bonus assunzioni tutti i lavoratori che avevano stipulato un contratto a tempo indeterminato e che avevano risolto il rapporto di lavoro, durante o al termine della prova.

L’interpretazione così fornita risulta particolarmente rigida in quanto taglia fuori molti soggetti: pensiamo ad esempio ai portatori di handicap che sono assunti da qualche azienda con contratto a tempo indeterminato, con prova e che magari dopo due giorni, o alla fine della prova, vengono licenziati.

Ecco la prima falla normativa:questi soggetti, anziché tutelati, vengono completamente esclusi. E questo soltanto perché è stata data un’interpretazione molto rigida e fortemente restrittiva della norma; dobbiamo anche entrare nell’ottica che il periodo di prova nasce come momento in cui le parti si “sondano” e decidono se poter continuare o meno.

A questo bisogna aggiungere un’altra cosa: affermare che le persone che hanno già instaurato, precedentemente, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non devono essere assunte taglia una grossa fetta di persone dal poter usufruire di questo beneficio notevole. 

Facciamo un altro esempio: le donne, titolari sempre di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che hanno dato le dimissioni nel periodo protetto dal poter accudire i bambini, prima di poter compiere i 36 anni, vogliono rientrare nel mondo del lavoro; ebbene sono escluse da questo incentivo atto ad agevolare l’inserimento lavorativo, proprio perché hanno avuto precedentemente instaurato un rapporto di lavoro.

E diciamocelo: il discorso sulla parità passa anche da queste piccole cose.

L’impatto del bonus under 36

A ben vedere la misura dell’incentivo è notevole in quanto si è in presenza di uno sgravio contributivo sulla quota a carico dei datori di lavoro, come sopra detto, per ben 36 mesi, che diventano 48 mesi in alcune regioni quali Abruzzo, Molise, Puglia, Campania , Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’incentivo è corposo ma anche qui: si è in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Aggiungiamo un’altra questione che non è secondaria, e che deriva da un’altra interpretazione della circolare inps n. 56 che sul punto ha riportato quanto già illustrato dalla circolare n. 40 del 2018

Ci si riferisce al fatto che, a fronte di un’assunzione a tempo né terminato di un lavoratore che non risulta sia mai stato titolare di un rapporto d lavoro a tempo indeterminato, l’INPS si riserva di verificare se quel lavoratore ha avuto, con altri datori di lavoro, un rapporto di collaborazione o in nero. 

Il datore di lavoro magari è ignaro di una precedente situazione del genere ed esso viene penalizzato per fatti che son successi  altrove e che lo vengono a colpire. 

Ma non solo questo incentivo, per essere effettivamente operativo sul territorio è in attesa dell’autorizzazione. Vediamo infatti la stessa dinamica farsi strada anche per l’agevolazione rivolta alle donne. Vediamo che cos’è. 

Bonus assunzione donna 

Sempre la Legge di Bilancio 2021 (L.n. 178/2020) dai commi 16 a 19 ha previsto un incentivo per assunzione delle donne. Il legislatore è intervenuto sull’impianto dell’articolo 4, commi da 9 a 11, della Legge n. 92/2011. 

Questo beneficio, che è per un massimo di 18 mesi ha un importo fino a 6000 euro sulla quota a carico del datore di lavoro, sempre con l’esclusione dei premi INAIL e della contribuzione minore assunzione donne. 

Il bonus assunzione donna coinvolge le donne che rispondono dei seguenti requisiti: 

  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
  • con una professione o di un settore economico caratterizzati da disparità occupazionale di genere superiore al 25% ;
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti;
  • disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti.

Inoltre, in via sperimentale per il biennio 2021-2022, concerne le assunzioni di tutte le lavoratrici donne ed è previsto uno sgravio contributivo, limitatamente al suddetto biennio, del 100% a carico del datore di lavoro per 12 mesi, elevabili a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Ambito oggettivo: quando spetta l’incentivo?

