Cigs, Naspi e Dis coll: importanti novità per il 2022

La Manovra di bilancio 2022 porta con se importati riforme strutturali che attrae all’interno della normativa in materia di Cigs. Ecco quali novità anche in t

Dall’inizio di quest’anno si stima che aumenterà in modo particolarmente consistente il numero delle aziende che potranno fare ricorso alla Cassa integrazione straordinaria (Cigs)

Il riordino della normativa effettuato recentemente in materia di ammortizzatori sociali, recepito a fine anno dalla legge di Bilancio per l’anno in corso, cambia, infatti, sensibilmente lo scenario di riferimento della disciplina della Cigs, che non si rivolgerà più soltanto alle imprese appartenenti a determinati ambiti produttivi, ma andrà a riguardare anche altre aziende che, nei sei mesi precedenti, hanno occupato in media oltre quindici lavoratori e che risultano operare in settori merceologici per cui non erano stati previsti fondi di di alcun tipo, né bilaterali alternativi, ossia i settori dell’artigianato e della somministrazione. 

Si tratta quindi di una rilevante modifica a livello strutturale, che attrae all’interno della normativa in materia di Cigs tutte le aziende che sono destinatarie della disciplina in materia di Fondo di integrazione salariale (Fis), che presentavano un organico mediamente superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente, che, fino al 31 dicembre 2021, risultavano escluse dall’intervento straordinario.

Rimangono, inoltre, destinatari della Cigs, indipendentemente dalla numerosità dei dipendenti che risultano occupati, tutte le imprese appartenenti al trasporto aereo, quelle che fanno riferimento alla gestione del settore aeroportuale e le società che risultano derivazioni di esse, nonché i movimenti di natura politica e tutte le loro rispettive diramazioni che sono presenti a livello territoriale, a condizione che esse risultino iscritte nel registro previsto dallarticolo 4, del decreto legge del 2013. 

Cigs circoscritta alla riorganizzazione aziendale 

Il riordino legislativo della riforma rivede anche le causali di intervento, che non vengono aumentate ma rimodulate.

In sostanza il ricorso alla Cigs resta circoscritto ai casi di riorganizzazione e crisi di natura aziendale (fatto salve le ipotesi che riguardano la chiusura della produzione aziendale o di una parte di essa) nonché di sottoscrizione di un contratto di solidarietà.

In ogni caso, la prima delle tre causali, ossia quella che riguarda la riorganizzazione aziendale viene ad essere allargata ai contesti situazioni in cui le attività imprenditoriali presentano una programmazione finalizzata a favorire processi di di passaggio verso altre modalità produttive, con questi ultimi che saranno individuati mediante una regolazione che sarà realizzata con decreto interministeriale.

Restyling anche per quanto concerne i contenuti del relativo programma: si prevede, infatti, che, nell’ambito del processo di riorganizzazione, il recupero sul fronte dell’occupazione sia da ricercare anche attraverso una  la riqualificazione professionale del personale e l’incremento delle competenze. 

Cigs: nessun cambiamento sulla durata dei trattamenti 

Nessuna modifica, invece, per quanto riguarda le durate dei singoli trattamenti di Cigs che, quindi, resteranno quelle precedentemente definite dal decreto legislativo 148/2015 secondo i seguenti periodi massimi:

  • 24 mesi, per riorganizzazione aziendale;
  • 12 mesi, anche continuativi, per crisi aziendale;
  • 24 mesi in caso di stipula di un contratto di solidarietà.

Va, inoltre, rilevato che tutte le durate dovranno essere riferite al quinquennio mobile e alla singola unità produttiva. 

Intatta l’aliquota di finanziamento mensile delle Cigs 

Il riordino non ha, invece, modificato l’aliquota di finanziamento mensile della Cigs che, pertanto, rimarrà fissata nella misura di 0,90% di cui 0,30% a carico del dipendente. Resterà invariato anche il contributo addizionale che sarà dovuto dalle aziende qualora si verifichi un effettivo utilizzo della Cig, secondo le   seguenti condizioni:

  • 9% della retribuzione complessiva spettatante al lavoratore in merito alle ore lavorative che non risultano prestate, con riferimento ai periodi di integrazione salariale che risultano fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di cinquantadue settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre il precedente limite e fino a centoquattro settimane che risultano all’interno di un quinquennio mobile.;
  • 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Va osservato, tuttavia, che la legge di Bilancio, al fine di calmierare gli effetti che risulterebbero derivanti dal nuovo carico contributivo su imprese e lavoratori appartenenti a settori che in precedenza risultavano esclusi dalle tutele in materia di Cigs, ha previsto, per il solo anno in corso (periodi di pagamento che va da gennaio a dicembre del  2022), una riduzione dell’aliquota contributiva in misura pari allo 0,63 per cento.

A beneficiare della riduzione, che attesterà l’aliquota effettiva allo 0,27% (0,90%-0,63%), saranno esclusivamente i datori di lavoro e i relativi dipendenti destinatari del Fis che, nel semestre precedente, hanno mediamente occupato più di 15 dipendenti.

