Inps chiarisce su congedi di paternità e maternità nel 2022!

All'interno della nuova Legge di Bilancio del 2022 sono contenute molte novità anche sui congedi di paternità e di maternità. Ecco cosa cambia!

Sono giorni che sul web e in televisione leggiamo e ascoltiamo notizie sulla nuova Legge di Bilancio 2022. Si tratta, come oramai ben sappiamo, di una Manovra molto vasta che, al suo interno, contiene tante novità in materia del lavoro e delle pensioni, bonus e misure di sostegno, ammortizzatori sociali e, per non dimenticare, novità in materia fiscale.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, nella Legge di Bilancio del 2022 sono inclusi anche i congedi parentali, ovvero l’indennità di maternità e di paternità, per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione Separata Inps. Ci sono novità molto rilevanti anche sul congedo di paternità.

In supporto dei cittadini, l’Inps, puntuale, chiarisce quanto contenuto nella Manovra 2022 sull’indennità di maternità/paternità, pubblicando la circolare n. 1, lo scorso 3 gennaio 2022, nella quale sono contenute tutte le istruzioni su chi può beneficiarne e le indicazioni sulla presentazione delle domande.

Legge di Bilancio 2022: tutela maternità e paternità

Le regole per i congedi di maternità e di paternità cambiano per il 2022, sia per i lavoratori autonomi, sia per i liberi professionisti e per i parasubordinati. 

Tutte le novità sono inserite all’interno del corposo testo della nuova Legge di Bilancio per il 2022. Quali sono le novità? Innanzitutto, vengono concessi altri tre mesi di indennità di maternità e di paternità e, inoltre, la misura diventa strutturale e vengono confermati i dieci giorni di congedo obbligatorio di paternità

Sostanzialmente, la circolare n. 1, pubblicata dall’Inps, il 3 gennaio del 2022, ruota su questi temi e delinea, molto chiaramente, quali sono le istruzioni operative per presentare la domanda, oltre che spiegarci quali sono i requisiti per beneficiare dei periodi di indennità.

Ritorniamo, per un attimo, alla Legge di Bilancio del 2022; all’articolo 1, comma 239, viene introdotta una misura di sostegno alle donne lavoratrici autonome in caso di maternità che, se in possesso di alcuni requisiti – che andremo a vedere in seguito – possono beneficiare di altri tre mesi di congedo

Inoltre, il comma 134, modificando quanto stabilito nella Legge n. 232/2016, rende strutturale il congedo di paternità, andando, così anche a confermare i dieci giorni di congedo. Ma non solo: viene concessa una ulteriore possibilità. I padri possono anche beneficiare di un altro giorno di congedo per sostituire la madre, in base al periodo di congedo di maternità.

Inps: chi sono i destinatari dei congedi parentali?

Innanzitutto, fatte queste lunghe e doverose premesse, dobbiamo andare ad analizzare chi sono i destinatari del congedo parentale. Il comma 239 della Legge di Bilancio del 2022, si applica alle seguenti lavoratrici:

  • Alle donne lavoratrici che sono iscritte alla Gestione separata;
  • Alle donne lavoratrici che sono iscritte alle Gestioni autonome dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
  • Alle donne lavoratrici libere professioniste che sono iscritte ad altre Casse previdenziali.

Anche se la misura menziona soltanto le donne, il congedo parentale deve essere riconosciuto anche ai padri. Ovviamente, devono essere lavoratori autonomi oppure iscritti alla Gestione Separata dell’Inps e, naturalmente, in possesso dei requisiti.

Inps: chiariti i requisiti per fruire del congedo!

Passiamo, adesso, ad analizzare quali sono i requisiti d’accesso che bisogna possedere per beneficiare degli ulteriori tre mesi di congedo parentale, sia di maternità che di paternità.

È necessario rispettare una soglia reddituale. Qual è? Per fruire di altri tre mesi di congedo parentale, il reddito del precedente anno, deve essere inferiore a 8145 euro.

In quale periodo? Come si legge sulla circolare n.1 dell’Inps:

“Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre”.

Bisogna tenere presente un altro requisito, non di minore importanza rispetto a quello reddituale. Per poter beneficiare dei nuovi periodi di congedo, sia di maternità che di paternità, i lavoratori devono essere in regola con i versamenti contributivi, durante i periodi interessati.

Congedo maternità/paternità: periodi indennizzabili. Le differenze!

Chiarita la platea dei beneficiari del congedo parentale sia di maternità sia di paternità e quali sono i requisiti previsti per accedervi, è necessario andare a fare una differenziazione tra i lavoratori e le lavoratrici autonome e tra chi è iscritto alla Gestione Separata.

Iniziamo dai lavoratori e dalle lavoratrici autonome. Per questa tipologia di lavoratori è possibile beneficiare di un periodo di congedo parentale di maternità e di paternità per altri tre mesi.

Si sottolinea che i tre mesi ulteriori devono essere immediatamente successivi ai cinque mesi di indennità (dei quali due prima della nascita del bambino/a e tre successivi al parto), riconosciuti dal Decreto-legislativo n. 151 del 2001.

Per i lavoratori e le lavoratrici autonome che intendono fruire dei periodi indennizzabili di maternità/paternità, è obbligatorio il versamento regolare dei contributi, durante i periodi interessati. 

E per gli iscritti alla Gestione Separata? In questo caso, dobbiamo distinguere tra liberi professionisti e lavoratori parasubordinati.

