Cambia il lavoro con Gol 5 e il contratto di espansione

Tante le novitá introdotte dalla legge di bilancio 2022 in tema di lavoro: dal programma Gol, che diventa finalmente realtá, al contratto di espansione.

Il programma Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) nasce con la legge di Bilancio del 2021 e rappresenta il secondo intervento di carattere nazionale sulle politiche attive per il lavoro, dopo Garanzia giovani del 2014, che viene finanziato con i soldi nel Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

La sua adozione è avvenuta con il decreto del ministro del Lavoro del novembre 2021 che, insieme con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021.

Adesso spetterà alle Regioni e alle Province autonome che, entro il prossimo 26 febbraio, dovranno adottare i loro piani e inviarli successivamente all’Anpal, che avrà il compito di esprimere la valutazione di coerenza con il Programma nazionale entro i successivi 30 giorni dal ricevimento.

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, il Governo punta sul contratto espansione, ripreso nella legge di bilancio 2022 e che prevede un allungamento del periodo di prova estendendolo al biennio 2022 e 2023, durante il quale le imprese ammesse al suo ricorso dovranno avere un organico non al disotto delle 50 unità lavorative.

Un dato rilevante del Contratto di Espansione é che permette di raggiungere un pensionamento anticipato di 5 anni per i dipendenti che, su base volontaria, si trovano a non oltre 60 mesi dalla pensione di vecchiaia (qualora abbiano già maturato il minimo contributivo) o da quella anticipata. 

Lavoro: risorse e obiettivi del programma Gol

Per la prima fase di applicazione di Gol, alle Regioni e alle Province autonome sono stati assegnati 880 milioni di euro. I successivi riparti di risorse saranno effettuati ogni anno in base al numero dei beneficiari che saranno presi in carico in ciascuna Regione e Provincia autonoma e dell’avanzamento della spesa per gli obiettivi fissati per ciascuna. 

In concreto, solo uno sarà l’obiettivo da raggiungere entro il 31 dicembre 2022: il numero di beneficiari del programma, di cui una parte di essi dovrà essere coinvolto in attività formativa. Di quest’ultima parte, si richiede che una precisa quota debba riguardare la formazione con l’obiettivo di andare a rafforzare le competenze digitali.

Invece, per quanto riguarda gli effettivi inserimenti lavorativi, ossia il numero di contratti di lavoro che risulteranno stipulati con esito positivo nei percorsi di ricollocazione, non saranno considerati obiettivi premianti, nemmeno per i successivi riparti. 

Lavoro: i destinatari del programma Gol 

Il programma è rivolto a destinatari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, a coloro che beneficiano di Naspi o Dis-Coll, o di misure di sostegno al reddito di natura assistenziale, come il reddito di cittadinanza, per cui sia prevista una condizionalità all’erogazione del beneficio.

Tutte le altre categorie di destinatari sono rappresentate dai lavoratori fragili o vulnerabili, dai disoccupati con minori chance occupazionali, dai lavoratori percettori di redditi molto bassi e dagli autonomi che hanno chiuso la partita Iva.

Inoltre, dovrà essere data priorità agli interventi in favore delle donne, ai disoccupati di lunga durata, persone che presentano disabilità, giovani con meno di trenta anni di età, lavoratori con almeno 55anni. 

Quali sono i percorsi attivabili con il Gol 5

Nel programma sono stati previsti cinque percorsi di politica attiva che comprendono:

  • reinserimento lavorativo;
  • aggiornamento (upskilling);
  • riqualificazione (reskilling);
  • lavoro e l’inclusione;
  • ricollocazione collettiva.

Ciascun percorso dovrà essere preceduto da attività di assessment e valutazione dei bisogni soggettivi, che devono sempre prevedere un’analisi delle competenze digitali e consentire la modulazione degli interventi sulla base del bisogno rilevato.

Per gli stessi fini di personalizzazione, il programma Gol stabilisce che l’assessment debba essere preceduto da una nuova profilazione con la quale si deve andare a garantire uniformità circa l’indirizzamento dei diversi percorsi, sulla base di principi e metodologie che saranno condivise a livello nazionale.

Gli interventi dovranno essere iniziati entro quattro mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione economica (assistenziale o ammortizzatore ). 

Potenziamento dei servizi al lavoro 

Il programma Gol va considerato in forte connessione con il piano di potenziamento dei centri per l’impiego, che fu varato nel 2019 per gestire l’avvio del reddito di cittadinanza.

La trasposizione del piano nel Pnrr determina un formale impulso al suo completamento che dovrà essere realizzato, entro il 2025, dalle Regioni e dalle Province autonome.

Inoltre, assieme al programma Gol, è stata prevista l’adozione del Piano nazionale per le nuove competenze (Pnc), che è stato già approvato con decreto del ministero del Lavoro, che avrà l’obiettivo di definire i livelli essenziali della formazione professionale per tutto il territorio nazionale.

Programma Gol: i problemi ancora aperti 

Da un punto di vista operativo, restano ancora da chiarire le modalità di integrazione del programma Gol con le misure che attengono alle politiche attive delle regioni, sia con riferimento al loro tracciamento nei sistemi operativi che alla loro contabilizzazione con la finalità del raggiungimento degli obiettivi. 

