3 mesi di Reddito di Emergenza (REM) invece di proroga NaspI

La disoccupazione NaspI e Dis-Coll non sono state prorogate dal Decreto Sostegno, come era nelle intenzioni del precedente esecutivo. Le indennità sono state sostituite dalle nuove tre mensilità di Reddito di Emergenza (REM) per un totale di 1.200 €. La fruizione non è vincolata ai requisiti di accesso al beneficio. Tutti i dettagli per fare richiesta.

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Il Governo Draghi, in materia di disoccupazione NaspI, non si pone sicuramente in linea con il pensiero del precedente esecutivo. Prima della recente crisi, infatti, vennero rilasciate dichiarazioni sulla volontà di prorogare di ulteriori due mesi l’indennità NaspI.

Ora, sul Decreto Sostegno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo, di questa proroga non troviamo traccia. Possiamo invece leggere dell’estensione delle nuove tre mensilità del Reddito di Emergenza (REM) a una platea più ampia che va a includere i lavoratori disoccupati che hanno terminato la percezione delle indennità NaspI e Dis-Coll nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Nelle prossime righe troviamo tutti i dettagli per richiedere ciò che possiamo sicuramente definire il sostituto della proroga delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll.

NaspI e Dis-Coll non saranno prorogate

Niente da fare. L’indennità NaspI, insieme alla sua collega Dis-Coll, non saranno prorogate, contrariamente a quanto il Governo Conte aveva anticipato prima della crisi che ne avrebbe definita l’uscita di scena.

In sostituzione dell’estensione dei due mesi previsti, il Governo Draghi propone ai lavoratori disoccupati, che nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 hanno terminato le prestazioni NaspI e Dis-Coll, le tre mensilità di proroga del Reddito di Emergenza, come previsto dal Decreto Sostegni. 

Per loro, tuttavia, le tre quote di REM di marzo, aprile e maggio saranno riconosciute indipendentemente dai requisiti di accesso richiesti in via ordinaria per il sussidio.

Il Reddito di Emergenza, ricordiamo, è l’indennità disposta dal Decreto Rilancio che, più volte rinnovata nel corso degli ultimi mesi, andrebbe a dare un sostegno ai nuclei familiari più in difficoltà a seguito della crisi economica innescata dalla pandemia.

Il REM si è sempre concretizzato in 2-3 mensilità consecutive dell’importo variabile compreso fra 400 Euro e 800 Euro, calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare rapportato alla scala di equivalenza che l’indennità condivide con il Reddito di Cittadinanza.

L’importo massimo può essere elevato a 840 Euro nel caso di presenza nella famiglia di componenti con grave disabilità o non autosufficienti.

Requisiti per accedere al Reddito di Emergenza (REM) per i disoccupati NaspI

L’accesso alle tre mensilità di Rem da parte dei disoccupati ex NaspI e ex Dis-Coll non è regolato dagli stessi vincoli propri dell’indennità.

Dall’art. 12 del Decreto Sostegni, leggiamo che il richiedente deve avere un Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30 mila Euro.

Inoltre, sempre dal comma 2 dell’art. 12, leggiamo che per gli ex percettori di disoccupazione non sono validi i criteri di calcolo della mensilità di REM basata sul numero dei componenti del nucleo familiare.

Per loro, infatti, la quota mensile è sempre commisurata alla misura base rapportata al nucleo composto da un’unica persona.

Quanto ricevono di REM i disoccupati ex NaspI e ex Dis-Coll

Gli ex lavoratori possono richiedere l’erogazione delle quote di marzo, aprile e maggio 2021 di Reddito di Emergenza, nella misura massima prevista per nuclei composti da un unico componente.

Facendo riferimento alla scala di conversione, ciascuna delle tre mensilità di REM non potrà essere superiore a 400 Euro, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare in cui vive il richiedente. A differenza del Reddito di Emergenza a cui siamo abituati che aumenta con il numero di componenti.

In altri termini, per i lavoratori ex Naspi e ex Dis-Coll, in luogo di una proroga di due mesi di disoccupazione, il Decreto Sostegno dispone tre mensilità di REM per un totale complessivo di 1.200 Euro.

Per avere un termine di riferimento con quanto il lavoratore avrebbe percepito di indennità di disoccupazione, ricordiamo che la Naspi viene calcolata sulla base della posizione contributiva. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni.