Per i liberi professionisti, è possibile beneficiare di tre mesi di indennità successivi:

  • Ai tre mesi dopo la nascita del figlio;
  • Ai quattro mesi che succedono il parto, in caso di periodo flessibile;
  • Ai cinque mesi dopo la nascita del bambino/a, nel caso in cui il periodo sia stato fruito dopo il parto;
  • Al periodo non goduto in caso di parto prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità dopo la nascita del figlio/a.

In questa circostanza così come nel caso dei lavoratori parasubordinati, non è necessario l’accertamento del requisito contributivo.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori parasubordinati, l’indennità di tre mesi si aggiunge ai:

  • Tre mesi dopo la nascita del figlio/a;
  • Quattro mesi successivi la nascira del figlio/a, in caso di periodo flessibile;
  • Cinque mesi successivi la nascita, nel caso in cui il periodo sia stato fruito dopo il parto;
  • Sette mesi dopo la nascita del bambino/a, nel caso in cui viene certificata dal medico dell’Asl l’incapacità di ritornare al lavoro;
  • Ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro, in aggiunta alla maternità dopo la nascita del figlio/a.

Congedi parentali: come si presenta la domanda all’Inps?

La domanda per fruire dell’indennità nei periodi di congedi parentali, sia di maternità sia di paternità, si presenta nelle modalità canoniche.

È possibile inoltrarla telematicamente, sul portale dell’Inps. In questo caso, si ricorda che per autenticarsi è necessario essere in possesso di una identità digitale Spid, Cie o Cns e, successivamente, accedere ai servizi online dedicati.

In alternativa, è possibile presentare domanda anche telefonicamente, utilizzando il servizio di Contact Center. Si può chiamare gratuitamente da rete fissa, al numero verde 803.164; oppure è possibile chiamare al numero 06 164.164, da rete mobile (in questo caso il costo della chiamata varia in base ai gestori telefonici e alla tariffa applicata).

Infine, è possibile anche presentare la domanda recandosi presso un Patronato.

Tuttavia, all’interno della circolare n. 1, pubblicata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il 3 gennaio 2022, viene fatta una precisazione che dobbiamo, necessariamente, ricordare:

“Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della

domanda telematica secondo le novità legislative entrate in vigore a inizio anno”.

Congedo di paternità: obbligatorio e facoltativo. L’Inps chiarisce!

Una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio del 2022 è l’aver reso strutturale, oltre che stabilizzato, il congedo parentale per i padri lavoratori.

Si ricorda che il congedo di paternità e le relative regole sono state introdotte sperimentalmente dalla Legge n. 92 del 2012. Ovviamente, si tratta di disposizioni che sono state successivamente prorogate.

La nuova Manovra di Bilancio del 2022 ha anche confermato i 10 giorni di congedo obbligatorio di cui il genitore può fruire. E, inoltre, ha anche confermato una giornata facoltativa di congedo in più.

Ma ricordiamo, brevemente, in cosa consistono e chi può fruirli. In questo caso, si tratta di una indennità rivolta al papà lavoratore dipendente; il congedo può essere richiesto entro il quinto mese dalla nascita del figlio. Termine che, come si legge sulla circolare n. 1 dell’Inps:

“[…] resta fissato anche nel caso di parto prematuro”.

Non dobbiamo dimenticare, però, anche l’altro volto del congedo di paternità obbligatorio: è anche e soprattutto un diritto autonomo del padre.

Si tratta di un aspetto molto importante, in quanto il congedo di paternità affianca quello di maternità perché il padre può beneficiarne al di là se la madre abbia o meno diritto a fruire del periodo di congedo obbligatorio.

E sul periodo facoltativo? In questo caso non si tratta di un diritto autonomo. Il congedo facoltativo si può richiedere accordandosi con la madre per sostituirla. Che cosa vuol dire? Molto semplicemente che si può fruire del periodo soltanto per sostituire la propria metà durante il periodo di congedo parentale a lei spettante.

Facciamo una breve, ma importante parentesi. I congedi parentali di questo tipo si possono fruire per parto, adozione oppure affidamento. Inoltre, è possibile beneficiarne anche per l’affidamento temporaneo.

Facciamo un ultimo accenno alle modalità di presentazione delle domande. In questo caso, devono presentare domanda di congedo all’Inps, soltanto i lavoratori che ricevono l’indennità da parte dell’Istituto. Al contrario, i lavoratori che ricevono l’anticipo del pagamento delle indennità dai propri datori di lavoro, dovranno comunicare la fruizione del periodo di congedo di paternità soltanto a questi ultimi.

Ovviamente, le giornate indennizzabili sono solo quelle lavorative. Si attendono ulteriori comunicazioni, per ricevere le informazioni economiche.

Sara Bellanza
Sara Bellanza
Aspirante storica contemporaneista, classe 1995.Amante della lettura e della scrittura sin dalla tenera età, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche, conseguite entrambe presso l’Università della Calabria. Sono autrice di alcune pubblicazioni scientifiche inerenti alla storia contemporanea e alla filosofia: "L'insostenibile leggerezza della storia" e "L’insufficienza del linguaggio metafisico" per la rivista "Filosofi(e)Semiotiche", e "Il movimento comunista nel cosentino" per la "Rivista Calabrese di Storia del '900".Nonostante la formazione prettamente umanistica, la mia curiosità mi ha spinto a conoscere e a informarmi sugli ambiti più disparati. Leggo, scrivo e fotografo, nella speranza di riuscire a raccontare il mondo così come lo vedo io.
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