Adr: Bonus di 5000 euro ai disoccupati in cerca di lavoro

La legge di Bilancio 2021 ha incluso i titolari dell'indennità di disoccupazione (NASpI) tra i possibili beneficiari dell'Assegno di ricollocazione (Adr). Un bonus dell’importo massimo di 5.000 euro per sostenere i disoccupati nella ricerca di un nuovo impiego. L’assegno di ricollocazione nel 2021 include anche i titolari di Reddito di Cittadinanza e cassa integrazione

Image

L'Assegno di ricollocazione (Adr) è un bonus dell’importo variabile, tra i 250 e i 5.000 euro, che lo Stato assegna ai disoccupati in cerca di lavoro, per supportarli nella ricerca di un impiego e offrire un percorso formativo altamente specializzato.

La grande novità è che la Legge di Bilancio 2021 ha allargato la platea degli aventi diritto a questo bonus, includendo di nuovo tra i beneficiari anche i titolari di NASpI e cassa integrazione. La misura resta valida per il 2021 anche per i titolari di Reddito di Cittadinanza, che abbiano firmato la DID.

Il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 aveva infatti sospeso l’erogazione del contributi dell'Assegno di ricollocazione ai soggetti titolari dell'indennità di disoccupazione

Il bonus che in passato non aveva avuto molto successo è invece visto di buon occhio dal governo Draghi, che lo percepisce come una risorsa, male utilizzata finora, ma utile a risolvere il problema dell’occupazione sul lungo periodo. Ma vediamo come funziona e come richiedere questo bonus di ricollocazione.

Che cos’è l'Assegno di ricollocazione?

Questo bonus, chiamato “Assegno di Ricollocazione” (Adr) consiste in un voucher erogato per coprire i costi di una assistenza personalizzata nella ricerca di un nuovo impiego. 

È prevista ad esempio l’assegnazione di un tutor personale a ogni beneficiario, che si occuperà anche di promuovere il curriculum del candidato presso i potenziali datori di lavoro. I tutor offriranno supporto non solo nel percorso formativo, ma anche nella compilazione delle domande di lavoro e forniranno assistenza per preparare i colloqui.

L'Assegno di ricollocazione non è un bonus classico, nel senso stretto del termine, poiché ai disoccupati non sarà erogata alcuna somma diretta in denaro. Ma la cifra sarà corrisposta ai centri per l’impiego solo qualora il beneficiario trovi davvero lavoro.

In parole povere, una volta affrontato tutto il percorso formativo gratuito, se ci sarà un contratto di lavoro per il beneficiario del bonus, allora il centro per l'impiego riceverà dallo Stato una cifra che varia tra i 250 e i 5.000 euro. In caso contrario la somma non sarà erogata.

A fare richiesta del bonus e comunque il “disoccupato”, che una volta ricevuta conferma può scegliere liberamente l’ente che si occuperà della sua formazione.

La misura se non offre liquidità immediata ai disoccupati è studiata come una soluzione a lungo termine e ha l’obiettivo di aumentare le prestazioni dei centri per l’impiego e di ricollocare definitivamente le persone in cerca di lavoro. 

I requisiti per richiedere il Bonus 

Tra i beneficiari del bonus sono inclusi nel 2021:

  • i titolari di NASpI e DIS-COLL (indennità di disoccupazione dei collaboratori), che percepiscono l'indennità da più di 4 mesi;
  • i lavoratori in cassa integrazione in tutte le sue forme;
  • i titolari di Reddito di Cittadinanza che hanno firmato la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).

Sono esclusi come possibili beneficiari dell’assegno di ricollocazione:

  • i soggetti che siano impegnati in progetti o iniziative analoghe gestite dalle Regioni o Province autonome;
  • i soggetti che siano impegnati in altri percorsi di inserimento lavorativo, come tirocini, servizio civile e corsi di formazione, finanziati a livello statale;
  • i soggetti che beneficiano di un finanziamento pubblico per avviare una nuova attività.

Questo percorso formativo finanziato con il l'Assegno di ricollocazione ha una durata massima di 180 giorni, al termine dei quali è possibile chiedere una proroga di altri 180 giorni se il contratto di lavoro firmato dura più di sei mesi.

Se l’accordo lavorativo dura meno di sei mesi allora il bonus viene sospeso e il centro per l’impiego può riscuotere la parte spettante del contributo. Terminati i mesi del rapporto lavorativo, il percorso formativo riprenderà il suo iter classico.

Per quanto riguarda i lavoratori in cassa integrazione, il bonus ricollocazione ha una durata diversa e il percorso formativo accompagna il soggetto per tutta la durata della Cig. Inoltre qualora tutto l’importo dell’assegno non fosse stato speso, l’iter formativo può continuare anche dopo la fine della cassa integrazione.

Gli importi in caso di contratto di lavoro

La cifra bonus corrisposta ai centri per l’impiego varia sulla base della durata e dell’intensità del percorso formativo e, soprattutto, sul tipo di contratto di lavoro firmato.

  • l’assunzione con un contratto in apprendistato o a tempo indeterminato da diritto ad una cifra compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro;
  • se il contratto è a tempo determinato, ma ha una durata di almeno sei mesi, allora l’importo percepito varia tra i 500 e i 2.500 euro;
  • per i contratti che vanno dai 3 ai 6 mesi è possibile avere tra i 250 e i 1.250 euro, ma solo ed esclusivamente nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Nel caso in cui il percorso formativo non sia andato a buon fine per il beneficiario del bonus, allora il centro per l’impiego potrà richiedere comunque una quota fissa (Fee4Services), volta a coprire parte dei costi della formazione.

Come presentare la domanda di richiesta 

I disoccupati, cassintegrati o titolari di Reddito di Cittadinanza, che vogliono usufruire del percorso formativo gratuito, potranno presentare la domanda per l'Assegno di ricollocazione in modalità telematica sul portale MyANPAL, oppure rivolgendosi alle sedi fisiche dei centri per l’impiego, o tramite gli Istituti di patronato autorizzati dall’ANPAL. 

Una volta ricevuta conferma dell’accettazione della domanda il richiedente ha 30 giorni per prenotare l’appuntamento presso un centro per l'impiego a sua scelta.

I disoccupati, titolari dell'indennità di disoccupazione (NASpI), possono presentare richiesta per l’Assegno di ricollocazione, dopo il quarto mese di disoccupazione. Ad effettuare le verifiche e accordare il bonus è il centro per l’impiego, entro sette giorni dalla presentazione della domanda.

Ovviamente per il beneficiario c’è l’obbligo di recarsi a tutti gli appuntamenti e seguire le tappe dell’iter formativo, nonché quello di accettare le eventuali offerte di lavoro presentate. Qualora il beneficiario non dovesse attenersi a queste norme sono previste sanzioni tra cui l'interruzione della prestazione legata al reddito.

Cioè, se i disoccupati rifiutano le offerte di lavoro giudicate congrue dai centri per l’impiego, o non si recano agli appuntamenti fissati, come pena ci sarà lo stop dell’erogazione dell'indennità di disoccupazione.

L’ANPAL fa presente che l’essere titolari di NASpI è solo un requisito di accesso al bonus e non di mantenimento. Questo vuol dire che, se dopo essere divenuti beneficiari del bonus termina l’erogazione dell'indennità di disoccupazione, il percorso formativo sarà comunque portato a termine dal centro per l’impiego per la sua durata ordinaria.