INPS: come percepire la pensione del caro estinto

"Caro marito, grazie per la pensione che mi concedi da lassù". La Legge è uguale per tutti, vivi e morti e se l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) non smette di erogare la pensione al defunto, allora il congiunto sopravvissuto ha tutti i diritti di riscuoterla in piena serenità e senza rischiare di incappare in multe o sanzioni

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La Corte di Cassazione, contraddicendo quanto stabilito tempo fa dalla stessa Suprema Corte, si è espressa sentenziando un verdetto a dir poco rivoluzionario: la VI Sezione penale stabilisce che, qualora l'INPS, principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi, che non abbiano una propria cassa previdenziale autonoma, continui a pagare la pensione del defunto, allora è possibile riscuoterla.

Nell'eventualità che due coniugi ormai anziani abbiano (come spesso accade) un conto corrente cointestato sul quale viene versata la pensione e il titolare del trattamento muoia, il coniuge superstite non è tenuto a comunicare il decesso all’INPS; percepire la pensione del coniuge oppure del genitore defunto non è reato: esatto, perché non è dovere del contribuente comunicare all'INPS il decesso del familiare: spetta al Comune di riferimento e al medico necroscopo comunicare il trapasso del congiunto.

Questo vuol dire che se per qualsiasi ragione (tardività del Comune oppure trascuratezza e dimenticanza del medico) la dichiarazione dell'avvenuto trapasso non fosse resa nota all'INPS, la pensione potrebbe essere riscossa lo stesso fin tanto ché la suddetta comunicazione non fosse ricevuta dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Pertanto non è un crimine e non si rischiano sanzioni penali di alcun tipo.

INPS e pensione: obblighi del cittadino

A questo punto le domande che sorgono spontanee sono fondamentalmente tre:

  1. il contribuente è tenuto a render noto il decesso all'INPS se il Comune o il medico non lo fanno? 
  2. Il cittadino si troverebbe in una posizione che lo esporrebbe a ripercussioni di qualche genere?
  3. L'INPS potrebbe domandare o imporre la restituzione di quanto riscosso da quando il congiunto è venuto a mancare?

Vediamo i doveri del coniuge ancora in vita; coniuge e figlio del genitore defunto non sono obbligati a dichiarare la dipartita del congiunto in quanto, semplicemente, la legge non lo chiede: quindi, qualora l'INPS continui a versare la pensione, il congiunto superstite può trarne profitto incamerandola senza essere in una posizione scomoda con l'INPS perché è l'Istituto stesso, in quanto entità interessata, a doversi informare relativamente al decesso per mezzo delle dichiarazioni del Comune e del medico.

Se l'assegno viene incassato nulla può accadere al percepente e nessun reato gli si può ascrivere: l'INPS (o altri soggetti) non è nella posizione di accusare chi continua a riscuotere la pensione d’indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Questo significa che l'INPS, se dovesse accorgersi successivamente che la comunicazione di decesso non è stata resa nota, sarebbe impossibilitata di pretendere alcunché dal percepente che fino a quel momento ha continuato a godere della pensione medesima: pertanto l'INPS non potrà fare in modo che il parente superstite sia oggetto di sanzioni o altro, a meno che ovviamente non si sia configuri la situazione che porti al reato penale di occultamento di decesso.

INPS e pensione: l'occultamento di decesso

Tutt'altro film è la faccenda che riguarda l'occultamento di decesso di un congiunto al fine di continuare a percepirne la pensione; qui la legge fa sentire la sua voce e ha il diritto e il dovere di perseguire penalmente l'occultatore: in caso di morte del congiunto, l'unico dovere del congiunto superstite e più in generale di un parente, è quello di rendere noto il trapasso alla sola anagrafe.

Nel caso il Comune fosse "distratto" e si dimenticasse di comunicare il decesso, allora il soggetto non potrà essere perseguito in alcun modo; l'occultamento della morte è un'altra cosa e il Codice Penale in proposito si esprime con chiarezza:

“Chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione d’informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee”.

