Se sei in disoccupazione e rimani incinta, la Naspi resta?

Cosa accade se si entra in maternità mentre si è disoccupate e si sta percependo la Naspi? L'indennità di disoccupazione decade o resta attiva? Scoprilo!

Il nuovo Decreto Sostegni prevede che a far data dal 23 marzo 2022 fino a fine dicembre 2022, la Naspi sia concessa a tutti coloro che hanno questi determinati requisiti: 

  • 13 settimane di contributi previdenziali versati, nei quattro anni precedenti il momento della disoccupazione;
  • perdita involontaria dell’impiego. 

Come potete notare, il Decreto Sostegni ha eliminato il requisito, presente solo fino a qualche mese fa, delle trenta giornate di lavoro continuative da aver effettuato nell’anno precedente alla disoccupazione. Questo alleggerisce di molto la burocrazia e, soprattutto, amplia la platea dei beneficiari della Naspi.  

Lo stesso Decreto Sostegni ha previsto di nuovo un Reddito d’Emergenza per coloro che non possono più usufruire di ammortizzatori sociali e si ritrovano senza lavoro e con un misero Isee

Il massimo di Rem che si può percepire è 1.200 euro, diviso in tre tranche da 400 euro. L’Isee, però, non deve superare i 30 mila euro annui e, ovviamente, non bisogna essere percettori di reddito di cittadinanza né, ovviamente, aver trovato lavoro subordinato.

Naspi e Maternità: l’indennità di disoccupazione è prevista in caso di dimissioni volontarie

La Maternità è un periodo molto delicato e come tale viene trattato anche dal nostro legislatore e dal nostro ordinamento. Proprio per questo, viene fatta una eccezione alla normativa standard.

Di solito, in condizioni normali, per avere diritto alla Naspi, non ci si deve essere dimessi volontariamente ( a meno che non ci siano giuste cause ), ma nel caso di una madre nel primo anno di vita del proprio figlio, le dimissioni volontarie sono ammesse ed è ammessa anche la Naspi

La maternità prevede anche un periodo di congedo, ovvero di astensione dal lavoro, che può riguardare gli ultimi mesi di gravidanza e anche i primi mesi di vita del bambino. Il totale del congedo per maternità previsto dalla legge è di 5 mesi. 

Come funziona e quanto dura il congedo di maternità in Italia?

In Italia il congedo di maternità è un periodo di astensione dal lavoro, per prendersi cura del bambino, in cui si percepisce comunque l’80% della retribuzione mensile. Questo periodo dura cinque mesi.  

I cinque mesi regolamentati dalla legge, non devono essere obbligatoriamente continuativi, ma possono essere gestiti come la madre ritiene più opportuno, prima e/o dopo del parto.

Come si collegano la Naspi e l’indennità di maternità secondo il nostro ordinamento? Sono alternativi o cumulabili?

Se ti ritrovi in disoccupazione nel momento in cui scopri la maternità, e quindi sei già percettrice di Naspi, non hai alcun impedimento normativo per non richiedere anche l’indennità di maternità.

Ma non potrai percepirle entrambe, cumulativamente, nello stesso periodo. La legge prevede, infatti, che i due assegni non siano cumulabili.

Dunque se richiedi l’indennità di maternità, l’assegno di disoccupazione si interromperà sino a quando percepirai la maternità. Ma si tratta di una specie di congelamento. Nel momento in cui terminerà il congedo di maternità e la relativa indennità, si avrà di nuovo diritto a percepire i mesi di Naspi rimanenti.

Come poter inviare domanda di indennità di maternità durante la Naspi: istruzioni

La richiesta di indennità di maternità va inviata dalla madre sul sito dell’Inps nella sezione “indennità di maternità”, attraverso la propria identità digitale. Dovrai entrare nel tuo profilo personale “MyInps” dopo di che ricercare la sezione sull’indennità di maternità.

Se hai difficoltà o non hai ancora un’identità digitale, sarà preferibile affidarti al tuo Patronato o Caf di fiducia, per non incappare in errori che potrebbero farti perdere l’assegno a cui hai diritto. 

Le madri disoccupate che percepiscono la Naspi, vedranno questa interrompersi per i cinque mesi in cui riceveranno l’assegno di maternità. La Naspi riprenderà successivamente, per i mesi rimanenti. Mentre nel caso delle madri lavoratrici è il datore di lavoro ad anticipare l’indennità di maternità in busta paga, nel caso di madri percettrici di Naspi, sarà l’Inps stessa ad effettuare il pagamento diretto dell’assegno di maternità. 

In quali caso alle madri disoccupate spetta l’assegno di maternità?

Abbiamo anticipato che le madri in stato di disoccupazione e che percepiscono la Naspi, hanno diritto a richiedere e a ricevere per cinque mesi, l’assegno di maternità direttamente dall’Inps. 

Ma questo diritto non spetta solo a loro, spetta a tutte le madri disoccupate, anche a quelle che non percepiscono la Naspi. Bisogna soddisfare, però, determinate condizioni: 

  • dalla fine del lavoro all’inizio del congedo di maternità non devono essere passati più di 60 giorni;
  • se il congedo inizia dopo questo termine, l’assegno di maternità sarà comunque riconosciuto, solo se la madre è percettrice di Naspi. In questo caso l’assegno di maternità congelerà la Naspi, che riprenderà a fine congedo;
  • per le madri disoccupate che, però, non hanno diritto alla Naspi, l’assegno di maternità può essere percepito se il congedo di maternità è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e se, nei due anni precedenti, sono stati versati almeno 26 settimane di contributi previdenziali. 

Per le madri disoccupate, quanto spetta di assegno di maternità?

Sia per le madri che percepiscono la Naspi durante il periodo di disoccupazione, sia per coloro che invece non la percepiscono ma che, come abbiamo visto, hanno comunque diritto all’indennità di maternità, l’assegno viene bonificato direttamente dall’Inps. 

È nel momento in cui si presenta la domanda che bisognerà stabilire quale metodo di accredito si preferisce: se si preferisce il bonifico bancario, bisognerà indicare attentamente il proprio IBAN, sul quale sarà accreditato l’assegno.

Qual è la somma spettante? Si tratta sempre dell’80% della retribuzione che si è percepita nell’ultimo rapporto di lavoro. in caso di maternità avvenuta durante la percezione della Naspi, l’assegno di maternità sarà pari all’80% dell’ultima retribuzione ricevuta prima della fine del rapporto di lavoro che poi ha portato alla Naspi. 

Le donne gravide hanno anche un’altra possibilità: dimettersi volontariamente e percepire l’indennità di maternità e dopo la Naspi. 

Il nostro ordinamento permette alle donne gravide di dimettersi volontariamente e percepire la Naspi.

Sono le uniche dimissioni volontarie ammesse dalla normativa, che danno comunque accesso e diritto alla percezione della Naspi.

Molte lavoratrici preferiscono licenziarsi per poter passare più tempo con  il nascituro e con la propria famiglia. Lo Stato italiano lo comprende e viene loro incontro dando loro il diritto di percepire l’indennità di maternità per cinque mesi e poi di percepire anche la Naspi, nonostante le dimissioni siano state volontarie. 

Le dimissioni di una lavoratrice incinta, vengono considerate come le dimissioni per giusta causa, ed è per questo che valgono ai fini della Naspi. 

Ovviamente deve valere sempre il requisito di aver versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni, prima delle dimissioni.  

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