Decreto covid: dallo smart working al Green pass. Le novità!

Il noto Decreto covid contiene al suo interno tante misure. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 ha fatto già tanto parlare di sé. Dalla proroga dello smart working al possesso del green pass per accedere al alcune attività, dai test antigenici rapidi ai nuovi parametri per la "colorazione" delle regioni. Le novità sono tante. In questo articolo ci soffermeremo su alcune di loro.

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Il decreto-legge n. 105, del 23 luglio 2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175. Meglio noto come Decreto-legge Covid, al suo interno contiene diverse misure interessanti, dalla proroga dello smart working per le categorie più fragili all’uso della certificazione verde, dalle misure per la somministrazione dei test antigenici a prezzi più contenuti alla proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Insomma, un decreto-legge ricco di provvedimenti che ha fatto tanto parlare di sé. In questo articolo andremo a vederli insieme, soffermandoci, principalmente, su alcuni di loro, come la proroga dello smart working, i tamponi antigenici, i nuovi parametri per determinare il colore delle regioni e così via.

Decreto Covid: vediamo come è composto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 23 luglio 2021, il decreto-legge n. 105/2021, meglio noto con il nome di Decreto Covid, è composto da ben 14 articoli. Andiamo a dare un’occhiata, prima di tutto, quali sono questi articoli. Eccoli in elenco:

  • Articolo 1: Dichiarazione stato di emergenza nazionale;
  • Articolo 2: Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
  • Articolo 3: Impiego certificazioni verdi Covid-19;
  • Articolo 4: Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
  • Articolo 5: Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi;
  • Articolo 6: Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • Articolo 7: Misure urgenti in materia di processo civile e penale;
  • Articolo 8: Modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020;
  • Articolo 9: Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità;
  • Articolo 10: Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria;
  • Articolo 11: Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse;
  • Articolo 12: Disposizioni transitorie e finali;
  • Articolo 13: Disposizioni finanziarie;
  • Articolo 14: Entrata in vigore.

Si tratta, insomma, di molti provvedimenti che hanno già fatto molto parlare e che hanno suscitato l’interesse del popolo. Di seguito, andremo a spiegare, più nel dettaglio, alcuni di loro, a partire dallo smart working.

Lavoratori fragili: la proroga dello smart working

Il nuovo Decreto Covid, tra i tanti provvedimenti riportati, ha ripristinato, retroattivamente dal 1° luglio 2021, lo smart working per la categoria dei lavoratori fragili. L’articolo 9 proroga, appunto, il diritto al lavoro agile per tutti i lavori fragili e con patologie, sia che si tratti di dipendenti del privato sia del pubblico, fino al data del 31 ottobre 2021.

Naturalmente, i soggetti interessati, per poter svolgere l’attività lavorativa in maniera agile, dovranno esibire un’apposita certificazione che, appunto, attesti la sussistenza della condizione di rischio e che derivi da:

  • Stato di immunodepressione;
  • Patologie oncologiche;
  • Svolgimento di terapie, come quelle salvavita.

Sono inclusi nella categoria dei soggetti fragili e che si possono avvalere di questa ulteriore proroga di smart working, anche i lavoratori con gravi disabilità.

Per di più, come ricordato da un articolo su informazionefiscale.it:

“Se l’attività svolta non può essere prestata in modalità agile, è prevista la possibilità di adibire il lavoratore a diversa mansione o prevedere un piano di formazione professionale, da svolgere anche da remoto”.

Tuttavia, per alcuni, le tutele messe in atto dal Decreto covid, per le categorie fragili, sono, tuttavia, provvedimenti presi a metà. Ma perché? Molto semplicemente perché il Decreto non va a rinnovare e riconfermare l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro, per chi non può operare in smart working: questa possibilità rimane ancorata alla data termine del 30 giugno scorso.

Fino al 30 giugno 2021, infatti, questa platea di lavoratori poteva avvalersi della possibilità di assentarsi dal lavoro, beneficiando, appunto, dell’indennità perché l’assenza veniva equiparata al ricovero ospedaliero. 

Ovviamente questa possibilità era legata ad una prescrizione medica o delle autorità sanitare competenti.

Tamponi antigenici rapidi: le novità

Un’altra novità del Decreto covid, arriva sul fronte dei test antigenici rapidi: si cercherà, d’intesa con le farmacie e le altre strutture sanitarie, di abbassare e rendere più accessibili a tutti i prezzi sui tamponi rapidi.

I test antigenici a prezzi più contenuti dovranno essere disponibili fino al 30 settembre 2021. Una misura che è stata presa, anche perché l’esibizione del tampone negativo sarà obbligatoria per poter accedere ad alcuni luoghi e attività.

Come ha sottolineato un articolo su ilsole24ore.com, infatti:

“Il governo ha stanziato 45 milioni per garantire fino al 30 settembre 2021 la possibilità, soprattutto ai giovani tra i 12 e i 18 anni, di effettuare i tamponi a prezzi calmierati”.

