Quattordicesima 2021: a luglio anche per i pensionati

La quattordicesima non è ad appannaggio solo dei lavoratori dipendenti ma anche per i pensionati, che potranno avere in busta paga una doppia mensilità. Prevista per luglio, la quattordicesima è un contributo fiscale spettante anche a chi ormai è fuori dal mercato del lavoro ma ha specifici requisiti anagrafici e reddituali.Scopriamo insieme quali sono.

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La quattordicesima non è ad appannaggio solo dei lavoratori ma anche dei pensionati, regolarmente detentori di un sistema pensionistico che preveda al suo interno la 14esima. Prevista per luglio, la quattordicesima è un contributo fiscale spettante anche a chi ormai è fuori dal mercato del lavoro ma ha specifici requisiti anagrafici e reddituali.

Scopriamo insieme quali sono.

Quattordicesima di luglio: che cos’è

Conosciuta anche come “gratifica feriale”, la quattordicesima di luglio si differenzia da quella di dicembre, nota anche come “gratifica natalizia” o tredicesima (poiché si configura come la tredicesima busta paga dell’anno), poiché destinata solo a coloro i quali hanno un contratto di lavoro per la quale è prevista. Introdotta 

dall'articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127

come si legge sul Sito dell’ente di previdenza sociale, la quattordicesima è una somma aggiuntiva al normale stipendio percepito dal lavoratore. Non a caso il nome allude alla ferie, poiché è un contributo nato nell’ottica di poter garantire ai lavoratori di trascorrere in maniera più serena le proprie vacanze estive.

La quattordicesima si identifica come una doppia mensilità in busta paga (nel caso di lavoratori dipendenti) o come un bonus sull’assegno pensionistico.

Va specificato, però, che non sempre la doppia mensilità corrisponde all’ importo totale dello stipendio e che si percepisce solo se rispettate determinate condizioni. Ovvero:

Il lavoratore deve aver lavorato almeno 15 giorni al mese (è la quota minima richiesta).

La procedura è disponibile sul sito dell’INPS, dove è anche possibile verificare gli importi della propria pensione in via telematica.

Quattordicesima: a chi spetta

Come abbiamo visto, quattordicesima è una doppia mensilità data sia ai lavoratori dipendenti che a coloro ormai in pensione. Come sappiamo, questa non è inserita in alcun disegno di legge ma si inserisce all’interno dei Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali di riferimento. 

Al contrario della tredicesima, la quattordicesima non spetta a tutti, come sottolineano i Vari Contratti Collettivi. A beneficiarne sono:

  • I lavoratori dei settori privati dove la quattordicesima è specificamente inserita nel contratto di lavoro;
  • Ai lavoratori privati dove la quattordicesima non è inserita nel CCNL di riferimento ma viene erogata attraverso un accordo tra il datore di lavoro e dipendente;
  • Lavoratori in pensione con più di 64 anni, titolari di un dato trattamento previdenziale e che rientrano in uno specifico range reddituale.

Quattordicesima per i pensionati: a quanto ammonta

Abbiamo visto in precedenza che la quattordicesima non spetta soltanto a chi è ancora attualmente impiegato, ma anche chi ormai è in pensione può avere accesso ad una maggiorazione dell’assegno pensionistico mensile

È direttamente l’ente di previdenza sociale a rendere noto gli importi di maggiorazione destinati ai pensionati. A poterne beneficiare sono le persone che hanno più di 64 anni d’età, titolari di un contributo pensionistico che prevede l’erogazione della quattordicesima e con un reddito complessivo massimo di 2 volte il trattamento annuale del FPLD, come viene esplicitato:

La quattordicesima spetta ai pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017”

Secondo queste direttive, quindi, un pensionato che ha maturato una anzianità contributiva pari a 15 anni (lavoratore dipendente), o fino a 18 anni in caso di lavoratore autonomo, ha diritto a un bonus pari a 437 euro in busta paga. Pari a 546 euro, invece, per i lavoratori che hanno maturato dai 16 ai 25 anni di contributi. Sino a 655 euro, invece per coloro che hanno maturato oltre i 25 anni di contributi, secondo le tabelle pubblicate sull’INPS.

Per i pensionati che invece hanno fino a un massimo di due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), hanno diritto a un importo aggiuntivo pari a:

  • 336 euro per chi ha almeno 15 anni di contributi maturati;
  • 420 euro per i lavoratori i cui contributi vanno da un minimo di 15 anni a un massimo di 25 anni;
  • 504 euro per i lavoratori che superano i 25 anni di contributi versati.

Sempre l’INPS sottolinea che la rata pensionistica viene liquidata entro il 31 luglio per i lavoratori che sono in regola con i requisiti; per coloro che invece perfezionano l’età anagrafica dopo il termine del 1 agosto, la quattordicesima viene erogata sulla rata di dicembre del medesimo anno.

Per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio. Invece, per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione è effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre dell'anno di riferimento.

Come si calcola la quattordicesima

La normativa prevede che la quattordicesima sia calcolata in base ai mesi in cui effettivamente il lavoratore è stato impiegato. Per questo motivo, la quattordicesima mensilità non è detto che debba avere lo stesso importo per tutti i lavoratori, ma è suscettibile di variazioni in base ai mesi in cui si è impiegati.

In particolare, è possibile verificare a quanto ammonta la propria quattordicesima con un semplice calcolo matematico che prevede la moltiplicazione della retribuzione lorda mensile percepita per il numero di mensilità lavorate e il risultato diviso per il totale delle mensilità annuali (ovvero 12).

È opportuno sottolineare che alla quattordicesima hanno diritto anche i lavoratori che non hanno coperto l’intera annualità; in questo caso, la quattordicesima sarà di importo inferiore. Lo possiamo verificare facendo un esempio e ipotizzando che il lavoratore abbia lavorato solo 9 mesi in un anno con uno stipendio pari a 1,500 euro lordi. In questo caso, la quattordicesima ammonterà a 1.125 euro che si sommerà alla mensilità ordinaria.

La quattordicesima viene calcolata anche nel caso in cui il mese non sia completato. In questo caso, è necessario che il lavoratore abbia lavorato almeno 15 giorni consecutivi. Nel caso in cui questo limite non venga soddisfatto, la mensilità decade.

La quattordicesima prevista dai CCNL: alcuni esempi

Va da sé ipotizzare che la data di erogazione del contributo, essendo soggetta alle specifiche di vari contratti collettivi di lavoro, non sia omogenea per tutti i lavoratori.

Possiamo notare come, a seconda dei vari CCLN, la quattordicesima subisca delle variazioni a livello di erogazione.

Per il settore turistico, in particolare quello del settore alberghiero per esempio, la quattordicesima viene calcolata sul mese di giugno ed erogata al lavoratore nel mese successivo, come riportato dal CCNL di riferimento:

Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari. La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio. I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il primo luglio.

Erogata entro i primi 10 giorni di luglio, invece, la quattordicesima spettante ai lavoratori del trasporto merci. Una mensilità calcolata sullo stesso periodo lavorativo dell’anno precedente ed erogata anche in caso di cessazione di rapporto di lavoro, poiché calcolata sulle mensilità svolte come si legge nel testo del CCNL.

La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio . La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dal 1o luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.

Prevista entro la fine di lugio, invece, la quattordicesima spettante ai lavoratori dell’industria alimentare. Anche in questo caso, il Contratto Collettivo Nazionale prevede che la mensilità venga calcolata in base all’anzianità del lavoratore maturata nell’azienda e nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, se sono più di 15 i giorni lavorativi il mese viene calcolato come intero.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.