Rispetto al target di coinvolgimento nel programma di un certo numero di destinatari, prima però andrebbe chiarito se  con l’identificazione di soggetto trattato si debba intendere il disoccupato che nel suo patto di servizio abbia come oggetto la partecipazione a Gol, oppure se sia sufficiente che il disoccupato abbia soltanto fornito la dichiarazione di immediata disponibilità.

Lavoro: le politiche attive estese agli autonomi 

La legge di Bilancio per il 2022 ha, inoltre, previsto che le misure di assistenza intensiva all’inserimento in termini occupazionali del programma Gol siano riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano la propria attività professionale in via definitiva con la chiusura della partita Iva.

All’erogazione di questi servizi di ricollocazione saranno imputati gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, istituiti dalla legge del 2017. 

Il programma Gol non prevede, però, specifici percorsi per quanto riguarda i lavoratori autonomi. Come tutti gli altri beneficiari del programma, (destinatari di ammortizzatori sociali in corso di rapporto, Naspi, Dis-Coll, reddito di cittadinanza, lavoratori fragili o vulnerabili, disoccupati con poche opportunità occupazionali), questi lavoratori saranno presi in carico, sottoposti al processo di valutazione e assestment, all’analisi dei fabbisogni, per essere successivamente inseriti in uno dei cinque percorsi che sono stati prefigurati secondo il loro profilo di occupabilità e alla complessità inerente agli specifici bisogni.

Non sembra, invece, sarà possibile, per la mancata previsione normativa, che i lavoratori autonomi, che hanno chiuso la partita Iva, possano accedere alla partecipazione di percorsi di ricollocazione collettiva rivolti ai lavoratori che risultano coinvolti in situazioni di crisi aziendali.

Oltre che per il coinvolgimento di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, i percorsi che raggruppano queste categorie di lavoratori si caratterizzano per la precocità dell’intervento, per il coinvolgimento dei datori di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori e per l’attivazione di strumenti diversi da quelli individuali, che difficilmente possono essere applicati anche per i lavoratori autonomi.

Nuove opportunitá con il contratto di espansione 

Il contratto di espansione è stato introdotto dal decreto Crescita nel 2019 come l’obiettivo di rappresentare una misura sperimentale che consentisse di coniugare l’esigenza di riqualificazione del personale, con percorsi di Cigs, che dovranno essere affiancati da nuove assunzioni.

In principio era attivabile solo da parte delle imprese che presentavano un organico superiore a 1.000 lavoratori, ma per quanto riguarda gli anni 2022 e 2023 la legge di Bilancio per il 2022 ha abbassato il requisito ad almeno 50 unità lavorative. 

In tutti le casistiche la soglia dimensionale dell’organico può essere calcolata anche complessivamente nelle ipotesi in cui si consideri l’aggregazione stabile di imprese che presentano un’unica finalità produttiva o di servizi. 

Il contratto di espansione è, inoltre, anche attivabile dalle imprese che intendono azionare processi di reindustrializzazione oppure di riorganizzazione che siano finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività; processi questi descritti che andrebbero a determinare, da un lato, l’esigenza di modificare le competenze professionali in organico, mediante un loro impiego più razionale, e, dall’altro, di andare a prevedere l’ingresso in azienda di nuove e differenti professionalità.

In concreto, quindi, il contratto di espansione rappresenta un accordo che permette di assumere professionalità specifiche con la contestuale possibilità di gestire al meglio il personale impiegato o mediante un prepensionamento anticipato di 60 mesi o attraverso una riduzione di orario. 

Contratto di espansione e pensione anticipata di 5 anni

Il contratto di espansione permette di raggiungere un pensionamento anticipato di 5 anni per i dipendenti che, su base volontaria, si trovano a non oltre 60 mesi dalla pensione di vecchiaia (qualora abbiano già maturato il minimo contributivo) o da quella anticipata. 

Accettando il prepensionamento il dipendente, in considerazione della risoluzione del rapporto, risulterà beneficiario di un’indennità, comprensiva eventualmente di Naspi se avente diritto, per tutto il periodo che intercorrerebbe tra la cessazione del rapporto di lavoro e il raggiungimento del diritto alla pensione. 

L’indennità risulterà commisurata al trattamento pensionistico lordo che sarà stato maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto e sarà erogata dall’azienda anche mediante fondi di solidarietà bilaterali di settore, se già costituiti o in corso di costituzione, senza dover andare a modificare i rispettivi statuti. 

Contratto di espansione e riduzione di orario

Per i dipendenti che non accedessero al pensionamento anticipato, il contratto di espansione può prevedere la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile per un ammontare che non risulti superiore al 30 per cento.

Per ciascun dipendente, se necessario, la percentuale di riduzione dell’orario potrà essere concordata anche al 100% nell’arco dell’intero periodo in cui il contratto è stipulato, in quanto l’importante è che non sia superata superare la soglia media del 30 per cento. 

La misura è prevista entro specifici limiti di spesa, quindi rappresenta uno strumento che ha ancora il carattere della sperimentalità. Un’ulteriore opzione utilizzabile da parte dell’imprenditore, con il contratto di espansione, è rappresentata dall’attivazione della Cigs per un periodo sino a 18 mesi, in deroga alle ordinarie previsioni di durata massima e senza l’applicazione di contribuzione addizionale. 

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