Proroga Cassa integrazione Covid: ecco per chi!

Il Decreto Fiscale ha previsto altre settimane di cassa integrazione. L'Inps, il 18 novembre 2021, ha pubblicato il messaggio n. 4034, nel quale ha fornito le istruzioni e le indicazioni su come bisogna presentare la domanda. Attenzione, però: le settimane in più non spettano a tutti. Scopriamo chi può richiederle.

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Sono arrivate nuove istruzioni sulla proroga della Cassa integrazione Covid. Le istruzioni sono state annunciate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con la pubblicazione del messaggio numero 4034, lo scorso 18 novembre 2021.

Il messaggio pubblicato dall’Inps si riferisce alle settimane aggiuntive di Cassa integrazione previste dal Decreto Fiscale. Pertanto, le indicazioni fornite dall’Istituto nazionale della Previdenza Sociale dovranno essere eseguite da tutti coloro che hanno intenzione di richiedere le altre settimane di Cassa integrazione che sono state previste dal Decreto Fiscale. Ma possono fruirne tutti? No si tratta di settimane extra che possono essere richieste soltanto in alcuni settori e rispettando alcuni requisiti che andremo ad analizzare in seguito.

Ma quante sono le settimane extra previste dal Decreto-legge n. 146/2021? Andiamo ad analizzare la misura qui di seguito, ricordando, innanzitutto, che possono essere richieste nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre del 2021.

Cassa integrazione covid: settimane in più!

Il Decreto Fiscale ha concesso altre tredici settimane di Cassa integrazione in deroga oppure di assegno ordinario e altre nove settimane di Cassa integrazione ordinaria per i datori di lavoro del settore tessile.

Sia per le nove che per le tredici settimane è obbligatorio fare richiesta solo per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre del 2021. 

Chi può presentare la domanda? Tutte le aziende e le imprese che hanno dovuto sospendere la propria attività di lavoro a casa del Covid.

Cosa c’è di diverso tra le due? Le condizioni e i requisiti di accesso. Ma ripartiamo un attimo dall’inizio, prima di andare a spiegare chi può accedere alle settimane extra previste dal Decreto Fiscale e come si presentano le domande. 

È bene, infatti, fare qualche riflessione. La Cassa integrazione fa parte della famiglia degli ammortizzatori sociali e si è resa estremamente utile durante il periodo emergenziale del Coronavirus.

Un aiuto e un supporto ai lavoratori  che sono stati colpiti dall’incidenza che il coronavirus ha avuto nei confronti di molte aziende ed imprese.

Proprio per questo motivo, il Decreto-legge n. 146/2021, meglio noto con il nome di Decreto Fiscale ha previsto il riconoscimento di altre settimane di Cassa integrazione, ma non per tutti. infatti, così come si legge sul sito ilsole24ore.com, il Decreto Fiscale ha introdotto nuove settimane di Cassa integrazione:

“[…] per sostenere le realtà ancora in crisi: a poter beneficiare della nuova proroga saranno sostanzialmente due platee di datori di lavoro”.

Naturalmente, il Decreto Fiscale ha previsto limiti di spesa. Infatti, i fondi massimi stanziati sono pari a 657,9 milioni di euro per il 2021, suddivisi, così come si legge nel testo del Decreto Fiscale:

“[…] in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga”.

Ovviamente, sarà compito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvedere a controllare che il limite stabilito non venga superato. Pertanto, qualora dovesse essere raggiunto, l’Istituto non prenderà in considerazione altre domande.

Pertanto, alla luce di ciò è bene analizzare cosa cambia con il nuovo Decreto di Fiscale e chi può effettivamente beneficiare di queste settimane extra.

Decreto Fiscale e Cassa integrazione: ecco cosa cambia!

Fatte le premesse iniziali, è arrivato il momento di andare ad analizzare quali sono le novità introdotte dal Decreto Fiscale sulla Cassa integrazione

Intanto è bene ricordare che il Decreto-legge n. 146 del 21 ottobre del 2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” è approdato in Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre del 2021.

Al suo interno sono collegate moltissime novità in materia fiscale, ma quello che interessa il presente articolo si riferisce alla proroga della Cassa integrazione Covid. Una proroga molto significativa, in quanto le aziende e le imprese che hanno già finito le 28 settimane già previste, possono richiederne altre 13 dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre del 2021.

Ma come si presenta la domanda? A rispondere al quesito, interviene puntualmente l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, attraverso la pubblicazione del messaggio n. 4034, nel quale fornisce tutte le indicazioni e le istruzioni utili sulle modalità di presentazione delle domande.

Innanzitutto, analizziamo chi può accedervi: possono presentare la domanda per richiedere altre 13 settimane di Assegno ordinario o di Cassa integrazione in Deroga, i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere la propria attività a causa del Covid.