Celare e nascondere un cadavere prevede pesantissime conseguenze che consistono nella reclusione fino a tre anni o fino a quattro nel caso chi compia il reato sia un pubblico ufficiale o appartenga al servizio pubblico: qualora la somma percepita non superi i 3.999,96 euro, verrebbe meno la reclusione in luogo di una sanzione amministrativa che si attesterebbe fra i cinque e i venticinque mila euro.

L’omissione, d'altra parte, sarebbe tale solamente nel caso il cittadino non informasse l’anagrafe di riferimento del decesso: questo caso non ha nulla a che vedere con l'INPS in quanto la segnalazione spetterebbe sempre comunque al Comune o al medico.  

Diverso sarebbe il caso se si nascondesse la morte del parente pensionato per continuare a percepirne i soldi: in questa eventualità, ci sarebbero i presupposti per essere perseguiti dalla legge italiana.

Ma se il cittadino fa le cose per bene, comunica all’anagrafe il decesso della persona cara ed il Comune non avverte l’INPS, ha il diritto di continuare a percepire la pensione del caro estinto. 

INPS e pensione: come non pagare le tasse

Tre ore di volo dall'Italia e le tasse all'INPS non le paghi; i residenti in Portogallo sono sereni perché il reddito pensionistico non è imponibile in Italia, a prescindere dall'effettivo pagamento dell'imposta nel Paese di residenza. 

D'altronde al contempo, il contribuente potrebbe dover sottostare alla tassazione nel Paese di residenza fiscale, anche se di fatto l'istituto portoghese dei "Residenti Nao Habitual" contempla l'esenzione fiscale per i redditi di pensione di fonte estera percepiti dai soggetti residenti nella nazione.

In questa situazione nessuna istanza impositiva può essere richiesta dallo Stato italiano, anche qualora l'interessato non abbia subìto alcuna imposizione sui redditi di pensione; conseguentemente a ciò devono essere rimborsate le ritenute operate dall'INPS

Ma c'è altro: difatti l'ipotetico conseguimento in Italia di un risarcimento totale delle ritenute non attuerebbe le condizioni, come invece sostenuto  all’Agenzia delle Entrate, che causerebbero il fenomeno di "doppia non imposizione", visto che il reddito da pensione non sarebbe oggetto di tassazione né in Italia né in Portogallo: a stabilirlo è la prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Pescara con la sentenza 135 dell'11 maggio 2021.

La persona che fece ricorso ottenne dall'Autoridade Tributària e aduaneira lo status di "Residente Nao Habitual"; sulla base delle leggi in vigore in Portogallo le persone fisiche che spostano la residenza fiscale nel Paese fruiscono dell'esenzione dei redditi di pensione e degli altri di fonte estera per dieci periodi d'imposta: quattro anni fa però, i redditi del ricorrente, corrisposti dall'INPS, sono stati assoggettati a ritenuta d'imposta. 

Verdetto che ha lasciato l'amaro in bocca all'interessato che ha deciso di presentare un'istanza di rimborso in primis e di impugnare il provvedimento di diniego del fisco italiano e come detto sopra, l'Agenzia Entrate, centro operativo di Pescara, ha risposto chiarendo che il conseguimento in Italia di un rimborso integrale delle ritenute creerebbe le condizioni per una "doppia non imposizione".

D'altra parte i magistrati abruzzesi sono di parere opposto tanto che hanno revocato la tesi espressa dalla Cassazione, secondo cui "la sufficienza del solo fattore in sé dell'esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e d'investimento internazionale". 

La motivazione è molto semplice; il senso ultimo delle convenzioni è quello di escludere la possibilità che venga a crearsi un'interferenza fra i sistemi tributari della nazione interessata.

La Commissione provinciale sostiene che l'attribuzione del potere impositivo del fisco a uno Stato contraente sia giusta e legale, così come la rinuncia all'esercizio di tale potere da parte dell'altro Stato, "indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta in tale Paese". 

Ne consegue che il reddito pensionistico non è imponibile nel nostro Paese, a prescindere dall'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza.