Contratto a tempo determinato, ecco le novità per quest'anno

Sarà una delle formule più utilizzate per favorire la ripresa lavorativa post pandemia. Il contratto a tempo determinato è tra le opzioni più utilizzate dai datori di lavoro e il Decreto sostegni è intervenuto con una modifica ai termini di scadenza che potranno essere prorogati anche dopo 4 rinnovi. Ecco tutte le novità per il 2021.

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Uno dei punti caldi da affrontare per la ripresa economica sarà quello del lavoro. Al momento il Governo è intervenuto in via emergenziale sul breve termine con proroghe e sostegni a tutela dei lavoratori vittime del blocco delle attività. Nel Decreto sostegni, infatti, si parla anche di contratto a tempo determinato e in questo articolo ti spiegheremo le novità per il 2021.

Contratto a tempo determinato 2021

L’intervento sui contratti a tempo determinato riguarda la possibilità di ulteriori proroghe dopo il termine dell’effettiva scadenza. Incentivi poi per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 36 e novità su chi percepisce il Reddito di cittadinanza ma lavora per brevi periodi.

“Contratti di lavoro in somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.”…”Ciò, con l’obiettivo di evitare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito che sarebbe invece necessario attivare in favore di quei lavoratori cessati, per il periodo occorrente alla loro ricollocazione nel mercato del lavoro.” come ha chiarito il Ministero del lavoro.

Scopriamo quindi nel dettaglio le nuove misure per i contratti a tempo determinato.

Contratto a tempo determinato la proroga

Grazie a una riforma sull’articolo 93 del Decreto Rilancio, fino al 31/12/2021 i contratti a termine potranno essere prolungati per altri 12 mesi oltre la loro scadenza, pur nel limite dei 24 mesi, senza tener conto dei precedenti rinnovi o proroghe, e senza la necessità di un fermo del lavoratore tra un rinnovo e l’altro.

Questo allargamento riscrive i limiti dell’articolo 17 del Decreto sostegni a tutela dei lavoratori e dei posti di lavoro, è stato quindi modificato il blocco di alcuni criteri sanciti dall’articolo 21 del Testo unico dei contratti di lavoro (d.l 81/2015).

Possono però usufruire del prolungamento i lavoratori che stiano lavorando o abbiano già lavorato presso l’azienda di riferimento con un contratto determinato o in somministrazione, e non quelli alla prima assunzione.

In sostanza ecco i nuovi criteri di proroga del contratto a tempo determinato:

  • La proroga può avvenire una sola volta e senza la necessità di specificare la causale (come nell’art.19 d.l 81/2015).
  • La proroga è ulteriore alle 4 disponibili per il datore di lavoro.
  • In questo caso è sospesa la cosiddetta “vacanza contrattuale” (o stop and go) di 10 o 20 giorni tra un rinnovo e l’altro.
  • La regola è valida anche per i contratti in scadenza dopo il 2021 purché la proroga avvenga entro l’anno.

Giovani con contratto a tempo determinato

La Legge di bilancio 2021 (n.178/2020) è intervenuta anche in materia di agevolazioni per i lavoratori più giovani.

Per il biennio 2021-2022 chi ha fino a 35 anni di età potrà vedere trasformato il suo contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, anche per i dipendenti in somministrazione, grazie agli incentivi elargiti alle aziende per favorire le assunzioni a lungo termine.

Tutto questo sarà possibile se il lavoratore non è mai stato occupato a tempo indeterminato e non è valido inoltre per gli apprendisti, per i contratti a chiamata o intermittenti, per i lavoratori domestici.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, invece, non dovrà avere alle spalle licenziamenti collettivi o o individuali di dipendenti con la stessa qualifica e nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti. E nemmeno procedere con lo stesso tipo di licenziamenti nei 9 mesi successivi.

L’incentivo per l’azienda regolato dalla Legge di bilancio è relativo a un esonero contributivo del 100% per un massimo di 6000 euro annui. La manovra è comunque in attesa di una vera approvazione della Commissione Europea.

Cassa integrazione e contratti a termine

Se il datore di lavoro sta usufruendo degli ammortizzatori sociali relativi alla Cassa integrazione non può assumere lavoratori a tempo determinato con le stesse mansioni e per le stesse unità di quelli in sospensione.

In caso di violazione del divieto secondo l’articolo 20 del d.l 81/2015 il contratto a tempo determinato si trasforma automaticamente in tempo indeterminato.

Secondo quanto stabilito dal Decreto sostegni possono inoltre usufruire della CIG anche i lavoratori a tempo determinato senza l’anzianità prevista dalle normative purché siano in forze dal 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto.

Reddito di cittadinanza e contratto a tempo determinato

La novità riguarda la sospensione, e non più decadenza, dell’erogazione del reddito di cittadinanza se nel nucleo ricevente uno dei soggetti stipula un contratto di lavoro a tempo determinato, con un aumento del reddito non superiore ai 10 mila euro annui.

L’articolo 11 del Decreto sostegni ha quindi stabilito un periodo di sospensione di massimo 6 mesi per l’intero periodo del contratto valida per tutto il 2021 e solo per i lavoratori dipendenti, si tratta quindi di lavori a breve termine.

In caso invece il lavoro dipendente causi una perdita del sostegno in quanto in eccesso rispetto ai requisiti richiesti, dovrà essere inoltrata una nuova domanda per il restante periodo non goduto. Dopo più di un anno dall’ultimo contratto di lavoro con superamento del reddito, la richiesta varrà come una del tutto nuova.

Contratto a tempo determinato le proposte

Si prevede che questa forma di contratto potrebbe essere la più utilizzata per la ripresa economica post Covid, ecco quindi quali sono le proposte di modifica al Decreto dignità che interverrebbero su alcuni punti dei contratti a termine:

  • Regolazione delle causali direttamente attraverso gli specifici contratti collettivi;
  • Investire sugli incentivi per le aziende per favorire le assunzioni a tempo determinato;
  • Spostare la durata da 24 a 36 mesi;
  • Garantire sgravi per il datore di lavoro, come l’eliminazione dei contributi addizionali.

Cos’è il contratto a tempo determinato

Disciplinato dal decreto n.81/2015, poi modificato dal d.l n.87/2018 nella legge n.93/2018, il contratto a tempo determinato regola il lavoro subordinato con una durata limitata da un termine.

Di base il periodo massimo è di 12 mesi che diventano 24 quando:

  • Sussistano esigenze temporanee od oggettive;
  • In caso di sostituzione di altri lavoratori;
  • Per incrementi temporanei dell’attività che richiedano nuove assunzioni.
  • Quanto dura il contratto a tempo determinato

La durata di questo tipo di contratto è di 24 mesi salvo alcune eccezioni. Dopo questo tempo, infatti, è possibile un’ulteriore proroga sottoscritta come “deroga assistita” presso la sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del territorio di riferimento.

La data del termine deve comparire in un atto scritto e, qualora non compaia, il contratto diviene in automatico a tempo indeterminato. L’unico caso in cui non è necessaria la forma scritta è per i contratti che non superano i 12 giorni.

Contratto a tempo determinato: rinnovi e proroghe

Le proroghe non possono essere più di 4, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Anche in questo caso, se le proroghe dovessero arrivare a 5 avverrebbe la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato. 

Inoltre, dopo i 12 mesi è necessario indicare la causale se a essere prorogata è la stessa attività di lavoro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali.

In caso di rinnovo, invece, è previsto lo stop tra i due contratti che sarà di 10 giorni entro i 6 mesi di lavoro, e di 20 se il contratto supera i 6 mesi. Se lo stop non viene rispettato, ancora una volta entra la sanzione che lo modifica in contratto a tempo indeterminato.

Esiste la possibilità che dopo la scadenza il lavoro prosegua per 30 giorni (nel limite di 6 mesi di lavoro) o 50 (oltre 6 mesi), in questo caso il datore di lavoro dovrà, per ogni giorno, una maggiorazione contributiva pari al 20% fino a 10 giorni, oltre i quali salirà al 40%. E, ancora una volta, qualora i giorni dovessero superare quelli indicati il contratto diventerà a tempo indeterminato.

Dal 2013 il contratto a tempo determinato è accompagnato da un’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1,4% che aumenta dello 0,5% per ogni rinnovo.

Come funziona il contratto a tempo determinato

Esistono poi dei criteri che regolano le assunzioni di lavoratori con contratti a termine, a seconda del numero dei dipendenti e del tipo di attività.

I contratti collettivi servono anche a stabilire dei limiti quantitativi a questo tipo di assunzioni a seconda delle situazioni.

Chi ha fino a 5 dipendenti, per esempio, è tenuto ad assumere almeno una persona con contratto a termine. Ma i lavoratori assunti a termine non possono superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato. Sono previste sanzioni qualora non vengano rispettate queste normative.

Le limitazioni quantitative non comprendono invece:

  • Contratti stipulati in fase di avvio attività:
  • Assunzioni per sostituzioni personale;
  • Lavori stagionali;
  • Per lavoratori dello spettacolo, radiofonici o televisivi;
  • Contratti stipulati con soggetti che superano i 50 anni;
  • Contratti relativi ai lavoratori assunti da enti di ricerca.
  • Particolari periodi se indicati dalla contrattazione collettiva.

Ma ci sono dei casi in cui le assunzioni a termine non sono possibili. Per sostituzione di lavoratori in sciopero, in caso di licenziamenti collettivi avvenuti 6 mesi prima delle nuove assunzioni, se ci sono dei lavoratori in Cassa integrazione nella stessa unità produttiva, quando il datore di lavoro non è in regola con la normativa per la sicurezza sul lavoro.

Il lavoratore con contratto a tempo determinato

I lavoratori con contratto a tempo determinato, innanzitutto, devono sapere che esiste diritto di precedenza. Per esempio chi è assunto a termine da almeno 6 mesi può far valere questo diritto in caso di nuove assunzioni a parità di contratto e mansioni fino a 12 mesi dal termine del suo contratto.

Questo è valido anche per le lavoratrici in congedo di maternità e per i lavoratori stagionali.

In caso, invece, si voglia contestare il termine del contratto si può far valere la nullità purché sia impugnato entro 180 giorni dalla sua fine. E nel momento in cui ne venga stabilita l’effettiva illegittimità questo può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato con il risarcimento fino a 12 mensilità dei danni subiti.

Il lavoratore non può essere licenziato prima della scadenza del termine per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, ma solo per giusta causa. In caso contrario avrebbe diritto al risarcimento di tutte le mensilità rimanenti fino alla scadenza prevista.