Il bonus è riconosciuto per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le trasformazioni del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con l’esclusione di rapporti di lavoro intermittente e di lavoro domestico.

Partiamo da una premessa: quando si parla di “donne prive di lavoro regolarmente retribuito ” non si parla solo di donne disoccupate o alle lavoratrici in nero ma a quelle lavoratrici, che, seppur lavorando non hanno raggiunto, nell’anno, un reddito di di lavoro dipendente superiore ai 2000 euro. Se lavoratrice autonoma sui 4000 euro.

Qui l’interpretazione della norma è pacifica: abbiamo un bonus che raddoppia quello già previsto prima ma qui non bisogna solo aspettare l’Europa, perché in più l’incentivo è strettamente correlato all’incremento occupazionale. Dov’è il problema dunque? Anche gli altri incentivi sono collegati all’incremento occupazionale

Ecco, forse sarebbe necessario fare un po’ più di chiarezza: esiste una norma di origine comunitaria, inserita poi in un regolamento, per permettere il recepimento nel nostro ordinamento, che spiega come calcolare l’incremento occupazionale: ad esempio per il calcolo non si tiene conto delle dimissioni i volontarie, del pensionamento, dei licenziamenti per giusta causa e delle riduzioni di orario volontarie. 

Abbiamo anche una sentenza della corte Europea del 2009 e un regolamento del 2014. Il dato preoccupante è il silenzio da parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps: sarebbe stato opportuno fornire un chiarimento dando un’interpretazione di ciò che è stato detto. Ad esempio: in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ove l’interesse non è univoco, ma è bilaterale, datore di lavoro e lavoratore, come calcoliamo le persone in funzione dell’incremento occupazionale?

La Corte di giustizia UE, Sezione II,sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07 afferma che 

nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione

Qui a essere agevolati sono tutti i contratti di lavoro subordinati, tranne ovviamente il lavoro intermittente e il lavoro domestico. Anche perché il lavoro intermittente è caratterizzato dalla non stabilità, dalla saltuarietà e dalla chiamata del datore di lavoro; il lavoro domestico non viene agevolato per la specialità del rapporto stesso.

Contratto di rioccupazione

Inserito nel D.L. Sostegni, il D.l.73/2021, questo contratto nasce per arginare i futuri licenziamenti derivati dallo sblocco dei licenziamenti. Premettiamo che, dopo l’uscita di questo provvedimento, ad oggi, non abbiamo ancora un accenno di indicazione operativa dal Ministero del lavoro e dall’INPS.

Questo contratto sembra un puzzle composto da elementi di contratti di lavoro passati e presenti. Pensate alla norma che prevede i 6 mesi di agevolazione accompagnate da un piano formativo legato al contratto stesso… ecco: è simile ai c.d contratti di inserimento, cancellati poi nel 2013. 

Poi, come dice la nomenclatura, è un contratto d rioccupazione, quindi è rivolto a chi ha dato la propria disponibilità ma che non ha un rapporto di lavoro.

Se ci pensiamo la finestra è molto stretta per cui: se è un contratto nato per superare la crisi pandemica perché farlo terminare il 31 ottobre?

Pensiamo a quei lavoratori che dal 1 novembre perderanno il posto di lavoro: parlo delle piccole aziende che hanno usufruito della FIS o della Cassa Integrazione in deroga… paradossalmente loro rimaranno scoperti, non potranno usare l’agevolazione! Questo contratto, come detto sopra, prevede un periodo formativo, con un piano personalizzato messo per iscritto..

Benissimo, peccato che in Italia esiste il contratto d apprendistato professionalizzante per gli over 29 con il piano formativo della durata del contratto stesso.

Finalmente è partito il via da parte della Commissione Europea: ora aspettiamo solo, per avere la piena opertatività sul territorio, che l'Inps fornisca le opportune indicazioni.