Come richiedere i 3 mesi di Reddito di Emergenza

In questi giorni si sono lette molte cose discordanti a proposito di automatismi delle erogazioni, a favore di chi, nei mesi scorsi ha già percepito il REM, e della necessità di inoltrare la domanda per i nuovi percettori.

Sicuramente la cosa più saggia da fare a questo riguardo è fare riferimento al già citato art. 12 del Decreto Sostegni, che definisce ‘Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di Emergenza’. Leggiamo allora integralmente il comma 3, che tratta delle modalità di richiesta dell’indennità:

La domanda per le quote di REM (marzo, aprile, maggio 2021) è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituito e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Non si parla dunque di automatismi di erogazione a favore di vecchi percettori, ma esclusivamente della necessità di inoltrare domanda all’INPS entro il mese di aprile 2021.

La richiesta va inoltrata esclusivamente online tramite i consueti canali: o autonomamente dal sito web INPS, oppure tramite intermediari abilitati (patronati o CAF). 

In ogni caso, è opportuno attendere la pubblicazione della apposita circolare INPS che definirà in maniera precisa le modalità di inoltro della domanda delle tre quote di Reddito di Emergenza per gli ex percettori di NaspI e Dis-Coll.

Le incompatibilità del Reddito di Emergenza (REM)

Abbiamo visto come per i disoccupati che hanno terminato il periodo, di fruizione di NaspI e Dis-Coll fra il 1° luglio 202 e il 28 febbraio 2020, non valgono i requisiti reddituali previsti per il REM ordinario.

Per loro si conservano, tuttavia, le stesse regole di incompatibilità dell’indennizzo con altre forme di sostegno al reddito o rapporti di lavoro, al pari di ogni altro cittadino.

L’ex disoccupato ex NaspI e ex Dis-Coll non potrà fruire delle tre mensilità di Reddito di Emergenza, qualora

  • abbia in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
  • sia titolare di una pensione diretta o indiretta, a esclusione dell’assegno ordinario di invalidità, o di altre prestazioni con la medesima finalità giuridica,
  • sia titolare, negli stessi mesi di marzo, aprile e maggio, del Reddito di Cittadinanza,
  • sia beneficiario delle misure di sostegno Covid previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per i collaboratori sportivi, secondo quanto disposto dallo stesso art. 10 del DL Sostegno.

Le tre mensilità di Reddito di Emergenza, a fruizione dei disoccupati ex NaspI e ex Dis-Coll, sono garantite fino al raggiungimento dell’importo stanziato, fissato nella misura di 856,8 milioni di Euro.

Come cambia il Reddito di Emergenza nel Decreto Sostegno

Anche con questa nuova proroga, il Reddito di Emergenza viene riconfermato come una misura destinata ai nuclei familiari che non hanno avuto accesso ad altre forme di sostegno durante il corso della crisi sanitaria.

Il DL Sostegno riconferma tutti i requisiti di accesso alla misura, che già conosciamo dal DL Rilancio.

Oltre, ovviamente alla residenza In Italia, è richiesto un Isee, ordinario o corrente, inferiore a 15.000 Euro, un patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020) inferiore a 10.000 Euro, e un reddito familiare del mese di febbraio 2021 inferiore alla mensilità teorica di REM che spetterebbe sulla base della composizione del nucleo familiare.

La mensilità può variare da un minimo di 400 Euro a un massimo di 800 Euro, elevato a 840 Euro in presenza di componenti disabili e non autosufficienti. Quindi, ad es., a un nucleo familiare composto da un’unica persona spetta, teoricamente e secondo la scala di equivalenza, 400 Euro mensili di REM, qualora il suo reddito di febbraio 2021 sia stato inferiore a 400 Euro.

Il Decreto Sostegno introduce in questo meccanismo di calcolo una novità che interessa le famiglie che vivono in abitazioni in affitto. La soglia reddituale di accesso al beneficio è incrementata di un dodicesimo del valore del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee. Questo significa, riferendosi all’esempio precedente, che per il nucleo composto da una persona, la soglia di accesso alle quote di REM non equivale più a 400 Euro, ma a questo importo incrementato a un mese di affitto.

Il risultato finale del nuovo meccanismo comporta l’accesso al Reddito di Emergenza (REM) anche per chi ha un reddito familiare di febbraio 2021 più alto della rata teorica di REM che percepirebbe se vivesse in casa di proprietà.