Disoccupazione: sì alla Naspi anche senza 30 giorni lavorativi 

A partire dall’anno in corso l’indennità di disoccupazione Naspi diventerà più accessibile e consistente. A poterne beneficiarne saranno anche gli operai del settore agricolo con un contratto a tempo indeterminato, i dipendenti delle cooperative e le realtà che si occupano della trasformazione e della commercializzazione di prodotti del settore agricolo o zootecnico propri o che risultano forniti da soci.

Sono questi i principali effetti che saranno prodotti sulla Naspi come conseguenza del riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali attuato con la legge di Bilancio per il 2022. 

Naspi: le novità sulle condizioni d’accesso 

La novità più rilevante è quella che riguarda le condizioni di accesso all’ammortizzatore sociale come effetto derivante dalle conseguenze della crisi pandemica che hanno indotto a facilitarlo.

Infatti, per gli eventi di disoccupazione che sono accaduti dal primo giorno di gennaio del 2022, non sarà più richiesta la condizione delle trenta giornate di lavoro effettivo all’interno dei dodici mesi precedenti all’inizio della disoccupazione.

Questa modifica rende strutturale quanto stabilito nel decreto Sostegni solo per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Quindi, dall’inizio dell’anno in corso per poter richiedere la prestazione sarà necessario soltanto essere in possesso soltanto dei seguenti requisiti:

  • essere nello stato di disoccupazione non volontaria;
  • poter contare su tredici settimane di contribuzione che riferiscono ai quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione.

Naspi: Importo dell’assegno di disoccupazione ridotto

La riforma è intervenuta positivamente anche per quanto riguarda la misura dell’assegno della riforma. Il Dlgs 22/2015 stabilisce, infatti, un meccanismo che prevede la riduzione della prestazione, che, con riferimento agli eventi di disoccupazione che sono accaduti fino alla fine del 2021, prevede che la Naspi si riduca mensilmente del tre percento a partire dall’inizio del quarto mese in cui si fruisce dell’indennità. 

La legge di Bilancio 2022 ha apportato due significative modifiche riguardo l’impianto di riferimento. In primo luogo ha stabilito che per gli eventi di disoccupazione che sono intervenuti a partire dal 1° gennaio 2022 il meccanismo del decremento vada ad operare, in genere, dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Conseguentemente, l’indennità si ridurrà mensilmente del tre percento dal 151° giorno del beneficio della misura di sostegno. Inoltre, è stata resa meno gravosa la riduzione per tutti coloro che abbiano compiuto 55 anni alla data di trasmissione della domanda.

E’ stato, infatti, previsto che per quanto riguarda questi soggetti, il decremento operi mensilmente a partire dall’inizio dell’ottavo mese di fruizione; ne deriva, conseguentemente, che la Naspi si ridurrà nella misura mensile del tre percento dal 211° giorno di percezione dell’indennità. 

Naspi estesa alle coop agricole 

Con l’estensione della Naspi agli operai del settore agricolo con contratti a tempo indeterminato e i dipendenti dalle cooperative e delle realtà consortili che rientrano nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della zootecnia di natura propria o derivanti da conferimenti di soci (legge 240/1984), si completa, invece, il processo che prevede, anche per questi soggetti, l’accesso agli ammortizzatori sociali tradizionali e non più specificamente relativi al settore.

Infatti, anche in materia di Cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), questi lavoratori risultano destinatari della disciplina del Dlgs 148/2015 e non della normativa sulla cassa integrazione speciale per gli operai agricoli. 

Riordino Dis-Coll: novità positive all’orizzonte

Effetti positivi del riordino anche per la Dis-Coll, che è una specifica indennità di disoccupazione destinata a sostenere i collaboratori che effettuano prestazioni coordinate e continuative, a progetto, ricercatori e dottorandi, iscritti alla gestione separata Inps, non pensionati e non titolari di partita Iva, che hanno perso, senza la propria volontà, la propria occupazione.

La nuova legge di Bilancio, infatti, prevede modifiche della disciplina su più fronti:

  • riduzione della misura;
  • ampliamento della durata massima dell’indennità;
  • riconoscimento della contribuzione figurativa. 

Riguardo al decremento, è previsto che per gli eventi di disoccupazione che sono accaduti intervenuti dall’inizio di gennaio 2022 l’indennità si riduca mensilmente del tre percento dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di percezione dell sostegno (antecedentemente alla modifica, la riduzione avveniva a partire dal 91° giorno di godimento).

In merito alla durata dell’indennità, è stabilito un ampliamento del periodo di percezione della Dis-Coll che, per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022, non può superare la durata di 12 mesi (in precedenza 6 mesi). 

Come per la Naspi, viene introdotto, inoltre, il riconoscimento d’ufficio della contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici, per i periodi di fruizione della Dis-Coll conseguente a eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022.

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