È bene, quindi, analizzare quali sono le condizioni che bisogna rispettare per accedere alla misura, oltre che la durata e le caratteristiche della Cassa integrazione.

Proroga Cassa integrazione: chi può accedere e quanto dura!

Nel paragrafo precedente abbiamo indicato quali datori di lavoro possono presentare la domanda per richiedere le altre settimane di Cassa integrazione previste dal Decreto Fiscale. Ovviamente, non basta solo l’appartenenza ad una determinata categoria; infatti, i datori di lavoro devono aver avuto accesso alle ventotto settimane di Cassa integrazione introdotte dal Decreto-legge n. 41/2021.

Pertanto, come si legge nel messaggio n. 4034 pubblicato dall’Inps:

“L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato”.

Pertanto, aver avuto accesso alle ventotto settimane di Cassa integrazione rappresenta un importante requisito che bisogna rispettare per poter presentare la domanda delle settimane in più di Cassa integrazione previste dal Decreto Fiscale.

Ma quanto dura la Cassa integrazione? Così come si legge nel messaggio dell’Inps, essa può essere richiesta fino al massimo di tredici settimane, così come abbiamo precisato in precedenza, e il datore di lavoro non dovrà versare nessun contributo addizionale.

Si tratta di un provvedimento retroattivo, perché il periodo di riferimento va dal 1° ottobre del 2021 fino alla fine di quest’anno.

Analizziamo, quindi, più nello specifico come sono suddivise le settimane di Cassa integrazione Covid:

  • I datori di lavoro che richiedono la Cassa integrazione in Deroga e all’assegno ordinario che avevano avuto accesso alle ventotto settimane della Cassa integrazione Covid, possono richiedere tredici settimane in più;
  • I datori di lavoro che appartengono al settore tessile (Codice Ateco 13, 14, 15) che accedono alla Cassa integrazione ordinaria e che hanno avuto già diciassette settimane nel periodo di tempo tra il 1° luglio e il 31 ottobre del 2021, possono richiedere altre nove settimane.

In entrambi i casi, il periodo di riferimento è quello che va dal 1° ottobre del 2021 al 31 dicembre del 2021.

Cassa integrazione e messaggio Inps: cosa viene spiegato?

Nel messaggio numero 4034, l’Inps spiega molto chiaramente come si deve accedere ai seguenti trattamenti. Innanzitutto, sottolineiamo, sul sito dell'Inps è presente la procedura per la tramissione delle domande per accedere alle 13 settimane di Cassa integrazione.

Ma analizziamo come si accedere ai trattamenti. Ecco quali:

  • Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale;
  • Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso. Possono richiedere l’assegno anche i datori di lavoro che al 22 ottobre 2021 hanno in corso un assegno di solidarietà. Ricordiamo che l’assegno ordinario va a sostituire l’assegno di solidarietà in corso;
  • Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige;
  • Cassa integrazione guadagni in deroga. Le imprese che hanno più sedi operative, già in possesso della prima autorizzazione, potranno inviare la domanda come “Deroga Plurilocalizzate”. Invece, le altre, anche quelle con più di una attività produttiva, dovranno inviare la domanda come “Deroga INPS”. Infine, è necessario fare un ultimo cenno alle aziende ubicate nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. In questo caso le causali da utilizzare sono: “COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Bolzano”;
  • Integrazione salariale per il settore tessile.

Ma, in particolare, nel messaggio dell’Inps vengono spiegate le modalità e i termini per presentare la domanda. Analizziamoli, qui di seguito.

Nuova Cassa integrazione Covid: ecco come si presenta la domanda!

Trattandosi di due diverse proroghe, seppur hanno gli stessi termini, l’invio delle domande è differente. Analizziamo perché. Per quanto riguarda la richiesta delle tredici settimane di Cassa integrazione sia di assegno ordinario che di integrazione salariale in deroga i datori di lavoro rientranti nella proroga dovranno inviare la domanda indicando nella causale “COVID 19 - DL 146/21”.

Così come si legge nel messaggio dell’Inps:

“[…] la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto–legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto”.

Invece, per quanto riguarda i datori di lavoro appartenenti al settore tessile il Decreto Fiscale ha concesso altre nove settimane extra di Cassa integrazione.

Come devono presentare la domanda? Basta collegarsi sul sito dell'Inps, presentare l'apposita domanda e utilizzare la causale "COVID 19 - DL 146/21"

Torniamo al divieto di licenziamento. Infatti, tutti i datori di lavoro che chiederanno queste ulteriori settimane di Cassa integrazione non potranno procedere a licenziare collettivamente i propri dipendenti per tutto il periodo di fruizione. Ma non solo: non potranno neppure effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Entrambe le domande sia per le tredici settimane che per le nove del settore tessile, devono essere inviate entro la fine del mese successivo da quello in cui si è verificata la sospensione o riduzione lavorativa a causa del coronavirus.