Nuove misure per gli eventi sportivi e per gli spettacoli culturali

Sono stati presi provvedimenti anche per disciplinare lo svolgimento di attività sportive e per tutti gli spettacoli culturali che prevedono la presenza del pubblico.

Per quando riguarda lo sport, la partecipazione del pubblico, in zona bianca, sarà consentita fino al 50% della capienza massima all’aperto e fino e non oltre al 25% per le attività al chiuso.

In zona gialla, invece, la capienza non potrà superare il 25% di quella massima e il numero degli spettatori previsti non potrà essere in ogni caso superiore a 2500 all’aperto e 1000 al chiuso.

D’altra parte, per quanto riguarda la partecipazione del pubblico agli spettacoli in teatro, nei cinema, e in qualsiasi locale di intrattenimento con musica dal vivo e, inoltre, per i concerti, dovranno prevedere posti a sedere preassegnati.

Le misure, naturalmente, anche in questo caso, si riferiscono alle zone bianche e gialle, e sempre con l’esibizione della certificazione verde.

In questo caso, nelle zone bianche, la presenza del pubblico non potrà superare il 50% della capienza massima all’aperto, con un numero di spettatori che non dovrà essere superiore a 5000, e del 25% al chiuso e non superiore ai 2500 spettatori.

Invece, in zona gialla, non si potrà superare la capienza massima del 50% e non potrà essere superiore il numero di spettatori all’aperto di 2500 unità, mentre al chiuso di massimo 1000 spettatori per ogni sala.

Green pass: dove bisognerà esibirlo e quali sanzioni saranno previste?

Probabilmente, il provvedimento presente nel Decreto covid che ha fatto più discutere, riguarda il possesso del Green pass, per poter svolgere e accedere ad alcune attività, dal prossimo 6 agosto. L’esibizione della certificazione verde servirà per:

  • Consumare al chiuso, in qualsiasi esercizio nell’ambito della ristorazione;
  • Accedere agli spettacoli aperti al pubblico, così come alle competizioni sportive;
  • Andare nei musei e negli altri luoghi preposti alla cultura, come le mostre;
  • Frequentare (al chiuso) le piscine, i centri natatori, le palestre, i centri benessere;
  • Sport di squadra;
  • Visitare fiere, sagre, convegni e congressi;
  • Accedere ai centri termali e ai parchi sia tematici che divertimento;
  • Andare nei centri culturali, sociali e ricreativi, solo al chiuso, ad eccezione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi e delle relative attività di ristorazione;
  • Recarsi alle attività di sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
  • Partecipare ai concorsi pubblici.

Coloro che non osserveranno queste prescrizioni, ovvero i gestori delle attività sopra citate che non controlleranno il possesso della certificazione verde, saranno soggetti alle relative sanzioni previste. Infatti, nei casi di violazione delle norme le sanzioni andranno dai 400 ai 1000 euro, e saranno a carico sia dell’esercente sia del cliente.

Inoltre, se la violazione in atto dovesse essere ripetuta per tre volte, anche in giorni diversi, l’attività in oggetto, rischia la chiusura fino a 10 giorni.

Proroga dello stato d’emergenza e nuova determinazione delle zone a colori

Un’altra decisione presa dal Consiglio dei Ministri riguarda la proroga lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021, anche perché, in questa maniera, risulterà più agevole ricorrere al regime di smart working, se ci si dovesse trovare in difficoltà.

Inoltre, sono stati determinati nuovi parametri per la colorazione delle regioni. Il nuovo criterio che si è deciso di attuare per determinare i colori delle zone, sarà il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

In entrambi i casi, chiaramente, ci si riferisce ai pazienti affetti da Covid-19.

Per rimanere in zona bianca l’incidenza dei contagi dovrà essere inferiore alla soglia dei 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Se ci dovesse essere un incremento e si supererà la soglia sopra indicata, la regione potrà restare in zona bianca, ma solo se gli ospedalizzati in area medica saranno uguali o inferiori al 15% oppure quelli in terapia intensiva uguali o inferiori al 10%.

Per passare, invece, dalla zona bianca alla zona gialla, l’incidenza dei contagi dovrà essere pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, a patto che non si supereranno le soglie di ospedalizzazione sopra citate.

Inoltre, se ci dovesse essere un’incidenza dei contagi pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, su base settimanale, la regione rimarrà colorata in giallo, se si verificherà una delle seguenti condizioni:

  • Occupazione posti letto in area medica inferiore o uguale al 30%;
  • Occupazione posti letto in terapia intensiva pari o inferiore al 20%.

Se si dovesse verificare un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e, nello stesso momento, si supereranno i limiti previsti nella zona gialla, allora si passerà in zona arancione.

Per rimanere in zona rossa, con un’incidenza pari o superiore a 150 casi ogni 100.000, dovranno essere soddisfatte entrambe le condizioni di:

  • Occupazione posti letto in area medica superiore al 40%;
  • Occupazione posti letto in terapia intensiva superiore al 30%.